Roma, 11 febbraio
2003
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Intervento di Marco Boato
Resoconto stenografico dell'Assemblea della seduta n. 263 di martedì 11
febbraio 2003
Disegno
di legge: Istruzione e formazione professionale (approvato dal Senato) (A.C.
3387) ed abbinate (A.C. 23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384)
(Esame questioni
pregiudiziali - A.C. 3387)
MARCO BOATO. Signor
Presidente, ho ascoltato con attenzione, anche se con un po' di fatica per
il brusio che giustamente il collega ha lamentato, ciò che poco fa ha affermato
il collega Volontè; egli, tuttavia, non mi ha convinto, anzi credo di poter
dire che non ci ha convinti.
Ho sottoscritto insieme agli altri colleghi del centrosinistra la questione
pregiudiziale di costituzionalità e quella di merito presentate al provvedimento
ed illustrate dal collega Maccanico e dal presidente Violante. Condivido
tutto ciò che essi hanno affermato in merito ed in particolare la rigorosa
esposizione e le motivazioni addotte dal collega Maccanico anche sotto il
profilo costituzionale.
Collega Volontè, colleghi della maggioranza, credo che se voi leggeste,
forse molti di voi non lo hanno ancora fatto, con attenzione il disegno
di legge in esame vi accorgereste che, effettivamente, vi sono molti motivi,
sia sotto il profilo costituzionale sia sotto quello del merito, per essere
fortemente critici e per deliberare, come noi proponiamo, una sospensione
dell'esame del suddetto.
Siamo di fronte ad una situazione generale che potrei definire (tra virgolette
e senza offesa per nessuno) «schizoide»: con una mano, il Governo (firmatari
Berlusconi e Bossi) presenta una riforma dell'articolo 117 della Costituzione,
la cosiddetta devoluzione, con la quale si attribuisce competenza esclusiva
alle regioni in materie che riguardano l'istruzione, mentre con l'altra
mano (mi riferisco al disegno di legge in esame), si autoattribuiscono,
ovvero si attribuiscono da parte della maggioranza al Governo, competenze
anche in quelle materie che già oggi non sono di competenza esclusiva dello
Stato, ma di competenza concorrente, come risulta dalla lettura dell'articolo
117 della Costituzione. Secondo il terzo comma del suddetto articolo: «Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...), istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale (...)». Dalla lettura del testo costituzionale
risulta assolutamente evidente, quindi, che le materie dell'istruzione e
della formazione professionale rientrano già oggi (non occorre aspettare
Bossi) nella competenza esclusiva o residuale, come dicono i costituzionalisti,
delle regioni e sulle medesime il Governo non può intervenire legislativamente
in alcun modo.
Altre materie, oggetto di questo disegno di legge, rientrano comunque nel
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, quindi, sulle medesime
il Parlamento può esclusivamente dettare i principi fondamentali, mentre
le suddette sono, secondo il disegno di legge in esame, ricomprese in altre,
norme generali sull'istruzione e determinazione dei livelli essenziali,
disciplinate dal secondo comma dell'articolo 117 sulle quali effettivamente
lo Stato ha legislazione esclusiva.
Tuttavia, mentre su queste materie, cioè sulle materie oggetto di competenza
esclusiva dello Stato, potrebbe esserci una delega legislativa, sulle materie
di competenza concorrente, dove lo Stato, tramite il Parlamento, non può
che dettare i principi fondamentali, è inimmaginabile che vi sia una delega
legislativa al Governo perché se il Parlamento deve già dettare i principi
fondamentali, non si comprende come si possano fissare principi e criteri
direttivi sui principi fondamentali.
Si tratta quindi di una schizofrenia «istituzionale» nel rapporto fra il
disegno di legge costituzionale Bossi (che vedo qui presente), in materia
di devoluzione, e questo disegno di legge; vi è schizofrenia inoltre in
materia di rapporti fra la competenza esclusiva dello Stato, la competenza
concorrente fra Stato e regione e quella residuale di primaria competenza
delle regioni.
Si lede quindi, sotto diversi profili, l'articolo 117 della Costituzione
vigente; è come se voi voleste cambiare il testo costituzionale, da una
parte, attraverso la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione,
attraverso il disegno di legge sulla devoluzione, - la procedura è corretta,
il testo è sbagliato -, e dall'altra addirittura modificare il contenuto
della norma costituzionale attraverso un disegno di legge ordinario, ledendo
quindi non soltanto l'articolo 117 della Costituzione, non soltanto l'articolo
76 della Costituzione in materia di leggi delegate, ma anche lo stesso fondamentale
articolo 138 della Costituzione che prevede le procedure di revisione costituzionale.
Inoltre, e mi avvio alla conclusione, in questo disegno di legge è prevista
una potestà regolamentare in capo al Governo sull'intera materia, anche
su quelle materie oggetto di competenza concorrente o addirittura su quelle
oggetto di competenza residuale delle regioni, quando l'articolo 117 comma
quinto prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia e quindi con questo disegno di
legge si invade anche sotto il profilo delle competenze oggetto delle fonti
regolamentari, l'ambito riservato alla fonte regolamentare.
Da ultimo: vi è una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione
per quanto riguarda il profilo della copertura finanziaria.
Per questo insieme di ragioni, invitiamo ad esprimere voto favorevole sulle
pregiudiziali di costituzionalità e su quella di merito che i gruppi dell'Ulivo
congiuntamente hanno presentato (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).