
Trento,
8 febbraio 2008
DISEGNO DI LEGGE
«DISCIPLINA DELLE SPESE
DI PROPAGANDA ELETTORALE
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO»
presentato da Roberto
Bombarda
consigliere provinciale dei Verdi e Democratici del Trentino
RELAZIONE
Questa
proposta di legge ha lo scopo di rendere trasparenti i costi della campagna
elettorale per l'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio provinciale.
In realtà
esistono già delle disposizioni frammentarie – derivanti sia dal Regolamento
interno sia da norme statali – che consentono di conoscere, almeno parzialmente,
l'ammontare delle spese di una campagna elettorale, tuttavia, sfuggono
a qualsiasi obbligo di rendicontazione – e quindi di trasparenza – le spese sostenute
dalla stragrande maggioranza dei candidati, considerando il fatto che l'obbligo
di dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale riguarda sostanzialmente
i candidati eletti ed i partiti/movimenti che eleggono almeno un consigliere
ed intendono accedere al rimborso delle spese sostenute, erogato dallo Stato.
In realtà
la stragrande maggioranza del candidati (all'incirca
il 90%) ed alcune formazioni politiche che presentano candidati ma non eleggono
nessun consigliere, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione.
Questa
proposta, dunque, impone un obbligo generalizzato di rendicontazione delle spese sostenute,
sia da parte dei partiti o movimenti, ed in particolare da parte di quelli
che in base alle norme vigenti non presentano alcun rendiconto, sia da parte
di ciascun candidato, indipendentemente dal fatto che sia stato eletto o
meno. Peraltro dall'obbligo di rendicontazione
sono esonerati coloro i quali si avvalgono esclusivamente di servizi e mezzi
messi a disposizione da parte del partito per il quale si candidano. Per
costoro – e probabilmente si tratta di molti candidati che sanno di avere
poche possibilità di essere eletti – è sufficiente dichiarare di non aver
sostenuto spese in proprio e di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi
e servizi messi a disposizione dalla forza politica di
appartenenza.
Va chiarito
che scopo di questa proposta non è tanto quello di incidere sulla tipologia
di spesa, essendo evidente che ciascun candidato è libero di utilizzare
le risorse investite nel modo che ritiene più efficace per conseguire il
successo nella competizione elettorale, quanto di rendere evidente il costo
complessivo della campagna elettorale di ciascun candidato – eletto o non
eletto – e di ciascuna forza politica. Per tale
ragione si propone che il rendiconto sia articolato secondo i criteri e
le voci di spesa elencati dalla legge 515/1993,
criteri abbastanza flessibili che tuttavia consentono di capire ed eventualmente
verificare, l'entità della spesa sostenuta.
Il secondo
obiettivo di questa proposta di legge è quello di contenere entro limiti
ragionevoli le spese della campagna elettorale. Si tratta di una norma,
per certi versi, “anticorruzione”. E' evidente, infatti, che chi si candida
investirà una somma ragionevole in rapporto a quanto, in caso di
elezione, riterrà di poter ricavare nel corso della legislatura.
Poiché è interesse generale garantire l'indipendenza di ciascun eletto e,
in particolare, l'autonomia da lobby e sostenitori, più o meno occulti,
che ne finanziassero la campagna elettorale con somme ingenti in cambio
di favori in caso di elezione, ne consegue che
è opportuno fissare un tetto di spesa che ogni candidato è obbligato a rispettare.
Per
l'individuazione dei limiti di spesa si è fatto riferimento, grossomodo,
a quelli individuati dalla legislazione statale, per quanto riguarda le
forze politiche – un euro per ciascun elettore iscritto alle liste elettorali
-, ed a quelli previsti per i candidati nei collegi uninominali per quanto
riguarda il limite per ciascun candidato.
Essendo
peraltro evidente che le spese per la campagna elettorale sostenute dai
singoli candidati sono molto differenti a seconda delle opportunità di elezioni – chi si candida nelle
liste dei partiti maggiori ha più probabilità di essere eletto e quindi
è maggiormente motivato a personalizzare la propria propaganda politica
– e non potendo ovviamente discriminare fra i candidati dei partiti minori
e quelli dei partiti maggiori, il limite di spesa proposto per ciascun candidato
tiene conto delle esigenze di spesa di chi nella campagna elettorale non
beneficia di sostegno da parte del partito o della formazione politica per
la quale si candida, ma deve provvedere il proprio alla gran parte delle
spese elettorali. Il limite di 0,10 Euro per elettore, sembra sufficiente
per consentire a ciascun candidato di svolgere una campagna elettorale efficace.
Per
quanto riguarda le candidature alla carica di Presidente pare ragionevole
fissare il limite in misura uguale a quello previsto
per il singolo partito o movimento. A differenza infatti
della campagna elettorale del singolo candidato alla carica di consigliere,
che generalmente concentra la propria campagna elettorale in aree circoscritte
della provincia (la valle di provenienza, il settore professionale, ecc.)
il candidato alla carica di presidente, come ogni forza politica, deve far
pervenire e coinvolgere nella propria azione di propaganda elettorale l'intero
corpo elettorale e quindi i costi inevitabilmente sono superiori.
Tanto
chiarito sugli obiettivi di questa proposta di legge, concludo illustrando i singoli articoli che la compongono.
L'art.
1 introduce l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna
elettorale da parte dei candidati alla carica di consigliere, dei candidati
alla carica di Presidente e dei partiti e movimenti politici. Per i candidati
alla carica di consigliere il limite di spesa è
fissato in 0,10 euro per ogni elettore iscritto alle liste elettorali; per
i candidati alla carica di Presidente e per ciascun partito o movimento
politico il limite è di 1 euro per elettore.
L'art.
2 individua la tipologia delle spese.
L'art.
3 stabilisce le modalità di rendicontazione e di pubblicità dei rendiconti medesimi.
In particolare affida al presidente del Consiglio provinciale il compito
di effettuare i controlli sui rendiconti e di curarne
la pubblicizzazione.
L'art.
4 introduce le sanzioni pecuniarie in capo a coloro che omettono di presentare il rendiconto delle spese
elettorali.
L'art.
5, infine, introduce l'esenzione dell'obbligo di rendiconto per coloro
i quali, in base a disposizioni di legge vigenti,
già ora sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
cons.
Roberto Bombarda
DISEGNO
DI LEGGE
art.
1
Limiti di spesa
1.
I candidati, i partiti e i movimenti politici che presentano candidature
per l'elezione del presidente e del Consiglio della provincia autonoma di
Trento sono tenuti a non superare i limiti di spesa stabiliti nei
commi successivi.
2.
Ciascun candidato non può superare la spesa di
euro 0,10 moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali
per l'elezione del Consiglio provinciale.
3.
Ciascun partito o movimento politico e ciascun candidato alla carica
di Presidente non possono superare la spesa di euro
1 moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione
del Consiglio provinciale.
art.
2
Tipologia delle spese elettorali
1.
Le spese elettorali rilevanti ai fini della presente legge sono
quelle indicate dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10.12.1993,
n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica).
art.
3
Rendicontazione
1. Entro
sessanta giorni dalla prima convocazione del Consiglio provinciale il candidato,
il Presidente o il Segretario del partito o movimento politico che ha presentato
candidature per l'elezione del Consiglio provinciale ed il candidato alla
carica di Presidente sono tenuto a depositare presso
la Presidenza del Consiglio provinciale, un rendiconto delle spese sostenute
per la campagna elettorale.
2.
Nei trenta giorni successivi, il Presidente
del Consiglio accerta che le spese di ciascun candidato, di ciascun partito
o movimento politico e di ciascun candidato alla carica di Presidente non
superino i limiti massimi previsti dall'art. 1.
3.
Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione dei rendiconti
sul Bollettino ufficiale della Regione o sul periodico del Consiglio provinciale
o sul sito web del Consiglio.
4.
I candidati che si sono avvalsi, per la propria propaganda elettorale,
esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dal proprio partito
o movimento politico di appartenenza dichiarano al Presidente del Consiglio tale
circostanza e sono esonerati dal presentare la rendicontazione
prevista dal presente articolo.
5.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
dei rendiconti, qualsiasi elettore può trasmettere al Presidente del Consiglio
eventuali osservazioni rilevanti ai fini della presente legge. Entro
i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio accerta che candidati
e partiti o movimenti politici non abbiano superato
i limiti massimi di spesa ammessi ovvero commina le sanzioni di cui al successivo
articolo.
Art.
5
Sanzioni
1.
In caso di omessa o tardiva presentazione della rendicontazione,
il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al Presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione amministrativa
da euro 2000 a euro 20000.
2.
In caso di dichiarazione non corrispondente al vero Il Presidente
del Consiglio, previa contestazione al candidato o al Presidente del partito
o movimento politico, commina la sanzione da euro 1000 a euro 10000.
Art.
6
Esenzioni
1. Fermi
restando i limiti di spesa previsti dall'art. 1, i partiti o i movimenti
politici che, ai fini dell'attribuzione del rimborso per le spese
elettorali previsto dalla legge 3.6.1999, n. 157 (Nuove norme in materia
di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione
delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai partiti
e movimenti politici) presentano il rendiconto delle spese sostenute per
la campagna elettorale con le modalità previste dall'art. 8 della legge
2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria
ai movimenti o partiti politici) non sono tenuti a presentare il rendiconto
di cui all'art. 3.
2.
Il Presidente o il Segretario del partito o movimento politico che
intende avvalersi di tale facoltà dichiara, entro i termini previsti dal comma 1 dell'art.
3, al Presidente del Consiglio, che la rendicontazione
delle spese per la campagna elettorale verrà trasmessa al Presidente ovvero
al tesoriere nazionale del partito o movimento politico, per la successiva
presentazione al Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'art.
8 della legge 2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici) e comunica, contestualmente,
l'ammontare totale delle spese sostenute.