Roma,
Camera dei Deputati, 25 ottobre 2004
MODIFICA ALL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
IN MATERIA DI AMBIENTE E DI ECOSISTEMI
Intervento di Marco Boato
Resoconto stenografico della seduta del 25 ottobre 2004
Discussione
del testo unificato delle proposte di legge: Rocchi ed altri; Lion ed altri;
Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri;
d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri (Approvata, in un testo unificato,
in prima deliberazione, dal Senato); Cima ed altri; Mascia ed altri: Modifica
all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi
(705-2949-3591-3666-3809-4181-4307-4423-4429)
MARCO
BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
signor presidente della Commissione, signor relatore, anche io, come il
collega Leoni, ho apprezzato il lavoro che abbiamo comunemente svolto in
Commissione affari costituzionali. Ho anche apprezzato, ascoltandola poco
fa, la relazione all'Assemblea svolta dall'onorevole Schmidt e convengo
su tutto. Potremmo trattare degli elementi che non ci sono - poco fa, ad
esempio, il collega Leoni ha ipotizzato eventuali integrazioni o arricchimenti
del tutto legittimi - ma per quanto riguarda ciò che è stato detto in quest'aula
e ciò che è scritto nel testo presentato con voto unanime all'Assemblea
vi è la mia piena condivisione. Vorrei registrare - augurandomi che non
vi siano contraddizioni al riguardo - che per cinque settimane abbiamo animatamente
discusso, in quest'aula, con contrapposizioni anche forti e poche convergenze,
della riforma della seconda parte della Costituzione, fatta con un'impostazione
unilaterale su iniziativa della Casa delle libertà. Ebbene, anche se non
voglio riaprire la polemica, perché non è questa l'occasione, lo ricordo
però solo per dire che in questo caso, fortunatamente per tutti noi, trattandosi
oltretutto di principi fondamentali della Costituzione - quindi neppure
della prima parte, bensì dei principi fondamentali che la precedono -, il
metodo che abbiamo adottato, almeno qui alla Camera, è stato diverso. Di
questo possiamo darcene reciprocamente atto, fra colleghi della maggioranza
e colleghi dell'opposizione, che su tale provvedimento hanno lavorato, sia
quelli membri della Commissione, sia altri, come la collega Laura Cima,
la quale, pur non essendo membro della Commissione, ma avendo seguito questa
materia da molti anni, ha partecipato anch'essa ai nostri lavori.
È giusto che sia così, perché sarebbe inimmaginabile intervenire in questa
materia, sia pure novellando nel pieno rispetto del testo vigente in materia
dei principi fondamentali - che hanno in senso laico (anche se sono un credente,
lo dico tuttavia in senso laico) una sorta di sacralità, che va rispettata
nel testo costituzionale -, se non vi fosse non dico l'unanimità (perché
questa non è necessaria), ma un'amplissima convergenza parlamentare, che
allo stato si sta prefigurando e che mi auguro non venga smentita nel prosieguo
del dibattito. In Commissione, come giustamente il collega Schmidt ha ricordato,
questa convergenza c'è stata, attraverso un lavoro istruttorio collegiale,
lungo e, com'è stato detto, anche faticoso. Infatti, proprio perché avevamo
piena consapevolezza di quanto fosse - e sia - delicato incidere sui principi
fondamentali della Costituzione - in questo caso sull'articolo 9 - abbiamo
agito con il massimo di scrupolo istruttorio e con il massimo di riflessione,
di comparazione, di elaborazione e di selezione dei testi - devo dare atto
anche al presidente della Commissione di aver assecondato pienamente questo
metodo di lavoro -, in modo da arrivare ad elaborare un testo nello stile
della nostra Costituzione, cioè un testo asciutto, rigoroso, essenziale,
che a mio parere è pienamente condivisibile. Il che non esclude che possano
essere aggiunte, come il collega Leoni ha, ad esempio, ipotizzato, anche
altre formulazioni - ciò potrebbe essere possibile, ma non essenziale -,
ma esclude che il testo possa essere manipolato o riportato alla versione
dalla quale siamo partiti.
Lo dico
perché non ho condiviso la parte conclusiva dell'intervento, con il quale
il sottosegretario Ventucci, che è persona che io stimo e rispetto, ha onorato
poco fa questo dibattito. Il sottosegretario Ventucci ha svolto un intervento
rispettabilissimo e non burocratico (non ha letto infatti un «mattinale»
che qualcuno gli ha preparato), ma ha concluso, sia pure con il garbo che
gli è consueto, sostanzialmente ipotizzando un ritorno al testo licenziato
dal Senato. Questo, signor sottosegretario, dopo un anno di lavoro, non
sarebbe accettabile. Meglio non fare nulla, perché il testo varato dal Senato,
con pieno rispetto nei confronti del Senato - del quale peraltro ho fatto
parte nella X legislatura, quando per la prima volta abbiamo ipotizzato
una riforma degli articoli 9, in materia di ambiente ed ecosistema, 24,
in materia di tutela degli interessi diffusi e 32, in materia di arricchimento
del diritto alla salute, prevedendo il diritto alla salubrità degli ambienti
di vita e di lavoro; questa era la riforma che approvammo all'unanimità
nella X legislatura al Senato e quindi non potrei certamente mai mancare
di rispetto al Senato - presenta però due limiti insuperabili. Il primo
è che, sia pure con assoluta buona fede, si è andati ad incidere sul vigente
secondo comma dell'articolo 9, suscitando, come lei sa, sottosegretario
Ventucci, le fortissime preoccupazioni del professor Salvatore Settis -
ne cito uno per tutti -, il quale, con un articolo apparso su un grande
quotidiano nazionale, ha lanciato un monito, rivolgendosi anche, credo,
informalmente alle principali istituzioni della Repubblica, dicendo di non
toccare quell'articolo, che da 55 anni svolge adeguatamente la sua funzione.
Invece,
il testo del Senato (vi era, senz'altro, l'intenzione di arricchirlo, quindi,
vi è stata un'assoluta buona fede, ma si è palesato il rischio di un mancato
rispetto di quella cautela e prudenza che, invece, ci ha ispirato alla Camera)
è andato ad incidere sul secondo comma dell'articolo 9 vigente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto di merito (per cui non sono d'accordo
con le sue conclusioni, signor sottosegretario, anche se, invece, convengo
con le sue premesse e, quindi, sono certo che troveremo, come sempre, un
punto di incontro equilibrato), vorrei dire che la maggioranza al Senato
(non è stata unanime la scelta) ha ipotizzato di introdurre nella Costituzione,
nell'anno di grazia 2003, dopo cinquant'anni di dibattito (venti in particolare,
come è stato ricordato da lei, dai colleghi Schmidt e Leoni), il concetto
di tutela dell'ambiente naturale. Vi sono quintali o meglio due o tre chili
abbondanti (scusi l'espressione atecnica) di giurisprudenza costituzionale,
dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, enormemente più avanzata per quanto
riguarda il concetto di ambiente naturale; quest'ultimo, se inserito con
queste modalità nella Costituzione, sarebbe limitativo sia della lettera
s), comma secondo, dell'articolo 117 del titolo V della Costituzione (laddove
non vi sono principi e valori, ma l'indicazione di materie), nel quale comunque
è stato introdotto il concetto di ambiente (non ambiente naturale) e di
ecosistema, sia di tutta la giurisprudenza costituzionale che, negli ultimi
vent'anni, ha arricchito l'interpretazione e l'attuazione del nostro testo
costituzionale, al di là della lettera riguardante la tutela del paesaggio,
scritta nel 1947, entrata in vigore il primo gennaio 1948 (d'altra parte,
non poteva che essere scritta in questo modo).
Come infatti tutti affermiamo, la consapevolezza di che cosa sia sul piano
scientifico, culturale, per alcuni aspetti anche filosofico e, per chi è
credente, anche sul piano religioso (ma lo dico sempre laicamente), il concetto
di ambiente ed ecosistema è emersa alla fine del 1969 (mi riferisco al Club
di Roma), nel 1972 (la conferenza di Stoccolma) e via seguitando; mi riferisco,
al riguardo, anche al rapporto Brundtland, alla conferenza di Rio de Janeiro,
fino alla recente conferenza di Johannesburg, nonché, dal punto di vista
del quadro internazionale, a tutte le elaborazioni dottrinarie, scientifiche,
politiche, culturali che hanno attraversato questi ultimi decenni (non tanto
venti, ma trenta o trentacinque anni).
Il periodo di vent'anni è il punto di riferimento corretto dal punto di
vista della giurisprudenza costituzionale nel nostro paese, ma anche, per
esempio, della Repubblica federale di Germania, prima evocata giustamente.
Credo, pertanto, sia giusta (non dal punto di vista dogmatico, perché stiamo
intervenendo in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento,
ma laicamente) la scelta finale della Commissione affari costituzionali
della Camera di ritenere fondate le preoccupazioni su qualunque eventuali
interpolazioni del testo vigente dell'articolo 9. Pertanto, si è scelto
di mantenere integri il primo ed il secondo comma, che costituiscono l'attuale
articolo 9 della Costituzione, e di prevedere l'aggiunta (anche storicamente,
nella sedimentazione della stratificazione storica della nostra Costituzione
risulterà evidente) del terzo nuovo comma che dispone il recepimento nel
testo (potremmo comprendervi anche lo sviluppo sostenibile, l'acqua e non
solo ed, al riguardo, alcuni emendamenti proporranno tali problematiche
e ne discuteremo con assoluta serenità perché sono temi che stanno a cuore
a tutti) del concetto di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, nell'interesse
delle future generazioni. Concetto che si trova inserito nella Costituzione
tedesca non nel 2002, quando è stata prevista la tutela anche degli animali,
ma nel 1994, quando è stato inserito il cosiddetto capitolo ambientale nel
Grundgesetz, nella legge fondamentale tedesca (articolo 20 A), in una grande
quantità di documenti di carattere internazionale, nonché nella proposta
di integrazione del preambolo, con allegata carta dei diritti all'ambiente,
della Costituzione francese. L'ispiratore è stato Chirac, non gli ambientalisti
(certo, costoro sono d'accordo).
Anche lì si fa riferimento alle future generazioni. Dunque, è fondamentale
che nella Costituzione si introduca anche questo concetto in quanto i principi
di precauzione, di reversibilità, di responsabilità sono principi che salvaguardano
l'ecosistema di oggi, ma che debbono salvaguardare da danni irrimediabili
ed irreparabili anche il rapporto tra uomo e ambiente del futuro.
Inoltre, vi è stata l'aggiunta dei riferimenti relativi alla protezione
delle biodiversità - pensiamo al Protocollo di Rio de Janeiro - ed alla
promozione del rispetto degli animali. Il relatore sa che io ed altri avremmo
preferito anche qualcosa di più stringente, come il riferimento alla dignità
degli animali. Tuttavia, il testo costituzionale deve essere un punto di
equilibrio tra sensibilità, culture e posizioni politiche diverse; dunque,
questo è stato il punto di convergenza che abbiamo raggiunto dopo diverse
scremature. Sottosegretario Ventucci, non vorrei che la parte finale del
suo intervento volesse significare un ritorno al testo approvato dal Senato,
ma vedo che sta scuotendo la testa e ciò non può che darmi soddisfazione
in positivo.
Sono state citate più volte la giurisprudenza costituzionale e il concetto
unitario di ambiente. Sentite, dunque, cosa affermava la Corte costituzionale
nel 1987, vale a dire due anni dopo la legge Galasso, che già costituì una
svolta sul piano giuridico e culturale. Con la sentenza n. 167 del 1987
la Corte aveva già associato il paesaggio all'ambiente, sostenendo che:
«Il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui
la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (articolo 9, secondo comma),
imponendo alla Repubblica, a livello di tutti i soggetti che vi operano
e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, di perseguirne
il fine precipuo di tutela». Questo concetto di Repubblica è quello che
abbiamo affermato e riaffermato con l'articolo 114 del Titolo V della Costituzione!
Ma in questo testo della giurisprudenza costituzionale, già nel 1987, vi
era la ricchezza del concetto di Repubblica presente in tutta la prima parte
della Costituzione.
Nella sentenza n. 210 del 1987, la Corte costituzionale giunge ad una definizione
unitaria del concetto di ambiente secondo la quale esso «comprende la conservazione,
la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria,
acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la
preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, di tutte le specie
animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed, in definitiva,
la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni».
Un'altra
sentenza, la n. 641 del 1987, risulta ancor più radicale nell'esprimere
questi concetti, in quanto si parla di ambiente protetto come elemento determinativo
della qualità della vita. La sua protezione non deve perseguire astratte
finalità naturalistiche o estetizzanti. Inoltre, vi è la qualificazione
dell'ambiente come bene giuridico e così via.
Non ho purtroppo tempo di richiamare questa ampia giurisprudenza costituzionale
- anche se sarebbe assai interessante lasciarla agli atti - nata già nella
seconda metà degli anni Ottanta, non a caso dopo l'emanazione di due leggi
ordinarie - la legge Galasso e la legge costitutiva del Ministero dell'ambiente
- che in qualche modo hanno implementato sul piano della legislazione ordinaria
questo tipo di cultura politica e legislativa e che hanno bisogno, ieri
e a maggior ragione oggi, di un'esplicita copertura costituzionale.
L'ambiente (inteso anche come ecosistema) va quindi inteso come un valore
costituzionale ma anche come bene giuridico fondamentale. La Corte, infatti,
lo definisce come «bene fondamentale, garantito e protetto», che va garantito
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici (Stato e sistema
delle autonomie, la Repubblica, quindi) sulla base del principio di leale
collaborazione nonché con la partecipazione dei cittadini, attraverso la
promozione di interessi collettivi e la tutela di quelli diffusi. Da questo
punto di vista, è importante che tutte le associazioni ambientalistiche
abbiano comunicato proprio oggi, alla vigilia del dibattito generale, l'apprezzamento
per il lavoro svolto in sede di I Commissione affari costituzionali, in
sede referente.
È ovvio che esiste un problema comune a tutti i principi e valori costituzionali,
ovvero quello di bilanciamento e di comparazione degli interessi, sulla
base del principio di ragionevolezza. Infatti, esistono interessi costituzionali
che, a volte, possono entrare in conflitto tra di loro. Allora, si rende
necessaria la capacità di bilanciamento, sulla base del principio prima
ricordato.
Ho già affermato in precedenza che tutto questo va in direzione del modello
di sviluppo sostenibile, concetto ormai contenuto in tutte le carte internazionali
al riguardo. Inoltre, ho anche fatto riferimento all'implicito recepimento
- in proposito sarà la giurisprudenza o la legislazione ordinaria ad incidere
su questo terreno - dei princìpi di precauzione, reversibilità e responsabilità.
Da questo punto di vista, credo che sia fondamentale capire quanto verrà
arricchita anche la lettura del secondo comma, lettera s) dell'articolo
117 della Costituzione, contenuto nel Titolo V, introdotto nel 2001 e non
modificato nell'ambito delle riforme in discussione al Parlamento. Tale
comma è ora relativo ad un concetto di materia che però la stessa Corte
Costituzionale ha interpretato come materia trasversale, rispetto a cui
lo Stato deve garantire livelli di garanzia uniformi su tutto il territorio,
chiamando però inevitabilmente in causa competenze delle regioni e del sistema
delle autonomie. Rafforzandolo in principio fondamentale e valore costituzionale
- non più quindi semplice materia -, va inserito nell'articolo 9, all'interno
dei princìpi fondamentali della Costituzione.
Per quanto riguarda gli aspetti specifici relativi alla fauna animale, è
stato giustamente ricordato che venerdì 29 novembre sarà firmato a Roma
il Trattato istitutivo della Costituzione europea, che ha introdotto, non
in sede di Convenzione, bensì di Conferenza intergovernativa - devo dare
atto al Governo italiano che ciò è avvenuto su sua iniziativa italiana -
l'articolo III, 5-bis, che fa riferimento alla tutela del benessere degli
animali, quali esseri senzienti. D'altronde, nel 2002, come ricordato anche
dall'onorevole Schmidt, nella Grundgesetz, l'articolo 20A, introdotto in
materia ambientale nel 1994, è stato arricchito per la prima volta nella
storia costituzionale tedesca con il riferimento agli animali.
In qualche modo, rafforziamo principi già affermati dalla giurisprudenza
costituzionale, che a sua volta, al pari della giurisprudenza ordinaria
ed amministrativa e dei legislatori nazionali e regionali, trarrà dall'entrata
in vigore del nuovo terzo comma dell'articolo 9 ulteriore stimolo ed arricchimento.
Abbiamo, dunque, positivamente completato e bilanciato l'innovazione introdotta
dall'articolo 117, secondo comma, lettera s, con il rafforzamento di tali
valori nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione.
Ritengo che il testo in esame, pur con i possibili perfezionamenti, sia
completo ed equilibrato e dia una risposta, sulla quale mi auguro si registri
un'ampia maggioranza in questa Assemblea, a tematiche sulla cui rilevanza
tutti conveniamo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo e
di Forza Italia).
DOCUMENTAZIONE
a)
testo vigente dell’art. 9 della Costituzione
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
b)
testo approvato dal Senato
Tutela l’ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
c)
testo approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali.
(In
grassetto le modifiche introdotte al testo vigente. )