
Trento,
21 agosto 2007
DISEGNO
DI LEGGE n. 260
«ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI»
Relazione
In una
sorta di “gerontocrazia” come quella che vige nel nostro Paese – basti guardare
all’età delle massime cariche dello Stato rispetto all’età media dei leader
di altri Paesi, europei e non – occorre pertanto
individuare strumenti nuovi per far fronte ad una vera e propria emergenza,
poiché intere generazioni rischiano di “saltare il giro” e di perdere l’occasione
per essere protagoniste sulla scena politica.
Le proposte
ovviamente non mancano. Alcuni individuano la soluzione nelle quote cosiddette
“bianche”, richiamandosi alle quote “rosa” proposte per il maggior coinvolgimento del genere
femminile. Premesso che la parità di genere non può essere banalmente confusa
con un maggior coinvolgimento dei giovani, ciò comunque
non è previsto da norme statali e creerebbe il precedente per innumerevoli
rivendicazioni (perché no le “quote anziani o pensionati”, o le “quote disabili”,
o le quote “dipendenti pubblici”, e via elencando). Le forze politiche dovrebbero
farsi un bell’esame di coscienza ed impegnarsi
maggiormente per un vero coinvolgimento delle donne e per una reale volontà
di ricambio della classe politica, favorendo di conseguenza la partecipazione
e la crescita dei giovani anche in politica. Ma finché non si sarà arrivati
a questo punto tutte le iniziative che potranno
essere messe in campo torneranno certamente utili allo scopo.
Va inoltre
ricordato che il Consiglio provinciale di Trento svolge da diversi anni
– meritoriamente e con grande qualità – un lavoro
di avvicinamento dei giovani alla massima istituzione democratica della
nostra Autonomia. Decine di classi e centinaia di giovani, accompagnati
dai loro insegnanti, hanno potuto in questi anni entrare in contatto con
il mondo poco conosciuto della politica e delle istituzioni locali e questo
concorrerà sicuramente a formare cittadini più
consapevoli dell’importanza della nostra Autonomia e della partecipazione
attiva alla sua gestione, anche attraverso le forze politiche e le istituzioni.
Si tratta
ora di fare un passo in più e la recente istituzione del Consiglio regionale
dei giovani studenti della Liguria ha fornito l’occasione
per valutare l’opportunità di una simile iniziativa anche a livello trentino.
Ne
è nato il presente disegno di legge, il quale detta le modalità per
l’istituzione, all’interno del Consiglio provinciale di Trento, di un analogo
organismo composto però da 35 giovani studenti appartenenti ai vari livelli
della scuola secondaria superiore e della formazione professionale del Trentino.
Il tetto della partecipazione all’attività scolastica da un lato pone dei
limiti al coinvolgimento di tutti i giovani anche di età
superiore ai 18-19 anni – i quali però essendo
maggiorenni hanno già per legge i diritto all’elettorato attivo e passivo
e dunque maggiori occasioni per entrare in contatto con la politica – ma
dall’altro offre innegabili condizioni di favore per quanto riguarda le
modalità di elezione dei 35 consiglieri, oltre ad una “base elettorale”
largamente rappresentativa della popolazione trentina di età tra i 14 ed
i 18 anni; consente infine l’occasione di utilizzare l’appuntamento elettorale
come “esercizio” di educazione civica, da accompagnare e da far seguire
con appositi momenti formativi, in classe ed all’interno delle istituzioni
autonomistiche.
Un “parlamentino”
come quello proposto nel presente disegno di legge
offrirebbe l’occasione ai giovani eletti per entrare in pieno nelle dinamiche
delle istituzioni, per consentire ai giovani di dire la loro sulle leggi
in fase di formazione che li riguardano più direttamente. Ed il nuovo consiglio
potrebbe poi confrontarsi con analoghe esperienze attivate in altre regioni,
italiane e di altri Paesi, in particolare all’interno
dell’Unione europea, che rappresenta per tutti i nostri giovani un primario
contesto di riferimento.
Per
ovvi motivi il nuovo Consiglio non sarebbe dotato ne’ di grandi competenze – semmai quelle di maggiori interesse
per i giovani – ne’ di dotazioni economiche o strutturali, potendo contare
sull’inquadramento all’interno del Consiglio provinciale. Si prevede infatti una forte azione di controllo sul suo funzionamento
da parte dell’ufficio di Presidenza.
Illustrazione
degli articoli
L’articolo
1 detta le finalità della legge, che sono ravvisabili nella volontà di riconoscere la cittadinanza
attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica
per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale e di operare
per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla
vita istituzionale del Trentino.
Con
l’articolo 2 si prevede l’istituzione del Consiglio provinciale dei
giovani del Trentino, “quale organismo di consultazione e rappresentanza
unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani” e
quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse
in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra
materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
L’articolo 3 detta le norme per la composizione del Consiglio dei giovani, individuandone il numero in 35 e fissando la durata della legislatura in 5 anni.
Un regolamento,
previsto all’articolo 4 ed adottato dal Consiglio provinciale
fisserà le modalità di funzionamento.
L’articolo
5 detta la norma per l’insediamento del Consiglio,
mentre all’articolo 6 vengono individuate alcune condizioni per il funzionamento,
tra le quali l’istituzione di tre commissioni su temi di interesse giovanile.
Sono inoltre individuate le condizioni nelle quali il presidente “senior”
del Consiglio possa chiedere il coinvolgimento
del Consiglio dei giovani.
L’articolo
6 precisa le modalità di funzionamento del
consiglio provinciale dei giovani.
L’articolo
7 introduce la relazione annuale al Consiglio provinciale, un’occasione
unica per far ascoltare ai 35 consiglieri “senior” ed alla giunta provinciale
le valutazioni dei giovani trentini.
Nell’articolo
8 si afferma che “i lavori e l'attività del Consiglio provinciale dei giovani sono pubblicate
su apposite pagine del sito internet e sulle riviste del Consiglio provinciale
di Trento e che gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute”.
Chiudono
il disegno di legge le disposizioni transitorie e finanziarie: con
le prime si fissa in 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il termine
entro il quale l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza
e le modalità di elezione del consiglio ed organizza
le consultazioni elettorali; afferma inoltre che le strutture di supporto
dell’attività del consiglio dei giovani saranno individuate entro lo stesso
termine. Infine che le spese del nuovo consiglio dei giovani dovranno rientrare
nel bilancio complessivo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Cons.
prov. dott. Roberto Bombarda
INDICE
Art. 2 - Istituzione del consiglio provinciale
dei giovani
Art. 3 – Composizione
Art. 4 - Regolamento sul funzionamento
Art. 5 - Prima seduta e presidenza provvisoria
Art. 6 – Funzionamento
Art. 7 - Relazione annuale al Consiglio provinciale
Art. 8 - Dotazioni strumentali e rimborso delle
spese
Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 10 - Disposizione finanziaria
Art.
1
Finalità
1. La
Provincia autonoma di Trento riconosce la cittadinanza attiva dei giovani
studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire
la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale.
2. La Provincia opera per creare forme di partecipazione e rappresentanza
degli studenti alla vita istituzionale del Trentino.
Art.
2
Istituzione del consiglio provinciale dei giovani
1. Per
la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso
il Consiglio provinciale, il consiglio provinciale dei giovani del Trentino,
quale organismo di consultazione e rappresentanza provinciale unitaria degli
interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto
e dibattito sulle materie di interesse dei giovani
in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra
materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
2. Il consiglio provinciale dei giovani comunica all'Ufficio di presidenza
del Consiglio provinciale le iniziative che ritiene utili per la tutela
dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti.
3. Il consiglio provinciale dei giovani può richiedere all'Ufficio di presidenza
del Consiglio provinciale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi
di rappresentanza dei giovani regionali, nazionali ed internazionali, nonché
di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti
condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza
e partecipazione dei giovani nell'Unione europea.
Art.
3
Composizione
1. Il
consiglio provinciale dei giovani è composto di trentacinque studenti di
età non inferiore ai quattordici anni, eletti democraticamente in
rappresentanza della popolazione studentesca degli istituti, delle scuole
del secondo ciclo di istruzione e dei centri di formazione professionale
presenti sul territorio provinciale.
2. Il consiglio provinciale dei giovani dura in carica cinque anni.
3. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto
di insediamento del consiglio provinciale dei giovani e rimangono in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
4. Lo studente eletto che non sia più iscritto a istituti o scuole del secondo
ciclo di istruzione o centri di formazione professionale presenti sul territorio
provinciale cessa dall'esercizio della funzione di rappresentanza.
5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio provinciale
dei giovani comporta la decadenza.
6. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato
per una qualsiasi causa, viene sostituito dal primo studente della stessa
lista non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
7. L'elezione del consiglio provinciale dei giovani si svolge entro trenta
giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale.
8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità
di elezione del consiglio provinciale dei giovani del Trentino.
9. Le liste, a pena di esclusione, garantiscono che i generi maschile e
femminile siano parimenti rappresentati.
Art.
4
Regolamento sul funzionamento
1. Il
consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento.
Art.
5
Prima seduta e presidenza provvisoria
1. Nella
prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio
provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata allo studente eletto
che abbia conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più
giovane svolge le funzioni di segretario.
Art.
6
Funzionamento
1. Il
consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno presso la sede del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento.
2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani sono istituite tre
commissioni permanenti per l'esame di tutte le questioni, con competenza
nelle seguenti materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani,
pari opportunità;
b) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
c) sport, cultura ed attività per il tempo libero.
3. Ogni studente non può far parte di più di due commissioni. Ciascuna commissione
si riunisce, di regola, non più di sei volte nel corso dell'anno.
4. All'atto dell'assegnazione di un nuovo disegno di legge alla commissione
consiliare competente, il Presidente del Consiglio provinciale valuta
l'opportunità di trasmetterne copia anche al presidente del consiglio provinciale
dei giovani, per ottenere un parere dall'apposita commissione consiliare
o dal consiglio provinciale dei giovani.
5. Il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza,
può richiedere al presidente del consiglio provinciale dei giovani l'espressione
di un parere su ogni altro argomento che ritiene di interesse per i giovani.
6. Le determinazioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani sono
trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione
ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia.
Art.
7
Relazione annuale al Consiglio provinciale
1. Il
presidente del consiglio provinciale dei giovani predispone ed illustra
annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta
e sulle iniziative proposte.
Art.
8
Dotazioni strumentali e rimborso delle spese
1. I
lavori e l'attività del consiglio provinciale dei giovani sono pubblicati
su apposite pagine del sito internet e sulle riviste
del Consiglio provinciale di Trento.
2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per
la partecipazione alle sedute.
Art.
9
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
di questa legge l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza
e le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani ed organizza
le consultazioni elettorali.
2. Le strutture di supporto all'attività del consiglio provinciale dei giovani
sono individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Art.
10
Disposizione finanziaria
1. All'autorizzazione
delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede
il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.