Roma,
Camera dei deputati, martedì 15 maggio 2007
SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI
STRANIERI
Intervento di Marco Boato in discussione generale della proposta
di legge
Resoconto sommario e stenografico dell’Aula
Seduta n. 157 di martedì 15 maggio 2007
MARCO
BOATO. Signor Presidente, signor Ministro del commercio
internazionale e per le politiche europee, signor sottosegretario di Stato
all'interno (che ha seguito questo provvedimento anche in sede referente),
per ragioni di brevità non ripercorrerò le caratteristiche di questo disegno
di legge di iniziativa parlamentare, già approvato al Senato, perché in
primo luogo il relatore onorevole La Forgia e successivamente anche altri
colleghi, da ultimo l'onorevole Mellano e in modo
dettagliato l'onorevole Gozi, hanno ripercorso
la vicenda sotto il profilo istituzionale.
Si tratta di una disposizione inserita in un decreto-legge «anti-infrazione»,
per così dire, come definito in gergo dal Ministro del commercio internazionale
e per le politiche europee, onorevole Bonino, soppressa, non stralciata,
dal Senato, successivamente riassunta e ricompresa all'interno di un disegno di legge di iniziativa
parlamentare dal presidente della prima Commissione permanente del Senato,
senatore Bianco e dal senatore Sinisi, approvata
all'unanimità in sede deliberante a Palazzo Madama ed ora all'esame di questo
ramo del Parlamento, dopo che il presidente Violante aveva ripetutamente
invitato in sede referente i membri della Commissione, anche con il supporto
del Governo, a consentire che anche alla Camera dei deputati la proposta
di legge - disegno di legge al Senato - potesse essere approvata in Commissione.
Essendo mancato, anche in questo caso come già avvenuto in altre circostanze,
il consenso da parte dei gruppi dell'opposizione, siamo ora ad esaminare
il provvedimento, spero rapidamente, in Assemblea.
Preannunzio subito che da parte del gruppo dei Verdi non ci sarà la presentazione
di emendamenti e preannunzio al contempo, come
già sostenuto in sede referente, che ci sarà da parte nostra un voto favorevole,
accogliendo anche la sollecitazione del ministro in aula e del sottosegretario
di Stato all'interno in Commissione.
Vorrei indicare alcuni problemi di carattere non sostanziale ma tecnico
e giuridico che il testo, così come è stato elaborato
al Senato, lascia aperti. Si tratta di questioni non molto rilevanti, perciò
non ostative al nostro voto favorevole, anche senza modifiche; tuttavia
in futuro, se potrà servire, proposte di legge di questa natura dovranno
essere, in qualche modo, scritte tecnicamente meglio.
Non voglio invece affrontare le questioni di carattere generale che, in
particolare, poco fa il collega Bocchino ha posto, perché ritengo che sia
assolutamente evidente, si potrebbe dire ictu
oculi, a colpo d'occhio, che questa materia non
comporta affatto il superamento della legge Bossi-Fini, tanto più che le
disposizioni che intendiamo emendare sono comprese nel testo unico sull'immigrazione,
la cosiddetta legge Napolitano-Turco. L'intervento
appena udito del collega Bocchino mi è parso più
una sorta di atto dovuto alla polemica politica e, vorrei ribadirlo, mi
sembra che non abbia alcuna attinenza con la materia specifica.
Dobbiamo far fronte - l'hanno già ripetuto tutti i colleghi ed in particolare
il relatore - a una procedura di infrazione del
n. 2006/2126 da parte della Commissione europea, che ha constatato che la
legislazione italiana in materia di soggiorno di breve durata degli stranieri,
cioè di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi,
contemplando l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi
di permanenza non superiore a tre mesi, viola l'ordinamento comunitario,
che per tale fattispecie consente agli Stati membri esclusivamente di imporre
l'obbligo di una dichiarazione di presenza. Tale obbligo, peraltro sempre
in base alla normativa comunitaria, può essere imposto solo allo straniero
e non all'ospitante. Questi sono i motivi che giustificano l'iniziativa
legislativa di cui stiamo discutendo, che del resto il Governo aveva tempestivamente
assunto nell'ambito del decreto-legge più volte citato.
Rimane l'obbligo, per lealtà intellettuale, di riprendere alcune osservazioni
che anche nel lavoro del servizio studi della Camera sono state segnalate
puntualmente.
Si fa riferimento, al comma 1, al fatto che per l'ingresso in Italia non
è richiesto il permesso di soggiorno mentre in realtà, come
è noto, il permesso di soggiorno non è un titolo per l'ingresso,
ma per la permanenza in Italia. Il titolo per l'ingresso in Italia è costituito
dal passaporto e dal visto di ingresso, se richiesto.
È, quindi, comprensibile il significato della norma, escludo che vi saranno
difficoltà applicative e interpretative, ma la formulazione giuridica non
è corretta.
Inoltre, al comma 1, si fa riferimento all'articolo 4, commi 4 e 2, nonché all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero. La segnalazione, che riprendo ancora una volta dal pregevole
lavoro del Servizio studi della Camera dei deputati,
rileva che: «Non appare evidente la necessità del rinvio alla disciplina
dei visti di ingresso, mediante il richiamo all'articolo
4, commi 2 e 4 del testo unico, in relazione a una modifica concernente
la diversa fattispecie del permesso di soggiorno. Quanto al richiamo effettuato
all'articolo 5, comma 3, del testo unico, parrebbe opportuno un coordinamento
più stretto, eventualmente ricorrendo a una novella».
Se non sbaglio, vi è una circolare del Presidente della Camera (uno degli
ultimi atti della Presidenza Violante) che giustamente suggerisce che, quando
si interviene su una legge, è opportuno inserirsi nel corpo
organico della stessa con una novella di carattere giuridico e non prevedere
una norma separata che corregge e modifica il testo della legge.
L'opportunità di tale tecnica normativa è tanto più evidente che
il richiamo all'articolo 5, comma 3, fa riferimento a un testo che
prevede il permesso di soggiorno (il testo inizia: «ai sensi dell'articolo
5, comma 3»), mentre in realtà la norma sopprime il permesso di soggiorno
nelle fattispecie che sono state più volte ricordate (soggiorni brevi, casi
di ingresso per visite, affari, turismo e studio).
Da ultimo, segnalo una questione che mi pare abbia citato in Assemblea la
collega Santelli, la quale, sotto questo profilo,
ha svolto l'intervento più equilibrato tra quelli dell'opposizione: quando,
al comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, si fa riferimento
all'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, non è specificato a che tipo di
espulsione si intenda ricorrere.
Poiché la materia riguarderà più il Ministero dell'interno che non quello
del commercio internazionale e per le politiche europee, vorrei permettermi
di correggere il suggerimento fornito dal collega Gozi
(valuti il Governo come provvedere al riguardo in sede di regolamento di attuazione). Il collega Gozi ha
suggerito che si provveda sempre con l'accompagnamento
forzato alla frontiera. Immaginando, ad esempio, una visita di un manager
di un'industria qualsiasi che si trattiene in Italia 31 giorni o il caso
di uno studente del Canada o dagli Stati Uniti che, come già ricordato,
sta facendo una tesi di laurea in Italia e si sofferma 33 giorni
o il caso di un turista che, visitando il nostro Paese, si trattiene un
giorno in più di quanto previsto dal tempo per cui gli è stato rilasciato
il visto (in generale, infatti, è previsto un termine di tre mesi, oppure
vi è il termine temporale previsto dal visto), non vi è dubbio che si tratti
di violazioni della norma; ma in tutti i casi che ho citato, immaginare
un accompagnamento forzato alla frontiera (un provvedimento che richiede
anche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria) non ritengo sia il
modo più saggio di intervenire da parte dell'amministrazione dell'interno.
Mi permetto di immaginare di escludere che in tutti questi casi si possa
arrivare all'accompagnamento forzato alla frontiera, proprio in virtù della
genericità del riferimento all'articolo 13 sul provvedimento di
espulsione; forse, per risolvere il problema, sarebbe sufficiente
l'intimazione a lasciare il territorio del Paese una volta scaduti i tre
mesi.
Quelli che ho esposto sono tutti problemi non rilevantissimi
per quanto riguarda la finalità della norma in esame. Si tratta, infatti,
di una finalità assolutamente condivisibile, come lo è la tempestività del
provvedimento per le ragioni di carattere economico, turistico, culturale
e familiare che sono state più volte citate nel dibattito odierno.
Non avendo formulato obiezioni rilevantissime
sotto questo profilo, le consegno al dibattito generale e mi guardo bene
dal tramutarle in emendamenti. Vorrei, tuttavia, rivolgere una raccomandazione,
in particolare al sottosegretario Lucidi, in vista della presentazione di
un testo di riforma della disciplina sull'immigrazione per
cui comunque questi articoli dovranno essere ad un certo punto rielaborati.
Sarà, quindi, il caso che, quando queste disposizioni verranno
inserite organicamente nel nuovo testo unico sull'immigrazione, si provveda
a correggere gli errori tecnici, che ho segnalato in questa sede sulla scorta
del dossier del Servizio studi.