Roma,
Camera dei deputati, martedì 12 dicembre 2006
MODIFICA DELL’ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELL’ITALIANO
QUALE LINGUA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
Intervento di Marco Boato in discussione generale
Stenografico Aula in corso di seduta n. 85 del
12/12/2006
Discussione
del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Modifica all’articolo
12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano
quale lingua ufficiale della Repubblica (A.C.
648-1571-1782-1849)
(Discussione sulle linee generali; repliche).
MARCO
BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, mi collego all'ultima riflessione
fatta dal presidente Violante in ordine al modo in cui il Parlamento, in
sede di processo di eventuale revisione costituzionale, possa e debba rapportarsi
sempre con enorme rispetto di tutto il testo costituzionale e, in particolare,
della prima parte della Costituzione (più usurata o usurabile dal tempo
è la parte che riguarda l'ordinamento) e con un atteggiamento che direi,
in senso laico, quasi sacrale nei confronti dei primi 12 articoli che costituiscono
i principi fondamentali.
Condivido l'osservazione fatta dal presidente e relatore, onorevole Violante,
in merito ad una scelta di revisione costituzionale
condivisa, fondata, equilibrata e maturata, nell'atteggiamento di non cambiare
il testo dei primi 12 articoli della Costituzione, ma eventualmente di arricchirlo
perché, come sappiamo, sono passati quasi sessant'anni
dalla loro entrata in vigore. Vi è una sacralità laica, scusate l'espressione
che però rende bene l'idea dell'atteggiamento con cui bisogna
accostarsi ai principi fondamentali della Costituzione, che consente, nel
rispettarli pienamente nella loro lettera formale e nella collocazione,
eventuali arricchimenti.
Oggi si discute dell'articolo 12 della Costituzione, ma ritengo che in un
prossimo futuro, spero non lontano, si possa tornare, come abbiamo fatto
nella scorsa legislatura, ad ipotizzare, con grande equilibrio, un arricchimento
ulteriore dell'articolo 9 della Carta costituzionale, senza nulla
cambiare del testo oggi vigente, ma aggiungendo un elemento di arricchimento
giuridico e culturale per quanto riguarda la tutela degli ecosistemi e dell'ambiente
come è stato fatto recentemente nella Costituzione francese e, meno recentemente,
nella Costituzione tedesca e in varie altre Costituzioni nobilissime di
paesi dell'Unione europea, in ordine a materie che non potevano essere percepite
nella loro importanza quando tali Costituzioni furono approvate.
La discussione che oggi ci accingiamo a svolgere
è di grande importanza sotto il profilo della delicatezza della revisione
costituzionale, da intendere però nel senso dell'innovazione e non in quello
della sostituzione di uno dei principi fondamentali della Costituzione.
Si tratta di una discussione importante anche con riferimento al merito
specifico dell'innovazione ed al modo in cui tale questione si è posta nel
corso delle ultime tre legislature (XIII, XIV
e XV).
È assolutamente necessario affrontare la discussione di un provvedimento
che prevede l'inserimento in Costituzione del principio - una norma a tale
riguardo esiste già nell'ordinamento - in base al quale si riconosce l'italiano
quale lingua ufficiale della Repubblica. Si tratta di un aggiornamento -
per usare un termine giovanneo che fa riferimento all'epoca in cui svolse
il Concilio Vaticano II - che però deve essere
depotenziato di qualunque carica ideologica. Non voglio attizzare polemiche
semmai le voglio spegnere, ma non c'è dubbio che, se rileggiamo il testo
delle due relazioni che accompagnano le due proposte di legge presentate
dai colleghi di Alleanza Nazionale, che sono condivisibili nel merito, questa
carica ideologica purtroppo è fortissimamente presente con l'unica attenuante,
che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi, anche di AN,
che quelle relazioni sono state identiche - per curiosità le ho rilette
- nella XIII, nella XIV
e nella XV legislatura. Proposte presentate nella
XIII legislatura, se non ricordo male su ispirazione di un
ex collega, molto anziano ma tuttora molto attivo e vitale, Pietro Mitolo, ma aventi, come detto, una forte
carica di contrapposizione ideologica assolutamente non condivisibile.
Risulta indispensabile, quindi, ricostruire cosa
è avvenuto nella XIII legislatura ed accennare
al dibattito che si è svolto nell'Assemblea costituente. Nella XIII
legislatura, purtroppo contrastata fortissimamente
da settori del centrodestra di allora, venne approvata un'importantissima
legge, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, «Norme a tutela delle minoranze
linguistiche storiche». Ci sono volute, signor Presidente,
rappresentante Governo, colleghi, ben tredici legislature, perché,
finalmente, si arrivasse ad attuare, sul piano nazionale, il disposto dell'articolo
6 della Costituzione che, dal 1o gennaio 1948,
recita solennemente e castigamente: «La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».
La legge di attuazione sul piano nazionale risale,
quindi, alla fine del 1999 e sono orgoglioso di aver contribuito alla sua
stesura, insieme all'allora relatore, il collega Maselli,
e di essermi battuto per la sua approvazione.
In precedenza, erano stati approvati lo statuto
speciale della Valle d'Aosta, con la tutela della minoranza di lingua francese,
e quello del Trentino-Alto Adige/Südtirol, con
la tutela sia della minoranza di lingua tedesca, che è in maggioranza nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, sia della minoranza di lingua
ladina, per quanto riguardava, allora, quel territorio. Ricordo
che questi statuti speciali risalgono al 1948 e che la nuova formulazione
dello statuto del Trentino è stata approvata nel 1972, con alcune modifiche
effettuate alla fine della XIII legislatura.
Ancora nella XIII legislatura, più specificatamente
al termine della stessa, oltre la già citata e fondamentale legge n. 482
del 1999, fu approvata la legge n. 38 del 2001
a tutela della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia
Giulia, anch'essa, purtroppo, contrastatissima
da non tutti, ma alcuni settori del centrodestra.
Il tema della tutela delle minoranze linguistiche fu affrontato con molta
attenzione dall'Assemblea costituente. La norma costituzionale
(l'articolo 6), collocata nei principi fondamentali della Costituzione,
inizialmente fu elaborata dalla commissione dei settantacinque, perché fosse
inserita nell'ambito del Titolo V, che riguarda le autonomie regionali e
locali, e, quindi, nella seconda parte della Costituzione. A differenza
della proposta originaria della commissione dei
settantacinque, nell'Assemblea costituente, il tema fu radicalmente ripensato,
trattandolo non come una questione specifica riguardante le autonomie regionali,
ma come un principio fondamentale della Costituzione repubblicana.
L'Assemblea costituente volle toglierla dal titolo V dove l'aveva ipotizzata
la Commissione dei settantacinque - la maggioranza dell'Assemblea - e la
volle inserire nei principi fondamentali subito dopo l'articolo 5, un articolo
che - come tutti noi ricordiamo - recita nella sua parte iniziale che la
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali.
Anche in questo caso, senza polemiche a posteriori - che non servono più
a nulla, essendo ormai nel 2006 - ma semplicemente
ai fini di una ricostruzione storica che ci permetta di capire cosa è avvenuto,
permettetemi di sottolineare il perché di questa scelta fondamentale da
parte dell'Assemblea costituente. L'articolo 6 della Costituzione repubblicana
recita che la Repubblica tutela (l'espressione usata non è può tutelare,
bensì tutela) con apposite norme le minoranze linguistiche,
perché non c'era, all'epoca, una norma sull'ufficialità della lingua italiana
che, già allora, comunque esisteva nell'ordinamento. Perché
tutto questo? Si usciva - ciò si ritrova nel dibattito dell'Assemblea costituente
- da vent'anni di regime fascista, di oppressione e di espropriazione dei diritti delle minoranze
linguistiche. Non si poteva usare la propria lingua, venivano
addirittura c+ambiati i cognomi, aboliti i toponimi
e così via per vent'anni. Per questo motivo, i
costituenti vollero inserire la norma precettiva
secondo cui la Repubblica tutela (non, invece, può tutelare) con apposite norme le minoranze linguistiche e inserirla nei principi
fondamentali dove si hanno già l'articolo 2, sui diritti inviolabili dell'uomo
(uno dei diritti inviolabili dell'uomo consiste nell'uso della propria lingua);
l'articolo 3, sulla pari dignità ed eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, senza distinzione di sesso, religione ma, soprattutto, di lingua;
l'articolo 5, che poco fa ho già citato e, subito dopo, l'inserimento dell'attuale
articolo 6. Come è già stato ricordato, la legge
n. 482 del 1999, la prima legge di organica attuazione dell'articolo 6,
«Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», all'articolo
1 afferma solennemente che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
Quindi, di per sé, tutto ciò di cui stiamo discutendo
oggi in sede costituzionale è pacifico e proprio per tale ragione può essere
opportunamente acquisito e inserito nel testo costituzionale.
Tuttavia, è interessante ricordare che è all'articolo 1 della legge sulle
minoranze - nel suo incipit - che troviamo - come è
giusto che sia - l'affermazione per cui la lingua ufficiale della Repubblica
è l'italiano.
Vorrei però ricordare più puntualmente e retrospettivamente
che l'italiano, come lingua ufficiale, era già
nell'ordinamento sia postcostituzionale che precostituzionale, per esempio: nella legge sul notariato
n. 89 del 1913, all'articolo 54; molto più avanti, nell'ordinamento dello
stato civile, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del
2000, agli articoli 19, 22 e 34; nel Codice di procedura penale, all'articolo
109; nel Codice di procedura civile, all'articolo 122; nello stesso Statuto
della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'articolo
99 e in moltissime altre leggi o norme specifiche di settore, che non cito
puntualmente solamente per ragioni di tempo.
Nella XIV legislatura le varie proposte di legge
costituzionale, fra cui una da me presentata insieme al collega Bressa ed alla collega Amici, furono approvate in un testo
unificato alla Camera, ma con un dissenso della gran parte del centrosinistra
sull'aggiunta ulteriore del comma secondo cui:
la Repubblica valorizza gli idiomi locali. Vi fu molta polemica in quest'aula, come si evince dai documenti
riguardanti il dibattito nel quale sono personalmente intervenuto. Personalmente,
a nome dei Verdi, non mi dichiarai contrario rispetto
a quel principio da inserire in Costituzione. L'Assemblea si spaccò sostanzialmente
a metà: il testo fu approvato ma, come ha ricordato poco fa il presidente
Violante, si arenò nell'aula del Senato, anche per dissensi interni alla
maggioranza di allora. Ripeto, personalmente ritengo che quella norma non
fosse di per sé inaccettabile.
In questa legislatura siamo ripartiti con le due storiche - chiamiamole
così - proposte di Alleanza nazionale (e, purtroppo,
con le due identiche relazioni assolutamente non condivisibili nell'impianto
ideologico che le sostiene), una proposta di legge presentata da me, a nome
del gruppo dei Verdi, ed una proposta di legge presentata dal collega Zaccaria,
firmata anche da me e da numerosi colleghi del suo gruppo e di altri gruppi
del centrosinistra. Il testo approvato in I Commissione
in sede referente, relatore il collega Bocchino, si è fatto positivamente
carico - per questo il mio è giudizio positivo: ho cercato di ricostruire
le vicende non per caricarle di polemiche, ma per depotenziarle, in vista
dell'auspicabile risultato finale - di tutte le preoccupazioni emerse nelle
scorse legislature. Si tratta di un testo condivisibile ed equilibrato che
recita: «All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente comma: »L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto
delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali«».
Pertanto, ogni sospetto di un uso strumentale, ideologico o unilaterale
di questa norma viene fugato dal risultato che
abbiamo tenuto con larghissimo accordo in Commissione e con un dibattito
che, salvo qualche rara eccezione, si è svolto in modo sereno ed equilibrato.
Il 18 ottobre 2006 abbiamo anche ascoltato il presidente, il vicepresidente
ed un componente dell'Accademia della Crusca che
ci hanno fornito una loro memoria scritta: mi riferisco al professor Francesco
Sabatini, presidente, alla professoressa Nicoletta Maraschio, vicepresidente, ed al professor Vittorio Coletti, socio nazionale dell'Accademia della Crusca. Al di là di questo nome che può suscitare, in chi non ne conosce
la storia gloriosa, qualche ironia, in realtà da questi tre altissimi esponenti,
tutti ordinari di storia della lingua italiana (il primo all'università
di Roma, la seconda all'università di Firenze, il terzo all'università di
Genova), abbiamo ascoltato considerazioni di grande intelligenza, sapienza
storica ed esperienza sotto il profilo della materia specifica della linguistica
ed anche un suggerimento terminologico che abbiamo unanimemente accolto.
Quindi, da una parte vi è l'audizione informale, svolta il 18 ottobre 2006,
di esponenti dell'Accademia della Crusca (e faccio riferimento
alla memoria scritta, che ritengo di grande interesse, che è stata depositata
in Commissione), dall'altra emerge, nell'ambito del testo approvato in sede
referente (e che ho testè citato testualmente)
la necessità di inserire, all'articolo 12 della Costituzione, questa nuova
norma in forma complementare rispetto alle altre garanzie costituzionali.
Mi riferisco all'articolo 2 della nostra Carta (diritti inviolabili dell'uomo),
all'articolo 3 (uguaglianza dei cittadini senza discriminazione di lingua),
all'articolo 6 (la Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche) e, ovviamente, alle relative norme di attuazione
(in particolare, la più volte citata legge n. 482 del 1999).
Bisogna fare riferimento, inoltre, alle garanzie previste non solo dalla
Costituzione, ma anche dalle altre leggi costituzionali, in particolare
dagli statuti speciali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,
del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del
Friuli Venezia Giulia. In tal modo, ogni strumentalizzazione
nazionalistica (cosa diversa dall'entità nazionale) è evitata in radice.
Sotto il profilo del diritto costituzionale comparato, vorrei altresì ricordare
che nel 1992, in sede di ratifica del Trattato di
Maastricht, il Parlamento francese ha inserito nella Costituzione, per la
prima volta, il riconoscimento del francese quale lingua della Repubblica
(perché non era previsto). Infatti, l'articolo
2, comma 1 della Costituzione francese, così come novellato nel 1992, recita
che: «La lingua della Repubblica è il francese».
Tuttavia, ritengo maggiormente interessante, sotto l'aspetto che ci interessa, ciò che è attualmente previsto dall'articolo
8 (anche in tal caso, quindi, rientra tra i principi fondamentali) della
Costituzione austriaca, che leggo testualmente: «La lingua tedesca è la
lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti
che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche». Vorrei
osservare che il nostro testo è più essenziale, ma è
sostanzialmente analogo a quanto ho testè illustrato
all'Assemblea.
Vorrei da ultimo ricordare (anche perché si tratta di una delle Carte più
recenti) la Costituzione spagnola, il cui l'articolo 3 reca un testo abbastanza
lungo, ma interessante da leggere. Tale articolo,
infatti, recita che: «Il castigliano è la lingua
spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla
ed il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali
nelle rispettive Comunità Autonome in armonia con i loro Statuti. La ricchezza
dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare
oggetto di rispetto e protezione speciali».
Vorrei osservare che il testo spagnolo è un po' ridondante, tuttavia lo
trovo di grandissimo interesse. Infatti, da una parte vi è la lingua ufficiale
e, dall'altra, si prevede il riconoscimento delle altre lingue, nonché
l'uso parificato, così come è contemplato nei nostri statuti regionali speciali.
Tale testo, inoltre, fa comprendere che potrebbe essere
accoglibile un'ipotesi. Ricordo che ho
avanzato siffatta ipotesi sia nella mia proposta di legge n.
1782, sia negli emendati da me presentati, anche se non intendo insistere
troppo se non si registrerà un largo consenso. Infatti,
alla formulazione oggi all'esame dell'Assemblea, più volte ricordata, si
potrebbe aggiungere un comma che preveda che: «la Repubblica valorizza gli
idiomi locali». Il testo spagnolo, del resto, ci fa comprendere che si tratta
di una tematica non soltanto italiana.
In tal modo, si avrebbe una sorta di «stratificazione»: al vertice, ovviamente,
vi sarebbe l'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica; ad un secondo
livello, avremmo la normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche,
le quali risulterebbero anche parificate sui territori tutelati dagli statuti
speciali; al terzo livello, più in basso (ma comunque
significativo ed importante), vi sarebbe non l'ufficialità o la tutela,
ma la valorizzazione degli idiomi locali.
So che altri colleghi sia di centrodestra, sia di centrosinistra non sono
d'accordo su questo punto, ma per la ricchezza del nostro dibattito, anche
sotto il profilo storico-culturale, desidero ricordarlo.
Ribadisco pertanto che, al di là dell'inserimento
o meno di questa ulteriore disposizione, in ogni caso ritengo il testo predisposto
dalla I Commissione, così come è stato oggi prospettato all'Assemblea, pienamente
condivisibile, assolutamente equilibrato ed interamente inserito nel contesto
delle nostre garanzie costituzionali.
Vorrei da ultimo ricordare, signor Presidente, che abbiamo sottoscritto
e ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966. Esso è stato
ratificato e reso esecutivo, purtroppo, con undici anni di ritardo, con
l'approvazione della legge 25 ottobre 1977, n. 881. Desidero citare testualmente
l'articolo 27 di tale Patto.
Credo che questo excursus storico, politico, culturale
ed istituzionale sia servito, per i colleghi che magari non hanno partecipato
alle «tappe» precedenti, a capire che - forse, e me lo auguro - oggi potrebbe
essere maturo il momento per approvare ed inserire questa norma nella Costituzione,
in un ambito di grande equilibrio costituzionale. Mi auguro - so che vi
sono anche alcuni dissensi, rispettabilissimi - un'ipotesi di larga convergenza
parlamentare, perché solo con un'ipotesi di larga convergenza parlamentare
è possibile immaginare di innovare il testo costituzionale, in particolare
di innovare un testo che riguarda l'ultimo dei dodici articoli dei principi
fondamentali della nostra Repubblica. Grazie per l'attenzione (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, L'Ulivo,
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Popolari-Udeur
- Congratulazioni).