
Trento,
11 ottobre 2007
DISEGNO DI LEGGE
"ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
DA PARTE DEI MEDICI E ODONTOIATRI,
DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI"
RELAZIONE
Le
medicine complementari, in passato denominate alternative o non convenzionali,
rappresentano pensieri medici anche molto antichi, da sempre utilizzati nelle
diverse tradizioni popolari. Nel recente passato esse si sono evolute a fianco
della medicina moderna, altrimenti definita classica o accademica o convenzionale.
Ancorché la medicina accademica costituisca il pensiero medico istituzionale
e come tale venga adottato dal SSN,
le medicine complementari sono sempre più utilizzate dai cittadini i quali
ricercano per la cura della propria salute soluzioni terapeutiche più ampie
rispetto a quelle offerte dalla sola medicina accademica. Molti medici esperti
nelle medicine complementari si sono adoperati, particolarmente negli ultimi
venti anni, per promuovere l’integrazione di tali discipline con la medicina
accademica, cosicché il modello terapeutico della medicina integrata è al giorno d’oggi sempre più proposto non solo dai cultori della
materia, ma anche da un numero crescente di organizzazioni della salute e
di Servizi sanitari sia in Europa che nei paesi extraeuropei. Il fenomeno
dello sviluppo e della diffusione delle medicine complementari è un fatto
acquisito a livello di tutto il mondo, in oriente come in occidente. Il riconoscimento
e la tutela del patrimonio culturale delle medicine complementari ha
interessato le principali Istituzioni a cominciare dalla OMS.
In Europa, nella risoluzione n° 400 del maggio 1997
il Parlamento europeo ha evidenziato: “ la necessità di garantire ai cittadini la più
ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più
elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità,
la qualità, l’efficacia di tali medicinali” e ha invitato
gli Stati membri della UE a “dare informazioni su queste medicine suggerendo
che la preparazione dei laureati in medicina e chirurgia comprenda anche una
iniziazione a talune discipline non convenzionali”. In
tal senso si è espresso anche il Consiglio d’Europa, il quale, nella risoluzione
1206 del novembre 1999, pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale,
ha affermato la necessità di un riconoscimento delle principali medicine complementari
da parte degli stati membri allo scopo di inserirli a pieno titolo nei diversi
SSN. A tale scopo il Consiglio ha invitato i singoli
stati membri a regolarizzare lo status di queste medicine
con provvedimenti legislativi appropriati. Nonostante
la vacanza delle normative auspicate, il processo dell’integrazione dei pensieri
delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai
ad uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di servizi
sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l’utilità di tali medicine
e le accolgono nel loro sistema sanitario. In Europa alcune nazioni, come
la Francia e il Belgio, hanno emanato leggi che regolamentano
tale settore della medicina e prima ancora di essi, fin dal 1976, una regolamentazione
del parlamento è stata fatta in Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è
il concetto dell’esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e
l’affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario,
ha il diritto di discriminarne altri. Nel contempo, sono oramai numerosissimi
gli esempi di ordinamenti universitari che si sono
adoperati per offrire programmi didattici sia informativi che formativi su
tali medicine. Per citare un solo esempio qualificante, possiamo ricordare
che un numero sempre crescente di università americane
ha inserito tali medicine nella formazione medica e in questo contesto si
è creato il Consortium of Academic
Health Centers for integrative medicine” che include circa 30 università
degli Stati Uniti . L’obiettivo del Consorzio è quello di “contribuire a trasformare
la medicina e l’assistenza sanitaria con studi scientifici rigorosi, nuovi
modelli per l’assistenza e programmi di formazione innovativi che riguardino
la biomedicina, la complessità dell’organismo umano
e il più ampio ventaglio delle risorse terapeutiche”. Il documento sottolinea
come la scelta di oggi, quella cioè di promuovere l’integrazione tra i diversi
aspetti della medicina, pone le basi di quella che sarà, semplicemente, la
medicina del futuro. Anche in Italia le medicine complementari sono sempre
più utilizzate e studiate nonostante esse si siano sviluppate in un contesto
di conflittualità con la medicina accademica, che ha determinato a volte tolleranza
e altre volte una determinata emarginazione. Da un punto di vista legislativo
la mancanza di iniziative finalizzate al riconoscimento delle medicine
complementari, come auspicato a livello europeo, ha relegato i medici praticanti
tali terapie ad operare in una condizione di semiclandestinità. Nell’anno
2002, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha riconosciuto la
pratica delle medicine complementari come “atto medico”. Questa iniziativa
ha finalmente permesso di affermare che le medicine complementari debbono essere praticate soltanto da laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria e odontoiatria e ha delegato il medico e l’odontoiatra
ad operare la scelta terapeutica più appropriata per ciascun paziente, secondo
scienza e coscienza. Il fenomeno dell’utilizzo delle medicine complementari riguarda
in Italia una cifra considerevole di cittadini. Secondo recenti indagini ISTAT
si avvalgono delle medicine complementari più del 22% dei
cittadini italiani. La medicina più utilizzata è la medicina
omeopatica. Infatti, secondo una recente indagine DOXA
presentata nell’anno 2004, si stima che ad utilizzare i medicinali omeopatici
sia il 23,1% della popolazione e cioè 14 milioni
di cittadini. Tale numero rappresenta un incremento eccezionale rispetto ad
una precedente indagine effettuata nell’anno 1999 che stimava in 6 milioni
i cittadini utenti di tale medicina. I medici che nell’esercizio della loro
professione utilizzano anche le medicine complementari sono molte migliaia
(si stima molto più di diecimila) e la domanda di formazione in tali discipline
è in continuo aumento, soprattutto da parte dei medici e dei pediatri di famiglia
del SSN. A fronte del continuo
aumento della spesa sanitaria dovuto particolarmente
all’incremento dei cittadini affetti da malattie croniche (in Italia sono
17 milioni i cittadini affetti da malattie croniche) gli studi di farmacoeconomia disponibili evidenziano che i medici che utilizzano
anche le medicine complementari consentono, oltre ad un migliore livello di
salute dei cittadini, un concreto risparmio della spesa sanitaria nonché
e’
una riduzione del consumo di farmaci di uso cronico.
In ambito più strettamente provinciale va evidenziato
che la Giunta provinciale, attuando l'ordine del giorno approvato dal Consiglio
in data 21 luglio 2005 (odg n. 26) ha predisposto
uno studio sul fenomeno inerente la diffusione e la fruizione delle medicine
non convenzionali nell'ambito della Provincia di Trento. I risultati di tale
ricerca sono significativi e confermano la diffusione del ricorso alle terapie
non convenzionali con due dati assai significativi: oltre un terzo delle persone
che hanno fatto uso di terapie non convenzionali lo ha fatto su suggerimento
del proprio medico curante. Seconda evidenza significativa:
chi ricorre alle medicine non convenzionali è generalmente piuttosto attrezzato
sul piano culturale (un quarto degli utenti è
laureato).
Più in dettaglio, il 35,2% delle persone intervistate per la predisposizione
dello studio, ritiene utile l'agopuntura, il 38,9 l'omeopatia, il 35,5 la
fitoterapia, il 39,5 i trattamenti manuali per l'apparato osteoarticolare. Tra coloro che hanno personalmente fatto
ricorso a trattamenti non convenzionali negli ultimi tre anni, fra l'85% e
il 95% a seconda della tipologia, ritiene di averne
avuto benefico. E' significativo
infine osservare che negli ultimi dodici mesi presi in esame dallo studio
citato, oltre il 17% dei pazienti si è curato solo con prodotti omeopatici
o fitoterapici, il 32% si è curato prevalentemente con i medesimi
prodotti, ricorrendo però anche alla medicina tradizionale. Solo il 7,6%
dei pazienti dichiara di non aver mai fatto ricorso a prodotti omeopatici
o fitoterapici negli ultimi 12 mesi presi in considerazione.
Sotto il profilo dell'impatto economico va infine aggiunto che nel 2005
il valore dei prodotti di medicina non convenzionale venduti nelle farmacie
provinciali supera 1,7 milioni di euro (quasi raddoppiato
rispetto al 2000, a cui si aggiunge oltre un milione di euro, sempre nel 2005,
di prodotti del gruppo “fitoterapia ed erboristeria”. In termini percentuali,
per i prodotti del gruppo “omeopatia e medicina naturale” l'incremento del
fatturato dal 2000 al 2005 supera il 60%, mentre per i prodotti del gruppo
erboristeria e fitoterapia l'incremento è stato del 44,5%.
Osservando quanto stanno facendo altre regioni italiane,
particolarmente significativa è l'esperienza della regione Toscana.
Nella Regione Toscana l’utilizzo delle medicine complementari è considerevole
e superiore alla media nazionale. Iniziative tese a favorire lo sviluppo di
tali medicine e alla valutazione della loro efficacia sono state previste
già nel PSR 1999-2001. L’erogazione di servizi pubblici di medicina complementare
è attiva fin dal 1996, anno in cui è stato istituito il servizio di Medicina
tradizionale cinese. Dall’anno 2002 sono stati riconosciuti dalla regione
tre Centri di riferimento che erogano prestazioni delle medicine complementari
più utilizzate, in particolare: medicina tradizionale
cinese, omeopatia e fitoterapia. I centri hanno negli anni sempre più incrementato
la loro attività incontrando un crescente gradimento da parte dei cittadini.
L’offerta di salute che essi hanno proposto si è rivelata efficace, e i medici
del SSR toscano si sono
dimostrati progressivamente più aperti alla collaborazione e alla considerazione
anche di queste risorse terapeutiche, come testimonia una recente indagine
effettuata dall’ Agenzia Regionale di Sanità della Toscana presso più di 2000
medici di medicina generale.
A tale esperienza si ispira anche il presente
disegno di legge.
Appare infatti inderogabile che il legislatore
consideri in maniera compiuta e definitiva tale materia, che si giunga ad
una normativa che favorisca lo sviluppo di tali medicine, patrocini una adeguata
ricerca scientifica, promuova la progressiva integrazione nel SSR, primariamente per quelle medicine complementari più utilizzate
dai cittadini e che vengono già erogate dai servizi pubblici regionali. Tale
normativa è urgente anche per tutelare pienamente i cittadini utenti di queste
medicine affinché, all’aumentare della domanda e della offerta di salute, sia possibile vigilare per evitare
i casi di abuso della professione.
Va peraltro evidenziato che, seguendo un criterio di gradualità, la
regolamentazione introdottao
dal presente disegno di legge si limita alle medicine non convenzionali maggiormente
praticate, di più lunga sperimentazione e per la quali esiste ormai una
abbondante letteratura scientifica, vale a dire omeopatia, agopuntura
e fitoterapia. Tale precisazione è doverosa poichéè
c'è la consapevolezza che oltre a queste discipline ve ne sono altre, forse
altrettanto efficaci per specifiche patologie. Tali discipline, peraltro,
non vengono qui prese in considerazione poiché non vi è un sufficiente
consenso da parte degli operatori sanitari del SSN
e degli ordini professionali. Ciò non esclude, ovviamente, che successivamente,
con il progredire delle conoscenze sia teoriche che sperimentali, altre metodiche
non possano aggiungersi a quelle per cui si propone il riconoscimento.
L'art. 1 definisce i principi generali ed i diritti tutelati dalla presente
legge. L'art. 2 individua quali sono le medicine complementari il cui impiego si intende disciplinare e la cui funzione riconoscere.
L’art. 3 detta
le norme di carattere disciplinare e organizzativo per rendere possibile
il pieno utilizzo da parte di medici e pazienti delle medicine complementari.
Demanda infine alla Giunta provinciale il compito di emanare apposito
regolamento attuativo stabilisce i criteri per il riconoscimento delle
professionalità che già operano (o stanno acquisendo i relativi titoli professionali)
nel campo delle medicine complementari. Prevede in particolare un periodo
transitorio di tre anni per consentire di non vanificare titoli già acquisiti
o studi già avviati. L'art. 4, infine, definisce i criteri per il riconoscimento
degli istituti di formazione, facendo salvi, ovviamente, i titoli di studio
rilasciati dalle Università di medicina e veterinaria.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1
Principi fondamentali
1. La Provincia autonoma di Trento garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Provincia tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute in questa legge e nel quadro delle competenze ad essa assegnate, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
Art.
2
Medicine complementari
1. Le disposizioni normative di questa legge riguardano le seguenti medicine complementari:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia.
Art.
3
Elenchi dei medici esercenti medicine complementari
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 di questa legge.
2. Possono iscriversi agli elenchi di questo articolo i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 3.
3. La Giunta provinciale, con regolamento di attuazione di questa legge, d'intesa con gli ordini professionali di cui al comma 1, definisce:
a) i criteri e
i titoli sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri,
dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari
di cui all'articolo 2;
b) le norme per il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente
alla data di entrata in vigore di questa legge;
c) i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione
extrauniversitaria nelle singole discipline di medicina complementare previste
dall'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati
o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
d) le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli
istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini
di questa legge ed il relativo monitoraggio.
Art.
4
Formazione
1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera c), possono ottenere l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Provincia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.