
Trento,
25 marzo 2007
(Cinquantesimo anniversario della firma
dei Trattati di Roma)
«Disposizioni riguardanti i
rapporti tra la
Provincia autonoma di Trento
e l’Unione europea
Relazione
Il 25
marzo 1957 i rappresentanti di Italia, Francia, Repubblica federale di Germania,
Belgio, Olanda e Lussemburgo firmavano a Roma i Trattati istitutivi della
Comunità economica europea e della CEEA o Euratom (Comunità europea dell'energia
atomica). Il successo dei primi anni di attività della CECA (Comunità europea
del carbone e dell'acciaio), nata il 18 aprile 1951 sulle ceneri di un’Europa
messa in ginocchio dalla seconda guerra mondiale per iniziativa degli stessi
Paesi dopo che Robert Schuman, il 9 maggio 1950, ne aveva lanciato l’idea
elaborata da Jean Monnet, aveva dunque convinto i promotori a proseguire
sulla strada dell’integrazione europea, superando le difficoltà sorte in
seguito alla mancata ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea
di difesa (CED), pur stipulato il 17 maggio del 1952. Pochi giorni dopo,
il 17 aprile 1957, il quadro degli accordi fu completato con altri quattro
importanti protocolli (sul funzionamento delle corti di Giustizia e sui
privilegi e sulle immunità della CEE e della CEEA).
Nel corso del
primo mezzo secolo di vita, celebrato a Berlino il 25 marzo 2007 con la
firma di un nuovo importante documento, l’Europa ha raggiunto risultati
straordinari affiancati da altrettanto cocenti delusioni, la più grande
delle quali è stata probabilmente l’impotenza politica ed operativa in occasione
della guerra nei Balcani (Alex Langer scriveva, prima ancora che gli eventi
precipitassero, che “l’Europa nasce o muore a Sarajevo”…) seguita dalla
bocciatura del testo di Costituzione da parte degli elettori di Olanda e
Francia. Tra i risultati positivi vi sono senz’altro la pace duratura, lo
sviluppo economico e sociale, la cittadinanza unica, la libertà di circolazione
di persone, capitali, merci e servizi, l’Euro – anche se per ora limitatamente
ad alcuni stati – le iniziative in materia energetica, di tutela dei diritti
dell’uomo, dell’ambiente e dei consumatori, di scambio culturale ed universitario,
eccetera.
Il successo dell’Unione
Europea, così come si chiama dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht,
è senz’altro nelle cifre dei Paesi aderenti: 27 Stati, con l’ultimo allargamento
ad est e l’inclusione di Romania e Bulgaria, con circa 500 milioni di persone.
Un grande spazio di democrazia, un mercato di rilevanti dimensioni, un “faro
per l’umanità”, se saprà ritrovare unità e visione alta dello sviluppo umano.
E’ vero che il percorso di una vera integrazione è ancora lungo e manca
ancora una carta costituzionale chiara e condivisa, che ridefinisca i ruoli
ed il funzionamento delle diverse istituzioni nonché i rapporti tra gli
Stati e l’Europa. Ma molta strada è stata fatta e sull’ideale bilancia i
vantaggi prodotti dall’appartenenza all’UE sono probabilmente superiori
agli svantaggi da questa derivati. Insomma, oggi più che mai c’è bisogno
dell’Europa, in Italia e nel mondo, soprattutto nei paesi impoveriti.
Il processo di
integrazione europea è stato di notevole importanza anche per la Provincia
autonoma di Trento, non solo perché il Trentino ha dato i natali ad uno
dei “padri” dell’Europa, ma soprattutto perché il Trentino, da regione geograficamente
e storicamente marginale, si è potuto progressivamente ritrovare “al centro”
dell’Europa – dei suoi traffici, delle sue dinamiche di incontro e confronto
- in particolare dopo l’ingresso dell’Austria (1994) nell’Unione europea.
Il Trentino ha saputo spesso valorizzare bene questa sua collocazione geografica
e la sua specialità autonomistica ponendo solide basi di collaborazione
non solo istituzionale con gli altri Paesi e le altre regioni limitrofe,
impiegando molte delle risorse di origine comunitaria, adattando le proprie
strutture ed i propri servizi alle iniziative europee, anche per quanto
riguarda le attività proprie della pubblica amministrazione, non ultima
l’apertura di un proprio ufficio di rappresentanza a Bruxelles assieme a
Bolzano ed Innsbruck.
Anche il Consiglio
provinciale di Trento ha fatto in questi ultimi anni la propria parte: a
seguito dell’approvazione di un’apposita proposta di mozione, la n. 10 del
22 gennaio 2004 – “Europa: il nostro passato, il nostro presente, il nostro
futuro” - presentata a firma dei consiglieri Roberto Bombarda e Marcello
Carli ha provveduto alla modifica del regolamento interno prevedendo l’istituzione
della Commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea.
Commissione alla quale anche il presente disegno di legge riconosce alcuni
compiti di rilievo.
Il motivo che
ci ha portato a proporre il presente disegno di legge è molto semplice:
a fronte di un tema di grande importanza – ed il tema “Europa” non è solo
grande, ma anche di straordinaria importanza strategica per il futuro della
nostra autonomia tanto che proprio Degasperi ricordava che “l’Europa deve
essere sempre all’ordine del giorno” – occorre anche formalmente operare
con norme di chiara riconoscibilità e valore, stabilendo le forme per la
partecipazione della Provincia alla fase ascendente della formazione del
diritto comunitario e garantendo nel contempo efficienza, efficacia, informazione,
trasparenza e partecipazione al processo di adeguamento della legislazione
trentina alle norme comunitarie. Ciò soprattutto in considerazione della
responsabilità che le istituzioni provinciali portano nei confronti della
comunità locale ed in particolare delle giovani generazioni, i nuovi “cittadini
europei”, che saranno chiamati ad integrarsi nel Vecchio continente per
farlo diventare sempre di più un punto di riferimento per la Pace e lo sviluppo
del mondo intero. E tutto questo anche alla luce della riforma del titolo
V della Costituzione, delle più recenti leggi nazionali ed anche di iniziative
originali promosse da altre regioni, sia a statuto ordinario che speciale,
come ad esempio le cosiddette “leggi comunitarie” di adeguamento.
In questa materia
esiste già una legge provinciale (la n. 16 del 1998) limitata però solo
agli aspetti organizzativi. Inoltre esistono due disposizioni collocate
in leggi finanziarie: l'art. 2 della L.P. n. 4 del 1994 e l'art. 9 della
L.P. n. 1 del 2005. Dal punto di vista tecnico, anche con riguardo alla
semplificazione del sistema normativo, si è ritenuto pertanto opportuno disciplinare la materia in
maniera organica, in un solo provvedimento. Lo abbiamo fatto riscrivendo
nel disegno di legge le disposizioni in materia comunitaria sopra citate
e abrogando contestualmente le leggi o gli articoli dove sono collocate
oggi. Quello della legge comunitaria è un problema complesso, che in fase
di predisposizione del disegno di legge ha meritato un approfondimento.
A livello statale, dov'è nato, lo strumento è stato giustificato soprattutto
dall'esigenza di adempiere a una serie di obblighi in passato trascurati,
e di farlo usando lo strumento della delega legislativa, incidendo - in
maniera più o meno vasta - su varie materie e su diversi provvedimenti.
Questo però ha comportato un inconveniente: la legge comunitaria è venuta
a configurarsi come un'altra legge omnibus, che si è aggiunta alle finanziarie
ed alle leggi di semplificazione. La loro giustificazione, fra l'altro,
è stata spesso giustificata da una situazione di emergenza (finanziaria
ecc.) che non dovrebbe essere permanente. Per imitazione il modello s'è
diffuso in alcune regioni. Secondo l’autorevole parere espresso dall’Ufficio
legislativo del Consiglio provinciale di Trento in fase di stesura del presente
testo, si tratterebbe di un'imitazione acritica, se non altro perché non
è detto che le regioni siano in costante ritardo sugli adempimenti comunitari,
e perché esse non possono ricorrere alla delega legislativa. Mancherebbero
quindi le principali ragioni giustificative dello strumento, e acquisterebbero
maggior peso i suoi inconvenienti. Le leggi comunitarie provinciali paiono
dunque sconsigliabili, sia per l'intrinseca eterogeneità e la dubbia utilità
dello strumento (sarebbe consigliabile intervenire adeguando al diritto
comunitario le specifiche leggi di settore), sia perché il nostro sistema
istituzionale s'è evoluto secondo criteri autonomi, che rispondono comunque
- almeno in buona parte, e in maniera diversa - alle esigenze di adeguamento
al diritto comunitario. Esigenze di altro tipo potrebbero invece essere
recuperate con strumenti diversi, come per esempio le relazioni previste
all’articolo 3.
Il disegno di
legge viene qui proposto suddiviso in quattro capi, corrispondenti rispettivamente:
alla funzione di partecipazione della Provincia ai procedimenti normativi
europei ed all’attuazione della normativa comunitaria; all’istituzione ed
al funzionamento dell’ufficio per i rapporti con l’Unione europea; alle
indicazioni in materia di iniziative di interesse comunitario; alle disposizioni
finali riguardanti l’abrogazione di una serie di articoli e leggi che qui
vengono meglio ridefiniti e riuniti organicamente, nonché la copertura finanziaria
del provvedimento.
Per quanto riguarda
la partecipazione della Provincia alla fase ascendente della formazione
degli atti comunitari, viene qui proposto, all’articolo 2, un meccanismo
che è centrato sull'unità dell'indirizzo politico e sulla sua manifestazione
da parte del presidente della Provincia, rendendo implicitamente superfluo
il passaggio per il tramite della conferenza dei presidenti dei consigli
che d'altronde non è obbligatorio, pur non potendo comunque essere escluso
a priori, dato che è stabilito da una legge statale.
Di particolare
significato ci appare anche l’articolo 3, che impegna il presidente della
Provincia di Trento a relazionare al Consiglio, entro il termine del 15
febbraio, relativamente ad una serie di funzioni esercitate dalla Provincia
medesima, come ad esempio la conformità dell’ordinamento provinciale al
diritto comunitario, l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione
europea, gli atti comunitari da applicare o eseguire in via amministrativa,
eccetera.
Negli articoli
da 4 a 9 sono state riprese, con minimi adattamenti formali, le altre disposizioni
provinciali oggi in vigore che riguardano l'Unione europea. Ciò per ridisciplinare
complessivamente e in maniera organica l'intera materia. In tal modo l'iniziativa
può assumere più peso politico: non si tratta di un intervento puntuale,
ma piuttosto di una “rimeditazione” delle questioni europee e la stessa
Giunta provinciale potrebbe usare questo strumento per inserirvi altre disposizioni
in materia.
All’art. 4 è stato
qui ripreso l'art. 1 della l.p. n. 16 del 1998: oltre a qualche aggiornamento
e precisazione di cui era bisognoso - come pure gli articoli successivi
- pareva significativo renderlo più cogente. Ad esempio, la Giunta non è
più “autorizzata” a costituire l'ufficio, cosa fra l'altro per cui non era
necessaria alcuna autorizzazione, ma “deve” costituirlo. Riteniamo quindi
di particolare significato in termini culturali gli articoli 8, 9 e 10,
per il loro fondamentale ruolo di attuatori e promotori a livello provinciale
delle iniziative e dei programmi europei e per favorire, in vario modo,
la conoscenza delle istituzioni e dei processi normativi a favore della
cittadinanza ed in particolare delle giovani generazioni.
Descrizione
del disegno di legge
L’articolo
1 detta le finalità del disegno di legge.
Con l’articolo 3 si obbliga lo stesso presidente a riferire annualmente
al Consiglio provinciale su una serie di argomenti, riguardanti in particolare
i rapporti tra la Provincia e le istituzioni comunitarie, nonché sull’adeguamento
delle norme trentine alla legislazione comunitaria.
Gli articoli 4, 5 e 7 riguardano l’istituzione ed il funzionamento
dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles, mentre l’articolo 6 entra
nello specifico dei tirocini che lo stesso ufficio deve promuovere per favorire
“la partecipazione del Trentino al processo d’integrazione europea e per
garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie”.
L’articolo
8 si occupa
dell’attuazione dei programmi di interesse comunitario in Trentino, mentre
l’articolo 9 riguarda il cofinanziamento da parte provinciale di
iniziative sulle quali interviene finanziariamente anche l’Unione Europea.
L’articolo
10 indica
le iniziative promozionali che la Provincia è chiamata ad adottare per promuovere
e favorire la conoscenza dell’Europa da parte della popolazione locale ed
in particolare da parte dei giovani.
cons.
Roberto Bombarda
Disegno
di legge
Capo
I
Art.
1
Art.
2
1.
I competenti organi consiliari possono adottare atti d'indirizzo rivolti
al Presidente della Provincia:
a) sui
ricorsi da proporre alla corte di giustizia delle Comunità europee contro
atti normativi comunitari, con le modalità previste dall'articolo 5, comma
2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
b)
sulla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano
alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio
e della Commissione europea, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo
5, comma 1, della legge n. 131 del 2003;
f) sulle
osservazioni riguardanti decisioni delle Comunità europee da formulare ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 11 del 2005.
2.
Il Presidente della Provincia informa il Consiglio sul seguito degli
atti d''indirizzo approvati ai sensi del comma 1; i competenti organi consiliari
ed in particolare la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione
europea del Consiglio provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia
ulteriori informazioni in proposito.
Art.
3
1.
Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente della Provincia trasmette
al Consiglio provinciale una relazione relativa all'anno solare precedente,
in cui:
a) riferisce
sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto comunitario, sulle
procedure comunitarie contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali,
sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'Unione europea,
sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro
profili di carattere interregionale e transfrontaliero;
b) elenca,
in particolare, i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi
delle disposizioni sugli aiuti di stato, e riferisce sulla loro compatibilità
con queste disposizioni;
c) riferisce
sulle posizioni prese dalla Provincia in sede di partecipazione al procedimento
di formazione degli atti normativi comunitari e sul loro seguito;
e) individua
gli atti normativi comunitari ancora da applicare o eseguire in via amministrativa;
f) elenca
le disposizioni legislative, regolamentari e gli atti amministrativi generali
che hanno applicato o eseguito atti normativi comunitari;
g) individua
gli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto
l'ordinamento provinciale è già conforme ad essi;
h) informa
sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.
2.
I competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per
i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale
possono chiedere al Presidente della Provincia elementi integrativi di giudizio
sugli argomenti della relazione e adottare atti d'indirizzo in materia.
Capo
II - Ufficio
per i rapporti con l'unione europea
Art.
4
1.
Con le modalità stabilite dall'articolo 30 della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
la Giunta provinciale costituisce un ufficio con sede a Bruxelles per curare
le attività preparatorie, d'informazione e di documentazione necessarie per
svolgere le attività della Provincia che implicano rapporti con uffici, organi
e istituzioni dell'Unione europea.
2.
L'ufficio svolge l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando
con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito
della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine
possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata
di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati
sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in
materia.
Art.
5
1.
La nomina a direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea
può essere conferita anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta
esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti
generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta
eccezione per il limite di età, escludendo il personale già appartenente ai
ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal
servizio da meno di cinque anni. Il direttore estraneo all'amministrazione
è assunto con contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile
alla scadenza.
2.
La contrattazione collettiva provinciale stabilisce uno specifico trattamento
economico per il personale assegnato all'ufficio di Bruxelles.
3.
Il personale provinciale designato dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome come esperto presso la rappresentanza
permanente dell'Italia, nonché quello inviato come esperto presso gli organi
dell'Unione europea, è messo a disposizione dei soggetti in questione. Nel
periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti la Provincia corrisponde
al personale il trattamento economico in godimento, escluso il trattamento
di missione, con oneri a suo carico. Al personale in questione e nel periodo
di effettiva assegnazione a questi soggetti, inoltre, spettano gli emolumenti
disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle
spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, quando il dipendente
è richiamato per esigenze di servizio.
Art.
6
1.
Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione
europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni
comunitarie, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono
essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia
con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
Art.
7
1.
Se viene istituito un ufficio comune con altre regioni o enti appartenenti
all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la Provincia può assumere
e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione
delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista
dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere
spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di
attività condivise.
2.
Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte,
anche nel caso che venga istituito un ufficio comune, il direttore dell'ufficio
per i rapporti con l'Unione europea può stipulare contratti e ordinarne il
pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale
addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati
dal direttore dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.
3.
Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale
può istituire un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio
di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), incaricandone
il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il fondo cassa
è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche
presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso,
compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il
fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di attuazione
dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979. L'economo può prelevare
dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per
la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche
cointestati. L'economo é personalmente responsabile anche delle spese ordinate
e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio
comune. Queste spese sono rendicontate secondo quanto è previsto dal regolamento
di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979, salva
la possibilità di allegare al rendiconto una copia conforme della documentazione
giustificativa della spesa al posto degli originali, che in tal caso sono
conservati presso la sede dell'ufficio a Bruxelles. La vigilanza della ragioneria
della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa
inviata in copia conforme all'originale.
Capo
III
Art.
8
2.
La Giunta provinciale, sentita la commissione per i Rapporti internazionali
e con l’Unione europea del Consiglio provinciale stabilisce i termini e modalità
per l'attuazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni
di interesse comunitario.
3.
Nella realizzazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi
o azioni di interesse comunitario, se è necessario per gestire le somme assegnate
dall'Unione europea per realizzare i progetti comunitari, gli interessi bancari
maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono contabilizzati distintamente
e costituiscono un incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione
degli interventi in parola.
Art.
9
1.
Per assicurare il completo utilizzo delle risorse messe a disposizione
dall'Unione europea la Provincia può autorizzare livelli di spesa superiori
a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea,
nel limite massimo del 20 per cento della spesa a carico dei soggetti pubblici.
complessivamente prevista da questi documenti.
2.
In sede di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato italiano
la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai piani finanziari
relativi ai documenti di programmazione approvati, assunte per concorrere
all'eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili.
3.
La quota integrativa di spesa a carico della Provincia prevista dal
comma 1 è autorizzata nel bilancio provinciale ai sensi della normativa provinciale
relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4.
Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune,
la quota integrativa a carico degli altri soggetti pubblici può essere iscritta
in via anticipata fra le partite di giro del bilancio provinciale. In caso
di mancata acquisizione al bilancio provinciale di queste quote i relativi
oneri sono posti a carico del bilancio con successiva legge finanziaria.
5.
Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione
per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale
sono determinati i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo.
Art.
10
a) adotta
un programma annuale di attività;
b) concede
contributi ai soggetti che realizzano le iniziative in parola.
2.
Il regolamento di esecuzione di questa legge, sentita la commissione
per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale,
disciplina il programma annuale di attività, le modalità di concessione dei
contributi, la loro entità e detta le altre norme necessarie per dare attuazione
a quest'articolo.
Capo
IV
Art.
11
a)
articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse
comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
b) articolo
6 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
c) legge
provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della
Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
d) articolo
16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
e) comma
6 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
f) articolo
59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
g) articolo
5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
h) articolo
9 (Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea)
della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
i) articolo
12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
Art.
12
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede con
legge successiva.
2.
Alla copertura degli oneri derivanti dagli altri articoli di questa
legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi delle
disposizioni abrogate dall'articolo 11.
3.
La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e
di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).