Roma,
Camera dei deputati, 14 maggio 2007
RADIAZIONE DALL’ALBO DEI GIORNALISTI DI
GIAMPIERO MUGHINI
Interpellanza presentata da Marco Boato
Il sottoscritto
chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere –premesso
che:
nell’editoriale, il direttore di Libero, fra l’altro, scrive: “A questo
punto l’Ordine ha stabilito che la libertà di stampa, quella di opinione
e di pensiero non appartengono ai cittadini, come dice l’articolo 21 della
Costituzione, ma a dei signori che stabiliscono chi può usufruirne. Cancellato,
Mughini non è più giornalista. Ora, se Mughini dovesse intervistare qualcuno o raccontare un viaggio,
potrebbero denunciarlo per esercizio abusivo della professione”;
il vicedirettore de Il Corriere della Sera, Pierluigi
Battista, in un editoriale pubblicato il 14 maggio 2007, il cui titolo è: “Bavaglio a vita per Mughini?
L’Ordine dei giornalisti e una sentenza sciagurata”, afferma che “se a un giornalista italiano viene programmaticamente,
perentoriamente, imperiosamente, inappellabilmente
negato il diritto elementare di scrivere ed esprimersi, come pure dicono
sia solennemente sancito dall’articolo 21 della nostra Costituzione, forse
vale la pena spendere due parole di allarme e anche (oddio, che parola ormai
resa grottesca dall’abuso che se ne è fatto) di indignazione”;
“Ora si scopre – scrive il vicedirettore de Il Corriere della Sera – che,
in conseguenza di quella sentenza punitiva, il giornalista, condannato dai
suoi colleghi depositari insindacabili del rigore etico della corporazione,
avrebbe dovuto smettere di pensare, rendere pubblici i suoi pensieri, metterli
su carta, comunicarli secondo le leggi che ne garantiscono la libera espressione.
Ma ha disobbedito all’ordine (e all’Ordine) e allora gli hanno
tagliato la testa. E la penna. La vicenda Mughini – afferma Pierluigi Battista nell’editoriale - ha
dunque cambiato carattere: da disputa poco entusiasmante sul codice deontologico
dei giornalisti (che i lettori potrebbero legittimamente considerare affari
loro, cioè di noi della «casta») si è trasformata
nell’applicazione prepotente del bavaglio a vita ai danni di un giornalista
che vuole semplicemente continuare a scrivere e a rendere pubblico ciò che
pensa”;
la Costituzione italiana, fra i principi fondamentali, all’articolo 21 stabilisce
che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che “la stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”;
numerosi pareri giuridici e in particolare nel codice della legislazione
sulla stampa a cura di Silvio Cantarano e Cassiodoro Cantarano, in riferimento alla L.
3 febbraio 1963 n.69 “Ordinamento della professione
di giornalista” si afferma che “anche chi non è iscritto all’albo può apportare
al giornale il contributo della propria collaborazione. Il principio della
libertà di collaborazione giornalistica è implicitamente, ma inequivocabilmente,
riconosciuto dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69 che,nell’articolo 35, ponendo quale requisito per l’iscrizione
nell’elenco dei pubblicisti una precorsa attività di collaborazione retribuita
da almeno due anni a giornali e periodici, conferma che è ben possibile
esprimere il proprio pensiero attraverso i giornali senza avere alcuna qualifica
professionale”;
nella sentenza 21-23 marzo 1968 n.11
la Corte Costituzionale ha riconosciuto come sia lecita per chiunque anche
una collaborazione giornalistica “che non sia occasionale né gratuita”;
la legge 3 febbraio 1963 n. 69 – articoli 28 e 47 - e la giurisprudenza
costituzionale prevedono financo la possibilità
che non iscritti all’Ordine e che “non esercitano l’attività di giornalista”
assumano l’incarico di direttore responsabile di quotidiani o periodici;
tali principi costituzionali e legislativi concorrono coerentemente a che
le nozioni di giornalista professionista (colui che esercita la professione
in modo esclusivo) e di giornalista pubblicista (che svolge attività in
modo retribuito e non occasionale) non siano di impedimento al principio
di collaborazione giornalistica per coloro che non possiedono tali qualifiche;
al Capo II della legge 3 febbraio 1963 n. 69,
“Dei trasferimenti e della cancellazione dall’albo”, non vi è alcun riferimento
alla fattispecie che avrebbe motivato, secondo quanto appreso dagli organi
di stampa, la radiazione del dottor Giampiero Mughini
dall’Albo -:
quale
sia il giudizio in materia e quali iniziative, per quanto di propria competenza,
il Governo intenda assumere al fine di garantire il pieno rispetto, nell’applicazione
e nella interpretazione delle leggi, dei principi tutelati all’articolo
21 della Costituzione che sovrintendono ad ogni norma legislativa, ordinamentale
e amministrativa che regolano l’esercizio della professione di giornalista;
quale sia il giudizio del Governo in ordine
al principio di libera collaborazione, ribadito dalla Corte Costituzionale
nella interpretazione delle norme legislative sull’ordinamento della professione
di giornalista.
Marco
BOATO