Roma,
Camera dei Deputati, 27 ottobre 2004
MODIFICA ALL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
IN MATERIA DI AMBIENTE E DI ECOSISTEMI
Intervento di Marco Boato
Resoconto stenografico della seduta n. 535 del 27 ottobre 2004
Seguito
della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:
Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt
ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;
Calzolaio ed altri; d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri (Approvata,
in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato); Cima ed altri;
Mascia ed altri: Modifica all'articolo 9 della
Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi
(705-2949-3591-3666-3809-4181-4307-4423-4429)
Condivido molte considerazioni che ho ascoltato in questo dibattito oggi
in quest'aula, anche da ultimo quelle del collega Mantini, e cercherò quindi di non essere troppo ripetitivo.
La prima considerazione che vorrei fare riguarda il fatto
che personalmente - mi scuso per questo riferimento personale, che
faccio a bassa voce, per non mancare di stile - sono cofirmatario di sei
delle otto proposte di legge che in materia sono state presentate alla Camera:
la prima, prima firmataria Rocchi, che all'epoca era ancora componente dei
Verdi nel gruppo misto, è in materia di diritti degli animali; la seconda
è quella a prima firma Lion, in materia di tutela dell'ambiente e degli animali;
la terza è quella a prima firma del nostro collega relatore, Schmidt (che porta la mia seconda firma), in materia di tutela
dell'ecosistema e delle biodiversità; la quarta
è quella a prima firma del collega Colucci (e
anche in questo caso sono il secondo firmatario), in materia di tutela della
dignità degli animali; non ho sottoscritto, perché di altra appartenenza
politica, quella del collega Milanese, ma ho sottoscritto anche la sesta
proposta di legge Calzolaio ed altri, che più volte è stata ricordata; dopo
il disegno di legge approvato dal Senato, vi è la proposta di legge che
reca la prima firma dell'onorevole Cima (la collega ha parlato sia nella
discussione sulle linee generali, sia poco fa sul complesso degli emendamenti,
con osservazioni ampiamente condivisibili); l'ultima, che non ho sottoscritto
personalmente, ma che condivido, è presentata dalla collega Mascia.
Avendo sottoscritto sei delle otto proposte di legge presentate alla Camera,
ho scelto di non sottoscrivere o non presentare personalmente alcun emendamento
nel passaggio dalla sede referente all'Assemblea, e non perché non possa
personalmente condividere il contenuto di questi emendamenti, in vista di
un arricchimento del testo che abbiamo varato in I Commissione.
Infatti, sviluppo sostenibile, reversibilità, precauzione, responsabilità,
il riferimento al diritto di accesso all'acqua,
la non brevettabilità della vita e così via (ne ho citati solo alcuni
previsti in diversi emendamenti), sono principi ampiamente da me condivisi;
però io approfitto di questo intervento sul complesso degli emendamenti
per suggerire, sommessamente, senza limitare i diritti dei colleghi (alcuni
dei quali sono anche colleghi del mio gruppo), di usare il dibattito su
questi emendamenti, sia ora, sia quando si arriverà alla loro votazione,
qualora non fossero ritirati, come strumento di riflessione ulteriore e
di arricchimento del nostro importante dibattito e anche come occasione,
se il relatore lo riterrà (io spero di sì), per spiegare - e ciò è importante
nell'iter legislativo di revisione costituzionale, perché poi diventa anche
uno degli elementi in base ai quali verrà interpretato il nuovo testo costituzionale
- che molte delle sollecitazioni contenute in questi emendamenti possono
essere ricomprese, sotto il profilo culturale,
sotto il profilo etico, sotto il profilo giuridico costituzionale, nel testo
che la Commissione a larghissima maggioranza ha varato e possono in qualche
modo costituire elementi validi poi in sede di applicazione. Applicazione
non diretta e immediata, perché i principi fondamentali ovviamente poi hanno
un'applicazione, attraverso la legislazione ordinaria, l'adesione ai trattati
internazionali, la legislazione ordinaria parlamentare, statale, ma anche
la legislazione ordinaria delle regioni, che anche in questa materia hanno
ovviamente delle competenze (sia quelle a statuto ordinario, sia, ancor
di più, quelle a statuto speciale, comprese le province autonome di Trento
e di Bolzano). Come ho già sostenuto durante la fase della discussione sulle
linee generali, sarebbe opportuno - pur considerando, in questa
Assemblea, tutte le proposte emendative,
nell'ambito di un dibattito ampio e libero -, non venisse ulteriormente
modificato il risultato di un anno di lavoro svolto in I Commissione in
sede referente. Un lavoro svolto con uno spirito di assunzione
collegiale di responsabilità, al di là degli schieramenti politici dacché
si vuole intervenire neppure sulla prima parte (come pure qualcuno ha sostenuto),
sibbene sui principi fondamentali che precedono la prima parte
della Costituzione.
Abbiamo compiuto due scelte fondamentali da me già rammentate e dianzi riprese anche da altri colleghi intervenuti nel dibattito.
La prima consiste nel non apportare modifiche ai due commi del vigente articolo
9 della Carta, considerando tale testo, per quanto umanamente è possibile,
perfetto. Tutto ciò che è umano, ovviamente, è perfettibile ma si tratta,
in tal caso, di disposizioni che, nella loro dizione testuale, interpretazione
ed applicazione storica sono perfette. Ricordo che il primo comma recita:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica»; il secondo comma seguita stabilendo, identico il soggetto: «Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
La scelta è quindi diversa da quella compiuta dal provvedimento trasmesso
dal Senato (C. 4307) che incideva sul secondo comma dell'attuale
articolo 9 della Carta modificandolo con l'inserzione dell'espressione
«ambiente naturale»; abbiamo, infatti, deciso di lasciare integri i due
commi dell'articolo 9 vigente e di aggiungere un terzo comma più volte menzionato
e del quale ricordo la dizione. Al primo periodo, si stabilisce che la Repubblica:
«Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».
Il comma prosegue stabilendo, al secondo periodo: «Protegge le biodiversità
e promuove il rispetto degli animali».
A mio avviso, abbiamo elaborato un testo equilibrato; l'abbiamo fatto d'accordo
con il relatore, onorevole Schmidt e con tutti
gli altri colleghi che hanno partecipato ai lavori della I
Commissione. Si è raggiunto un tale risultato attraverso la selezione
progressiva di una serie di testi più ampi e diversificati
che incidevano, tra l'altro, sulle vigenti previsioni o con un comma pretermesso agli attuali due ovvero, in altre ipotesi, con
modifiche al secondo comma, e via dicendo. Ebbene, dopo avere discusso,
riflettuto, valutato e, anche, audito esponenti
della dottrina in I Commissione, si è deciso (lo
ricordo nuovamente) di non modificare i due commi vigenti, in ciò dando
una risposta positiva alle preoccupazioni (cui si è già fatto riferimento)
espresse dal professore Settis. Si è, altresì,
deciso di aggiungere un comma finale che comprendesse
i concetti di ambiente e di ecosistemi sotto il profilo della tutela; i
riferimenti, anche, all'interesse delle future generazioni ed alla biodiversità
sotto il profilo della protezione; infine, l'altrettanto importante concetto
di rispetto degli animali sotto il profilo della promozione.
Sono importanti i sostantivi ma anche i verbi che li reggono, in quanto ciascuno di questi ultimi ha una valenza costituzionale
ben precisa e ben definita nel contesto complessivo sia dei principi fondamentali
sia, anche, degli altri articoli della Costituzione.
Ciò mi permette di precisare come sia inesatto
quanto, sicuramente per distrazione, da parte di qualcuno si è asserito
in Assemblea; è inesatto, infatti, sostenere che, per la prima volta, i
concetti di ambiente e di ecosistema entrino in Costituzione. Tali concetti
sono già stati previsti dalla Carta con la riforma del Titolo V.
Infatti, il nuovo articolo 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione, così come modificato dalla legge di riforma approvata
nella scorsa legislatura - testo che non cambierebbe neppure in base al
disegno di legge di riforma costituzionale portato avanti dall'attuale maggioranza
di centrodestra; ricordo, peraltro, che la legge 18 ottobre 2001 n. 3 è
vigente dall'ottobre del 2001, dopo lo svolgimento del referendum confermativo
-, prevede che, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, rientrino
anche le seguenti: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
I concetti di ambiente e di ecosistema, dunque,
sono già compresi nella Costituzione vigente, ma vorrei osservare che sono
riportati nella parte II, al Titolo V, nell'articolo
117, concernente le competenze dello Stato e quelle delle regioni, sotto
il profilo della ripartizione delle materie. Vorrei ricordare che la giurisprudenza
della Corte costituzionale ha opportunamente precisato che si tratta di
materie che mantengono
Lo Stato, pertanto, ha il dovere di garantire i livelli standard di tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e successivamente,
in tale quadro di garanzia statuale, le regioni hanno competenza anche in
queste stesse materie: è questo il motivo per cui si parla di una materia
cosiddetta «trasversale».
Oggi, dunque, riprendiamo tali concetti di ambiente
e di ecosistema, ma non più sotto il profilo delle materie (concetto tipico
della parte II della Costituzione, concernente
l'ordinamento della Repubblica), bensì per introdurli nell'ambito dei principi
fondamentali, in quanto valori costituzionali. È questa, dal punto di vista
costituzionale, la novità straordinaria che realizziamo
con questo arricchimento dell'articolo 9 della nostra Carta: infatti, i
citati concetti diventano anche valori costituzionali.
Si tratta di valori riconosciuti già come tali, come ho ricordato dettagliatamente
in sede di discussione sulle linee generali, in un'ampia e ricca giurisprudenza
costituzionale, sviluppatasi soprattutto a partire dal 1987. Vorrei segnalare,
infatti, che in quell'anno erano da poco entrate nella legislazione ordinaria due leggi
fondamentali: la cosiddetta legge Galasso (legge
8 agosto 1985, n. 431) e la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente,
che recava altresì norme in materia di danno ambientale (legge 8 luglio
1986, n. 349).
Queste due importanti innovazioni, in sede di legislazione ordinaria - vorrei
rilevare, al riguardo, che una era addirittura istitutiva, per la prima
volta, di un ministero con portafoglio, dal momento che, in precedenza,
il dicastero dell'ambiente era un ministero senza portafoglio -, hanno consentito
alla Corte costituzionale di arricchire la propria giurisprudenza in relazione
sia all'articolo 9 della Costituzione, concernente la tutela del paesaggio,
sia, per altri aspetti, all'articolo 32, relativo
al diritto alla salute.
In sede di discussione sulle linee generali, ho citato ampiamente - ma non
intendo farlo adesso, poiché sarebbe scorretto - la sentenza n. 167 del
1987 della Corte costituzionale, nonché la successiva
sentenza n. 210 dello stesso anno ed ancora, sempre nel 1987, l'importantissima
sentenza n. 641. Tuttavia vorrei ricordare che, dopo queste,
ve ne è stata una serie di grandissima importanza, anche sotto il profilo
della concorrenza tra le competenze statali e quelle regionali.
Vorrei rilevare che vi è una serie di numerosissime sentenze della Corte
costituzionale, che giungono fino agli anni più recenti (in parte, successive
anche alla novella costituzionale del Titolo V, approvata nel 2001, che
ho già citato), la quale, in sede di giurisprudenza costituzionale, così
come è parallelamente avvenuto in sede di dottrina,
ha già interpretato l'articolo 9 della Costituzione anche alla luce di quei
concetti di ambiente e di ecosistema che, ovviamente, non potevano essere
(per ragioni storiche, culturali, sociali e giuridiche) introdotti nella
Costituzione del 1947, entrata in vigore nel 1948.
Vorrei ricordare, al riguardo, che tutte le cosiddette Costituzioni «di
nuova generazione» (quelle approvate dalla metà degli anni Settanta in poi,
vale a dire quelle degli Stati che uscivano dal fascismo e, più recentemente,
quelle degli Stati che uscivano dal regime comunista) includono, al
loro interno, articoli concernenti i temi dell'ambiente e dell'ecosistema.
Vorrei altresì ricordare che in una Costituzione pressoché coeva alla nostra,
entrata in vigore l'anno successivo, la Grundgesetz
(la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), nel 1994
è stato introdotto un nuovo articolo 20A, il quale
recita che lo Stato tutela, anche nei confronti delle generazioni future
- vorrei far rilevare che il concetto di generazioni future è stato inserito
già nel 1994 nella Costituzione tedesca -, le basilari condizioni naturali
di vita, mediante l'esercizio del potere legislativo, nel
quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e
giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.
Nel
2002, ossia due anni fa, tale articolo 20-A della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca
ha conosciuto un ulteriore arricchimento e, dopo
«(...) la tutela delle basilari condizioni naturali di vita (...)», è stato
inserito il concetto di «(...) e gli animali (...)», nel quadro dell'ordinamento
costituzionale. La Repubblica federale di Germania ha, quindi, già inserito
in Costituzione la tutela degli animali, con la novella costituzionale del
2002.
Per quanto riguarda il riferimento alle future generazioni - altro tema
su cui il collega Acquarone si è soffermato, con
qualche rilievo critico -, oltre alla Costituzione tedesca - che ho già
citato -, vorrei ricordare che in Francia, il 27 giugno dello scorso anno,
è stato presentato un progetto di revisione costituzionale
relativo alla carta dell'ambiente e che la Camera dei deputati (il 1o giugno 2004) e il Senato francese (il 24 giugno 2004),
hanno approvato tale carta dell'ambiente, che consta di una serie di premesse
e di ben dieci articoli. Essa è inserita in Costituzione, come allegato
al preambolo della Costituzione medesima. In una di tali premesse si afferma
che, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute
per dare risposte ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità
delle generazioni future e - è importante che si affermi ciò - anche degli
altri popoli di offrire risposte ai propri specifici bisogni. Il riferimento
alle generazioni future, che abbiamo inserito nel
testo del provvedimento, è pertanto già contenuto nella Carta costituzionale
tedesca ed è già stato approvato, per essere inserito anche nella Costituzione
attualmente in vigore in Francia (resta, in quest'ultimo
caso, la scelta tra il referendum confermativo e la proclamazione di tale
modifica costituzionale da parte del Parlamento «riunito a congresso», come
dicono i francesi, in base all'articolo 89 della Costituzione del 1958,
a Versailles. In una di tali due ipotesi, comunque,
sarà approvata detta modifica costituzionale, sostenuta attivamente anche
dal Presidente Chirac).
Queste sono le ragioni, sia pure esposte modo sintetico, per le quali ritengo
opportuno discutere, valutare, riflettere, confrontarsi ed arricchire -
anche da parte del relatore - l'interlocuzione con gli emendamenti predisposti.
Dal mio punto di vista, tuttavia - per questo non ho presentato emendamenti,
né ho sottoscritto quelli degli altri colleghi - penso sia opportuno che
si rimanga fermi al testo lungamente «arato», discusso, elaborato e rielaborato,
pensato e confrontato - anche con esponenti della dottrina -, che abbiamo
varato in Commissione affari costituzionali.
È stato posto un problema e, in merito, vi è un emendamento - l'unico cui
voterei contro -, il Vascon 1.18, che vuole sopprimere
il riferimento alla promozione del rispetto degli
animali; vorrei ricordare, anche ai colleghi della maggioranza ed al rappresentante
del Governo - pacatamente, perché ho evitato tutte le polemiche strumentali
in questa sede, proprio perché parliamo di principi fondamentali -, che
oggi è mercoledì e che venerdì, ossia fra due giorni, i Capi di Stato -
per la Francia - o di Governo - per tutti gli altri paesi - firmeranno a
Roma, in Campidoglio, il Trattato che istituisce la nuova Costituzione europea.
Su iniziativa del Governo italiano - cui do volentieri atto positivamente
-, dopo i lavori della Convenzione, che avevano varato un primo testo di
Costituzione, in sede di successiva Conferenza intergovernativa, che ha
adottato quel testo, modificandolo ed integrandolo, è stato inserito nel
Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa, un nuovo articolo,
il III-5-bis (l'ho già citato nella discussione sulle linee generali
del provvedimento). Tale articolo permette di comprendere quanto le preoccupazioni
che il collega Vascon ed altri hanno manifestato,
attraverso i loro emendamenti, siano destituite
di fondamento e siano, in realtà, in contraddizione con quanto il Governo
ha fatto a livello europeo.
Dice il nuovo articolo III-5-bis:
«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati
membri...» e, quindi,
ciò riguarda anche l'Italia «...tengono pienamente conto delle esigenze
in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, rispettando
nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini
degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi,
le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale». È un articolo scritto
con grande equilibrio: innova fortemente sul terreno costituzionale, ma
lo fa senza forzature di carattere ideologico.
Ciò
che scriviamo nella Costituzione italiana è, forse, anche un po' meno di
ciò che è scritto nel nuovo testo della Costituzione europea che verrà
sottoscritto dai rappresentanti dei 25 paesi fra due giorni. Infatti,
noi abbiamo stabilito semplicemente che la Repubblica promuove il rispetto
degli animali: saranno poi la dottrina, la giurisprudenza, la legislazione
statale o regionale che potranno arricchire ed implementare questa parte
del nuovo terzo comma. Pensate, ad esempio, alla legge che abbiamo approvato all'unanimità,
prima di questa modifica costituzionale, contro il maltrattamento degli
animali e pensate alla necessità di un'equilibrata legge a tutela della
fauna e sul prelievo venatorio, quale quella che abbiamo approvato a suo
tempo nella X legislatura. Già facevo parte di questo Parlamento
e ricordo lo straordinario lavoro svolto all'epoca
dalla collega deputata Annamaria Procacci, che cercai di riportare al Senato.
Approvammo quel provvedimento con una larghissima convergenza ed anche con
la cooperazione di alcune associazioni esponenti
del mondo della caccia: mi riferisco, ad esempio, all'Arcicaccia, che interloquì
positivamente con quel provvedimento.
Ho voluto svolgere queste considerazioni con pacatezza e senza sollevare
polemiche strumentali; polemiche che non voglio fare e, soprattutto, che
è giusto non sollevare in sede di revisione costituzionale
e di arricchimento di un principio fondamentale della nostra Costituzione.
Tuttavia, ho voluto svolgere queste considerazioni perché restino agli atti
e si capisca che qualunque tentativo di diminuzione,
restrizione o manipolazione del testo è legittimo dal punto di vista parlamentare
(chiunque può presentare emendamenti, ci mancherebbe altro!), ma non è condivisibile
dal punto di vista culturale, politico, costituzionale interno e costituzionale
europeo.
Le altre proposte di arricchimento - l'ho detto
all'inizio e lo ribadisco alla fine del mio intervento - sono nel merito
tutte condivisibili, ma ritengo che implementerebbero troppo il testo costituzionale.
Potrebbero, invece, costituire un punto di riferimento per la fase di interpretazione e di applicazione successiva della norma,
sia in sede politico-legislativa sia sotto il profilo della giurisprudenza
ordinaria, amministrativa e soprattutto costituzionale. Signor Presidente,
la ringrazio e ringrazio i colleghi per l'attenzione (Applausi dei deputati
del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).