
Roma,
16 maggio 2002
IL DIBATTITO SULLA NUOVA LEGGE PER
L’IMMIGRAZIONE
Gli
interventi di Marco Boato
Resoconto
stenografico dell'Assemblea seduta
n. 146 di giovedì 16 maggio 2002
Disegno di legge: Immigrazione ed asilo (approvato dal Senato) (A.C.
2454) ed abbinate (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597) (Seguito
della discussione) .
(Esame questioni pregiudiziali - A.C. 2454)
PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, le questioni pregiudiziali di costituzionalità
MARCO
BOATO. Signor Presidente, signori numerosi rappresentanti del Governo,
colleghi deputati, il disegno di legge al nostro esame, di cui, noi, sulla
base di queste pregiudiziali di costituzionalità, chiediamo all'Assemblea
di deliberare il non passaggio all'esame degli articoli, quando dovesse
entrare in vigore, sarà una pessima legge, non una riforma, ma una vera
e propria controriforma, un'operazione politica e ideologica sbagliata,
demagogica, che soffoca anche il pluralismo culturale persino all'interno
della stessa maggioranza.
Le sorti che hanno avuto (per citare solo due casi) gli emendamenti del
collega Rivolta, costretto a ritirarli e ad uscire, di fatto, dall'aula
della Commissione, le sorti che ha avuto (o che si intende fare avere) all'emendamento
del collega Tabacci, il quale è stato ricoperto di insulti da componenti
del Governo e della stessa maggioranza, in questi ultimi giorni, in queste
ultime ore, sono il segno di un clima di intolleranza, di sopruso all'interno
della stessa maggioranza, col quale si vuole portare a compimento questa
controriforma.
In una nota d'agenzia di poche ore fa - ore 15,46 - il ministro per le riforme
costituzionali e la devolution dichiara: noi faremo quello che vuole
la gente che non vuole l'immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania). Questo, colleghi di Forza Italia e dell'UDC
(CCD-CDU) - e questo applauso ve lo sottolinea -, è l'intento del provvedimento
al nostro esame.
Non una legge per governare un processo ed un fenomeno, ma un manifesto
politico e ideologico da sbandierare in chiave preelettorale, con una tale
«violenza» da soffocare - lo ripeto - anche gli elementi di cultura liberale
o di ispirazione cristiano-democratica che esistono anche all'interno della
maggioranza ma cui si è impedito, in tutti i modi, di emergere.
Immigrazione (checché ne dica il ministro Bossi) è un fenomeno complesso
che va governato con fermezza ed equilibrio, che riguarda tutta l'Europa
e tutte le democrazie avanzate ed i loro rapporti con le realtà sottosviluppate
del mondo. La vera sicurezza non è tanto un problema di ordine pubblico
- problema che pure esiste e va affrontato nella sua giusta dimensione -
quanto soprattutto di governo del fenomeno, di superamento della clandestinità,
di lotta alla criminalità, ma anche di capacità di integrazione e di risposta
alle esigenze di sviluppo socioeconomico, nel rispetto dei diritti civili
ed umani e delle garanzie dello Stato costituzionale di diritto e delle
convenzioni internazionali.
Non, dunque, sicurezza contro solidarietà, ma solidarietà nella sicurezza.
Non chiusura ideologica e propagandistica contro aperture indiscriminate
e demagogiche, ma regole certe, eque e praticabili, per governare il fenomeni
immigratori nel quadro di una strategia di sviluppo socialmente sostenibile,
sia per il nostro paese e per i paesi sviluppati sia per i paesi da cui
il fenomeno di immigrazione origina. È una strategia anche di rispetto dei
diritti civili ed umani nel quadro di una positiva convivenza e coesione
sociale.
La Costituzione della Repubblica italiana, nei suoi principi e valori fondamentali,
riguarda, certo, prima di tutto, i cittadini italiani ma tutela anche particolarmente
i diritti umani, delle formazioni sociali, della famiglia; e li tutela per
chiunque, per ogni persona.
L'anno scorso, il 22 marzo 2001, con la sentenza n. 105, la Corte costituzionale
ha riaffermato questi principi proprio in materia di immigrazione. L'ha
fatto con riferimento all'articolo 13, ma anche più in generale. Voglio
citare un passo della sentenza: «Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo
13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in
vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto
gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano
molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi» - dice la Corte
costituzionale - «i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi
a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito
il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri
diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non
in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri
umani».
Difatti, la nostra Costituzione, all'articolo 2, afferma solennemente che
la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Sono state presentate sette pregiudiziali di costituzionalità (di cui tre
presentate dai gruppi parlamentari dell'Ulivo e le altre quattro dal gruppo
di Rifondazione), le quali riguardano vari articoli del disegno di legge
al nostro esame e chiamano in causa la violazione di molteplici e fondamentali
articoli della nostra Costituzione, riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo,
i diritti della famiglia, il diritto all'asilo, la tutela stessa della famiglia
ed il diritto al lavoro.
In particolare, nella questione pregiudiziale Soda n. 1, si ricorda che
l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta
con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa,
ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera. Abbiamo
già visto quello che ha affermato la Corte costituzionale in questa materia.
Inoltre, abbiamo esaminato la questione anche ieri l'altro, in sede di discussione
del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 aprile 2002, n.
51, recante misure di contrasto all'immigrazione clandestina.
Questa disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive connesse ai
diritti inviolabili della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione,
applicabile doverosamente, come ricorda la Corte, anche agli stranieri.
In particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale
e del diritto di difesa, che richiede, in primo luogo, il diritto della
persona di partecipare al processo.
Le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo
- che abbiamo introdotto nella scorsa legislatura, pressoché all'unanimità,
con l'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo
il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge - sono di portata generale e, dunque, sono riferibili anche
a qualsiasi procedimento che riguardi lo straniero. I principi del giusto
processo, consistenti, in primo luogo, nella garanzia del contraddittorio
e nella formazione della prova, sono violati dalla disciplina che stiamo
esaminando, la quale, introducendo l'espulsione immediata, impedisce la
presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo (come
recita il primo comma dell'articolo 12 del disegno di legge in esame).
Questo è soltanto uno degli esempi dei profili di incostituzionalità in
cui incorre - ho finito, Presidente - questa sciagurata controriforma sottoposta
all'esame del Parlamento, dopo che si è imposta la procedura di urgenza,
si è riusciti ad esaminare in I Commissione soltanto i primi quattro articoli;
sono state respinti tutte le proposte emendative dell'opposizione, ma anche
della maggioranza, in sede di Comitato dei nove. Questa è la ragione per
cui, non avendo voluto in alcun modo modificare gli aspetti più inaccettabili,
anche sotto il profilo costituzionale, di questo disegno di legge, invitiamo
l'Assemblea a votare a favore di questa pregiudiziale (poi verranno illustrate
anche le altre pregiudiziali di costituzionalità).
A.C.
2454 ed abb. - Sezione 1)
QUESTIONI
PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta
con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;
tale disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche
ad aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo
2 della Costituzione, applicabile anche agli stranieri;
in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale
e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona
alla partecipazione al processo;
le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato
dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo
cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento
che riguarda lo straniero;
i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia
del contraddittorio nella formazione della prova;
tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce, con
l'espulsione immediata, la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione
al processo;
in complesso la disciplina oggetto si pone in contrasto con gli articoli
2, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione,
delibera
di non
procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del disegno di legge n. 2454 restringe il diritto dello straniero
al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo
29 del testo unico di cui al decreto 25 luglio 1998, n. 286;
in particolare, la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto
al ricongiungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino
invalidità totale, i genitori a carico quando abbiano altri figli nel Paese
di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché
siano a carico e inabili al lavoro;
la disciplina di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui
quali è fondata la famiglia;
al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di
legge in esame, l'articolo 29 della nostra Costituzione stabilisce che «la
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio»;
il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione
del più generale principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della
Costituzione, oltre che dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili
della persona;
i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente
statuito la Corte costituzionale fin dagli anni Settanta (sentenza n. 181
del 1976 e ordinanza n. 258 del 1982), costituiscono diritti inviolabili
della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli
stranieri;
la disciplina in esame è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e
29 della Costituzione,
delibera
di non
procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.
La Camera,
premesso
che:
l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura
semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di «casi
di trattenimento», la presunzione di rinuncia alla domanda per l'ipotesi
di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo,
anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;
tale disciplina è limitativa del diritto di asilo, così come configurato
dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che delinea il diritto
di asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;
le disposizioni in esame inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di
difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10
della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono
il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono
far valere un diritto costituzionalmente protetto,
delibera
di non
procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.
Stenografico
Aula in corso di seduta
Seduta n. 153 di martedì 4 giugno 2002
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 795 - Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo (approvato dal Senato) (2454)
DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE - A.C. 2454
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO
BOATO. Signor Presidente, Governo, colleghi, l'immigrazione è un fenomeno
complesso che riguarda l'Italia, l'Europa, tutte le democrazie avanzate
ed i loro rapporti con i paesi più arretrati e sottosviluppati, sia nel
confronto nord-sud, sia nelle relazioni est-ovest.
L'Italia ha conosciuto per quasi un secolo il fenomeno dell'emigrazione
verso altri paesi più sviluppati ed altri continenti; nel mondo vi sono
molti milioni di persone di origine italiana, testimoni viventi della drammatica
storia del nostro paese quando era caratterizzato da povertà, miseria e
sottosviluppo. Sappiamo bene che, oggi, in Italia ed in Europa non si può
immaginare una politica di immigrazione indiscriminata ed irregolare che
provocherebbe gravi lacerazioni sociali, fenomeni di razzismo, xenofobia,
intolleranza ed una convivenza sempre più difficile, specialmente tra le
fasce sociali più deboli ed emarginate della nostra popolazione.
L'immigrazione è un fenomeno complesso che va governato con equilibrio e
fermezza, con equità e rigore, con una forte collaborazione al livello europeo
e con la cooperazione e la diretta responsabilizzazione dei paesi di provenienza
sia a sud sia ad est. La vera sicurezza non è tanto soltanto un problema
di ordine pubblico, che pure esiste e va affrontato nella sua dimensione;
una cosa è la sacrosanta e doverosa lotta contro la criminalità italiana
ed extracomunitaria, altra cosa il fenomeno dell'immigrazione irregolare,
tecnicamente definita clandestina.
In molte delle nostre famiglie esistono persone pienamente integrate, ma
che risultano tecnicamente clandestine perché non sono riconosciuti i loro
diritti ed anche i loro doveri.
In molte delle nostre aziende, specialmente nel nord d'Italia, lavorano
persone pienamente integrate e professionalmente capaci, ma che risultano
tecnicamente clandestine perché non sono riconosciuti i loro diritti ed
anche i loro doveri. Queste persone straniere sono lavoratori e lavoratrici
nelle aziende, nelle famiglie che nulla hanno a che vedere con la criminalità.
Governare il fenomeno dell'immigrazione significa dunque combattere la criminalità
laddove si manifesta, ma soprattutto superare il problema della clandestinità
e sviluppare la capacità di integrazione, realizzando l'autentica convivenza
nella solidarietà e nella sicurezza.
Governare il fenomeno dell'immigrazione significa fornire risposte adeguate
alle esigenze del nostro sviluppo socio-economico e, al contempo, rispettare
i diritti civili e umani per tutti, riconoscere le garanzie dello Stato
di diritto e delle convenzioni internazionali in materia di asilo. Tutto
questo non è presente in questa legge o è stato reso più complicato e difficile,
più macchinoso e burocratico, più rigido e repressivo rispetto alla legislazione
esistente. Questa non è tanto una legge, quanto un manifesto ideologico,
un'arma impropria da agitare in una sorta di campagna elettorale permanente.
Noi del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo esprimeremo voto contrario su questa
legge perché essa è una pessima legge; non è una riforma, bensì una controriforma,
un'operazione politica e ideologica regressiva che è stata imposta con la
forza dei numeri, soffocando e stroncando brutalmente anche il più elementare
pluralismo all'interno della stessa maggioranza di centrodestra. Le nuove
norme conculcano i diritti dei lavoratori stranieri, ma anche quelli delle
imprese italiane dove essi lavorano; conculcano i diritti delle persone,
dei minori e delle famiglie, rendendo tutto più complicato, macchinoso e
difficile ed ottenendo in tal modo l'effetto opposto: non meno, ma più clandestinità;
non meno, ma più irregolarità; non meno, ma più insicurezza! Non si deve
contrapporre la sicurezza alla solidarietà e alla convivenza, ma promuovere
solidarietà e convivenza nella sicurezza.
Questa legge va invece nella direzione opposta: non si deve contrapporre
una chiusura ideologica e regressiva ad aperture indiscriminate e demagogiche,
ma costruire ed applicare regole certe, eque e praticabili. Questa legge
va invece nella direzione opposta: non si deve rendere sempre più difficile
e precaria l'immigrazione regolare e regolata, altrimenti si incentiva il
fenomeno della clandestinità e dell'emarginazione.
Tale legge va appunto nella direzione opposta e creerà nuova clandestinità;
essa calpesta infatti i diritti civili ed umani fondamentali. Lede la Costituzione,
rende più difficile la convivenza e la coesione sociale. Per questo, noi
del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo, noi dell'Ulivo, noi del centrosinistra,
non voteremo questa pessima legge.
Ci opponiamo a questa controriforma ed avvisiamo i cittadini italiani che
le conseguenze negative ricadranno anche su di loro, sulle persone, sulle
famiglie, sulle imprese, sulla vita economica, sociale e culturale delle
nostre città. Noi del Misto-Verdi-l'Ulivo, noi dell'Ulivo, noi del centrosinistra
siamo per un'immigrazione regolare e regolarizzata, per i diritti e i doveri
delle persone, delle famiglie e delle imprese, per una strategia di sviluppo
socialmente ed economicamente sostenibile, per il rispetto dei diritti civili
ed umani nel quadro di una convivenza possibile e di una positiva coesione
sociale. Questa legge va nella direzione opposta. Per questo noi non la
voteremo (Applausi dei deputati dei gruppi del Misto-Verdi-l'Ulivo, dei
Democratici di Sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti
italiani e Misto-Socialisti democratici italiani - Congratulazioni)!