Roma,
Camera dei deputati, 18 dicembre 2007
DECRETO SICUREZZA
Intervento di Marco Boato
Resoconto stenografico della seduta di martedì 18 dicembre 2007
MARCO
BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, colleghe e colleghi, anche se siamo ancora nella fase della
discussione sulle linee generali, preannuncio che i Verdi si accingono a
votare a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame, nella
versione modificata e integrata da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Faccio questa dichiarazione a nome del mio gruppo
ma, in particolare, anche a nome della collega Paola Balducci,
che ha seguito con me l'esame in sede referente per la parte che riguarda
la Commissione giustizia. Credo sia opportuno che in questa discussione
sulle linee generali che si sta svolgendo in Aula, si valuti con equilibrio,
serenità e pacatezza, ma anche con rigore, tutta la complessa vicenda che
viene in rilievo.
Parlando
subito dopo il collega Carlo Leoni (che nel frattempo ha assunto la Presidenza),
posso anche semplificare il mio intervento dicendo che ho ascoltato con
attenzione le sue riflessioni e che le condivido pienamente. Questa condivisione
mi permette di non tornare dettagliatamente su tutti gli aspetti che il
collega Leoni ha affrontato poco fa con grande
equilibrio.
Ritengo che in questa sede vada ripetuto - personalmente lo faccio da anni,
forse da decenni! - ciò che abbiamo affermato in
quest'Aula in occasione del dibattito svoltosi alla presenza
del rappresentante del Governo, subito dopo la tragica vicenda di fine ottobre,
che si è conclusa con la morte della signora Reggiani il 1o novembre, ossia che non è mai saggio reagire agli eventi,
anche i più tragici (tragico e terribile è stato, infatti, l'omicidio della
signora Reggiani), con una logica istituzionale di carattere emergenziale.
Ogni volta che si provvede con questa logica emergenziale
si rischia di cavalcare la comprensibile, e anche condivisibile, emotività
dell'opinione pubblica di fronte a tragici eventi ma, al tempo stesso, si
rischia sul piano giuridico, istituzionale e legislativo di introdurre norme
che poi non reggono alla prova della compatibilità costituzionale e alla
logica dello Stato di diritto. È ciò che, purtroppo, è accaduto molte volte
nel passato. Ricordo incidentalmente (perché è persona che stimo) che
nel 1979 si introdusse il cosiddetto decreto-legge
antiterrorismo Cossiga, e lo stesso Presidente
del Consiglio, Cossiga, negli anni successivi
affermò che si trattava di norme emergenziali che avrebbero dovuto avere
durata limitata nel tempo; ciononostante, a distanza di quasi trent'anni,
credo che quel provvedimento sia tuttora in vigore!
Il collega
Leoni ha ricordato - lo faccio anch'io, ma non cito neppure il nome dell'autore,
che è noto - che, proprio nei primissimi giorni di novembre, un autorevole
esponente del centrodestra ha pronunciato dichiarazioni irresponsabili:
«Bisogna espellere almeno duecentomila rumeni». Credo che anche chi, quasi
due mesi fa, ha pronunciato questa frase (essendo una persona intelligente,
pur avendo pronunciato affermazioni folli), oggi, riflettendo e riascoltando
le sue parole, non possa che rabbrividire: questa,
infatti, sarebbe una logica neanche emergenziale, ma da Stato totalitario
e di polizia, indegno di appartenere non solo all'Unione europea, ma a qualunque
consesso democratico a livello mondiale. Queste, però, sono le dichiarazioni
che abbiamo ascoltato nell'immediatezza della tragedia
causata dall'omicidio della signora Reggiani!
Bene
ha fatto il collega Leoni - io l'avevo già fatto in altre circostanze e
l'aveva fatto anche il Governo - a ricordare che, se si è potuto catturare
immediatamente il responsabile di quell'omicidio,
è stato per merito di una signora di etnia rom
e di nazionalità rumena, che ha consentito alle forze di polizia la cattura
del responsabile.
Ricordo anche in quest'Aula, sebbene ciò esuli dal contenuto normativo del provvedimento in discussione (ma è bene che ne resti traccia), il comportamento, invece, straordinario e straordinariamente responsabile che, in occasione di quel tragico omicidio, è stato mantenuto dai familiari della signora Reggiani. In particolare, mi riferisco al marito - che, se non ricordo male, è un ufficiale della marina - e agli altri familiari; una famiglia che, dal punto di vista religioso, credo sia in parte cattolica e in parte valdese: la signora Reggiani era di confessione cristiana valdese. Le dichiarazioni di quei familiari fanno onore a loro stessi, al nostro Paese, alla civiltà democratica e a quel senso di umanità che, comunque, non può mai essere posto in secondo piano, anche di fronte alle tragedie più spietate (e quella è stata veramente una vicenda spietata).
Ricordo
anche - forse qualcuno se ne dimentica - che, sotto il profilo della responsabilità
italiana sul piano europeo e internazionale e del prestigio e della credibilità
del nostro Paese, le dichiarazioni ricordate (non quelle dei familiari,
ma quelle di esponenti del centrodestra) hanno provocato, nei rapporti tra
l'Italia e la Romania, ripercussioni immediatamente e spaventosamente negative.
In quei giorni, per una visita programmata in precedenza - che ovviamente
non aveva nulla a che vedere con l'omicidio - il Ministro dello sviluppo
economico Bersani si trovava, se non ricordo male,
a Bucarest, ma comunque in Romania: egli si è trovato
di fronte non solo alle reazioni negative e preoccupate - per dir poco -
degli esponenti di Governo della Romania, ma anche alle reazioni ancora
peggiori dei numerosissimi esponenti dell'imprenditoria italiana che operano
in quel Paese. Quando si pronunciano dichiarazioni
di quel tipo - e a proferirle non è stato l'ultimo sciagurato, ma un esponente
politico importante - e si alimenta un'ondata xenofoba addirittura nei confronti
di un intero Paese, ci si dovrebbe anche render conto, oltre che dell'infondatezza
di quelle dichiarazioni, anche delle ripercussioni spaventosamente negative
che esse possono produrre sul piano dei rapporti internazionali, in questo
caso dei rapporti interni all'Unione europea.
Da questo punto di vista, ritengo giusto ribadire
che l'originario decreto-legge (varato - come ho già affermato - in una
logica emergenziale, nell'immediatezza della tragedia) è stato giustamente
e positivamente sottoposto, da parte dell'altro ramo del Parlamento, a un
vaglio di compatibilità con la normativa comunitaria e con le norme costituzionali,
attraverso un puntuale lavoro di riformulazione di una parte del testo pienamente
condivisibile (non per tutti gli aspetti, ma per la gran parte di essi).
In un
contesto di corresponsabilità di maggioranza e
di sostegno al Governo, che da parte nostra è sempre stato leale e continuerà
ad esserlo, restano alcune perplessità complessive - è bene dirlo - rispetto
alla logica di questo decreto-legge, nonché alla direttiva comunitaria 2004/38/CE
recepita all'inizio di quest'anno con il decreto
legislativo 6 febbraio del 2007, n. 30. Restano inoltre altre perplessità
anche rispetto alla compatibilità costituzionale; per alcuni aspetti, infatti,
siamo al limite della compatibilità costituzionale.
Non bisogna mai violare la logica dello stato di diritto; non bisogna mai
violare il principio della responsabilità personale sotto il profilo penale
e in relazione alle misure di prevenzione.
I relatori,
i colleghi Pisicchio e Zaccaria, hanno affrontato
da parte loro questa materia sia in sede di esame del provvedimento in Commissione in sede referente
sia questa mattina, con le loro pregevoli relazioni svolte in Aula. Opportunamente,
proprio per la parte di specifica competenza della Commissione Affari costituzionali,
il collega Zaccaria ha richiamato, sia pure in modo sintetico, l'ampia dottrina
- preoccupata e critica - della compatibilità costituzionale delle cosiddette
misure di prevenzione ante delictum.
A tale proposito il collega Zaccaria ha anche citato Elia, Barile e altri
e il dossier del Servizio studi del Senato ha riportato un'ampia documentazione della dottrina e della
giurisprudenza costituzionale. Lo stesso collega Zaccaria ha citato inoltre
antiche sentenze della Corte costituzionale che fanno riferimento al principio
di prevenzione e di sicurezza sociale e, al riguardo, ha
opportunamente riaffermato la necessità di una estrema cautela per non entrare
in conflitto con gli stessi principi della nostra Carta costituzionale e
in specie con la riserva di giurisdizione contenuta all'articolo 13 della
Costituzione. Si tratta di preoccupazioni, di riflessioni, di richiami sia
alla dottrina, sia alla giurisprudenza costituzionale con riferimento al
rapporto con la Carta costituzionale e con l'ordinamento comunitario che
faccio mie e che non ripeto dettagliatamente per ragioni di tempo. Sono
preoccupazioni che credo dovremmo tutti porre alla nostra attenzione e che trattandosi
di materia costituzionale, dovrebbero essere anche all'attenzione dei gruppi
dell'opposizione, perché in questa materia vi dovrebbe essere un richiamo
condiviso alle regole. Tutto ciò in questo caso non è accaduto e spesso
anche in altri casi. Malgrado ciò, insisto ad affermare
che quando ci si trova di fronte a materie di rilevanza costituzionale vi
dovrebbe essere attenzione da parte di tutte le forze politiche presenti
in Parlamento che si riconoscono nei principi e nei valori costituzionali.
Resta
aperta la questione dell'articolo 1-bis, introdotto
al Senato, che è stata più volte dibattuta in Commissione, in Aula questa
mattina e sui giornali (il collega Boscetto ha
citato un articolo del giornalista Francesco Verderami
su Il Corriere della Sera di oggi). È giusto che
vengano riportate le espressioni dell'opinione pubblica perché
il Parlamento e il Governo non agiscono nel vuoto di un rapporto con l'opinione
pubblica e più in generale con i cittadini. Voglio riaffermare in quest'Aula, a nome del gruppo che
rappresento, che condividiamo pienamente le finalità, le intenzioni, le
ragioni, anche sotto il profilo della tutela della sicurezza (quindi, pienamente
in materia), per cui l'articolo 1-bis è stato
introdotto al Senato.
Vorrei
dire, con altrettanta lealtà politica e intellettuale, che siamo
rimasti un po' sconcertati dalla forma di approssimazione, ovvero di dilettantismo
giuridico-costituzionale, in base alla quale una
finalità pienamente condivisibile, che va riaffermata con forza, si è tradotta
nella formulazione tecnico-giuridica della disposizione. In questo caso,
non vi è dubbio che sussista una responsabilità sia da parte del Governo
sia da parte della maggioranza. Tuttavia, credo
che abbia avuto poco senso il richiamo ad un intervento - che ho ascoltato
attraverso la radio - svolto al Senato, durante le dichiarazioni di voto
sulla questione di fiducia, dell'ex Presidente del Senato Pera, il quale
ha citato la norma del trattato di Amsterdam, letteralmente
ricondotta all'interno dell'articolo 1-bis del
provvedimento in esame, e che ha un contenuto completamente diverso da quello
a cui ci si voleva riferire.
Infatti,
il richiamo del senatore Pera, anche se letteralmente e testualmente corretto,
è avvenuto troppo tardi, dopo l'apposizione della questione di fiducia,
quando ormai quel testo non poteva essere più modificato. Sappiamo quali
reazioni vi siano, legittimamente, da parte dell'opposizione
quando addirittura sono operate soltanto delle correzioni formali in occasione
della posizione della questione di fiducia, per esempio, sul disegno di
legge finanziaria.
Quindi,
era corretto il richiamo diretto a rilevare l'errore del riferimento all'articolo
13, n. 1 del Trattato di Amsterdam, anziché all'articolo
13, n. 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea nella sua versione
consolidata, ma, a quel punto, non era più possibile correggere tale errore,
che - ripeto - non ha carattere politico, bensì tecnico-giuridico. Inoltre,
intendo precisare che la numerazione degli articoli è esatta, in quanto
si tratta proprio dell'articolo 13, n. 1, ma è l'articolo 13, n. 1 della
versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea, che
è stato certamente introdotto in forza del Trattato
di Amsterdam, ma attraverso l'articolo 2, n. 7 di quest'ultimo trattato.
Riguardo
alla materia contenuta nell'articolo 1-bis, introdotto al Senato, credo che francamente
sia pretestuosa l'obiezione della cosiddetta estraneità di materia,
tanto più se avanzata da qualche esponente del centrodestra. Mi riferisco
per esempio al collega Giovanardi che ha avanzato
tale obiezione in Commissione, quando lo stesso collega Giovanardi, all'epoca in cui era un Ministro nel precedente
Governo Berlusconi, è stato corresponsabile addirittura
dell'introduzione di un intero corpus normativo in materia di tossicodipendenze
- ripeto un intero corpus normativo -, composto addirittura da una quarantina
di articoli, nel decreto sulle olimpiadi invernali
di Torino
Questo
intero corpus normativo - tuttora in vigore anche se ho presentato un'organica
proposta di legge di riforma al riguardo, il cui esame è soltanto iniziato
presso le Commissioni giustizia e affari sociali - è stato, tra l'altro,
introdotto con due voti di fiducia, uno al Senato, l'altro alla Camera,
in modo da impedire al Parlamento nella scorsa legislatura qualsiasi modifica
sull'argomento. Ripeto che in quel caso l'estraneità di materia era evidente
ictu oculi ed era grande
come un grattacielo composto da 40 articoli; tuttavia,
quell'operazione è stata compiuta, imposta tramite
due voti di fiducia, e quel provvedimento è tuttora vigente nel nostro ordinamento,
quindi mi verrebbe da chiedere, pacatamente, da quale pulpito viene la predica.
In questo
caso, siamo di fronte ad un singolo articolo, inserito in un decreto-legge
proprio, che riguarda misure finalizzate alla sicurezza e alla prevenzione,
e che quindi concerne un altro profilo della sicurezza nel nostro Paese.
Ho già
detto ciò che penso per quanto riguarda le obiezioni sull'erroneità della
formulazione tecnico-giuridica del riferimento comunitario. Debbo
aggiungere che sono condivisibili: tutte quelle questioni riguarderanno
il futuro quando ci si accingerà meglio a definire tali norme; non è la
prima volta che succede. Sono condivisibili, inoltre, le esigenze prospettate
non a caso dal relatore per la II Commissione giustizia, il collega
Pisicchio, nonché presidente della Commissione.
Sono altresì condivisibili le esigenze di una maggiore determinatezza della
fattispecie penale e il richiamo al principio di offensività, che anche altri colleghi
questa mattina hanno richiamato in quest'Assemblea.
Ciò
che mi e ci sconcerta - credo di avere lealmente dato atto dei problemi
che esistono al riguardo - è, tuttavia, il fatto che il contrasto all'articolo
1-bis non sia avvenuto da parte di chi lo ha portato
avanti sul terreno della formulazione tecnico-giuridica, ma è stato un contrasto
motivato quasi esclusivamente - per non dire esclusivamente - da ragioni
di carattere ideologico.
Mi dispiace che questa mattina il collega Boscetto,
che ho ascoltato, come sempre, con grande attenzione,
dopo aver svolto valutazioni di carattere tecnico-giuridico fondate - le
stesse che ho fatto anch'io - abbia poi estrapolato la portata di quella
norma, portandola su terreni che non hanno alcun fondamento né giuridico
né politico. Detto da un collega che ha una cultura - lo dico in senso positivo
- liberale, mi ha preoccupato, perché il germe della contrapposizione ideologica
anche sotto il profilo del contrasto a qualunque forma di discriminazione
si è insinuato profondamente nel dibattito politico nel nostro Paese.
Ancor
più grave, a mio parere, è stato il fatto che la
contrapposizione all'articolo 1-bis provenisse
non da ragioni di formulazione tecnico-giuridica, che pure hanno un fondamento,
ma da una forma di integralismo religioso.
Non
sono abituato a fare professioni di fede religiosa nel dibattito parlamentare.
Quindi, soltanto incidentalmente - anche perché
fa parte della mia identità personale - affermo di essere da sempre una
persona che fa riferimento alla fede cristiana e alla fede cattolica. Tuttavia,
non evoco mai tale riferimento religioso personale nel dibattito politico,
perché in esso devono valere le ragioni della laicità,
del riferimento allo Stato di diritto, della necessità di introdurre norme
che riguardino la totalità dei cittadini e che non siano improntate a una
forma di integralismo religioso.
Per questo motivo - lo affermo con pacatezza ma
con assoluta fermezza - contesto alla senatrice Binetti
il diritto di ergersi a portavoce del mondo cattolico o addirittura della
Chiesa cattolica. Ricordo che, comunque, quando
si fa riferimento in politica all'etica della convinzione anziché all'etica
della responsabilità si introduce in politica, come ha insegnato Max Weber
per primo e, dopo di lui, molti altri, una forma di integralismo e di fondamentalismo
che, purtroppo, confligge totalmente con la logica
della politica laica, della laicità della politica e con quella della cultura
di Governo e del riferimento allo Stato costituzionale di diritto.
Aggiungo, per esser esplicito al riguardo, che avrei capito
- non condiviso - un voto contrario in sede di votazione finale del disegno
di legge di conversione del decreto-legge, ma trovo inammissibile dal punto
vista politico un voto contrario sulla questione di fiducia da parte di
un'esponente di maggioranza.
Forse,
la collega Binetti non se ne è accorta o non se ne è resa conto, ma sino alla prossima
questione di fiducia, che probabilmente sarà posta tra un paio di giorni
sul disegno di legge finanziaria rispetto al quale immagino si pronuncerà
favorevolmente, dopo il voto contrario sulla questione di fiducia posta
sul decreto-legge in esame, la collega Binetti
è passata ufficialmente all'opposizione, perché la delimitazione tra maggioranza
e opposizione in Parlamento avviene proprio sulla base del comportamento
di ciascuno di noi parlamentari nel voto di fiducia.
Se, in occasione di un voto di fiducia al Governo un parlamentare vota contro,
si identifica con l'opposizione al Governo. Forse, la collega
Binetti non si è nemmeno resa conto che, in questo
momento, fino alla prossima fiducia, su cui voterà a favore (sarà posta
sul disegno di legge finanziaria), con il suo voto è passata all'opposizione.
Tutto ciò in a base quell'etica
della convinzione, che è la madre di tutti i fondamentalismi
e gli integralismi, proprio in contrapposizione all'etica della responsabilità,
di weberiana memoria.
Di fronte
a comportamenti irresponsabili di questo tipo, ritengo sia opportuno - uso
questo termine, perché si tratta di una valutazione politica - scegliere
la strada che i due relatori ci hanno indicato in piena sintonia con il
Governo, cioè quella di non rinviare il decreto-legge
al Senato per ragioni temporali e politiche. Ho sentito la Lega Nord affermare
che si possono abolire le vacanze di Natale e che sia i senatori italiani eletti in Italia che quelli eletti
all'estero possono trascorrerle al Senato. È un paradosso, da parte di chi
Pag. 27rivendica un giorno il rispetto
delle origini celtiche ed un altro giorno il rispetto dei fondamenti religiosi
della cultura del nostro popolo (lo affermo con un po' di ironia).
Condivido,
invece - lo ripeto - le valutazioni conclusive del collega, il relatore
Pisicchio, presidente della Commissione giustizia,
riguardo al fatto che, prima dell'entrata in vigore del disegno di
legge di conversione del decreto-legge in discussione (nel quale sono contenute
le modificazioni al decreto-legge originario), sia necessario che il Governo
provveda con un altro provvedimento d'urgenza a sanare l'errore che, obiettivamente,
è stato rilevato da tutti.
Ritengo, altresì, importante il richiamo svolto dallo stesso relatore Zaccaria,
riguardo l'evidente finalità - che è fuori discussione
- per la quale è stato introdotto l'articolo 1-bis,
che rappresenta la volontà non di abrogare una norma precedente - cioè quella
contenuta nella cosiddetta legge Mancino del 1975 - ma, semmai, di accentuarne
la finalità punitiva.
Credo sia utile, anche per il futuro - lo suggerisco al Governo - tener
conto di quanto contenuto nel parere della XIV
Commissione (Politiche dell'Unione europea): mi rivolgo al Governo, perché
tenga presente di ciò, qualora dovrà predisporre un ulteriore
intervento normativo in una sede diversa da questa. In tale parere, infatti,
la Commissione ha sottolineato l'opportunità che
il richiamo all'articolo 13, numero 1, del Trattato che istituisce la Comunità
europea sia accompagnato anche dal richiamo all'articolo 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce una vera e
propria disposizione di carattere sostanziale e non meramente procedurale
né programmatica. Richiamo questo parere - lo ripeto - perché è ben
formulato e di esso il Governo potrebbe - o potrà,
se lo riterrà - tener conto.
Vorrei
concludere con un'ultima riflessione svolta con
il massimo di attenzione e di rispetto. Ho ascoltato in quest'Assemblea e letto sui giornali ripetuti richiami a quelle
che potranno essere le decisioni future, per quanto riguarda le proprie
competenze istituzionali e costituzionali, del Presidente della Repubblica.
Ritengo che sia un modo assolutamente sbagliato di intervenire su questa
materia. Il Presidente della Repubblica ha le proprie competenze costituzionali;
le eserciterà, come sempre, alla luce della propria coscienza ed in
riferimento alla Carta costituzionale ma, per usare un linguaggio giornalistico,
chiunque di noi, in un senso o nell'altro, deve evitare di «tirare per la
giacca», lo dico tra virgolette, il Presidente della Repubblica. Egli, ovviamente
- ed è bene che sia così - non ha alcun potere di intervento
nel corso del procedimento legislativo, ma ha le proprie prerogative costituzionali
al termine del medesimo, quando si arriva alla soglia della promulgazione.
Non
ho dubbi che il Presidente della Repubblica, quali che siano le sue decisioni (sulle quali neanche faccio delle ipotesi),
come sempre si comporterà con uno scrupoloso rispetto delle proprie competenze
e prerogative costituzionali. Queste ultime, ovviamente, dovranno essere
esercitate nei confronti non soltanto di questo decreto-legge, ma anche
di eventuali provvedimenti contestuali (eventuali e auspicabili,
come ha detto il collega Pisicchio) che il Governo
intenda o intendesse assumere proprio per sanare questo problema - obiettivamente
esistente - che si è manifestato nella giusta finalità introdotta dal Senato,
ma nella formulazione - tecnicamente inesatta - con cui questa finalità,
da parte dell'altro ramo del Parlamento e da parte del Governo, è stata,
in quella sede, esercitata.
Pertanto,
da parte nostra vi è la massima serenità e il massimo rispetto per le prerogative
del Presidente della Repubblica (in qualunque modo ritenga, nella sua responsabilità,
di esercitarle) ma si tratta di prerogative che
riguardano una fase successiva del procedimento costituzionale. Adesso ci
troviamo nella fase parlamentare del procedimento legislativo
e solo a questa dobbiamo necessariamente attenerci.