
Trento,
5 febbraio 2008
«MODIFICHE ALLA L.P.
9 DICEMBRE 1991, N. 24 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA)
IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA»
consigliere provinciale dei Verdi e Democratici del Trentino
RELAZIONE
La vigente
normativa sulla gestione della fauna selvatica e sull’attività venatoria
risente del fatto che nel corso dei suoi oltre 16 anni di vita è stata continuamente
“ritoccata” perdendo via via il senso originario
della proposta a scapito di un trasferimento di ruoli e competenze a vantaggio
dell’ente gestore o comunque della componente venatoria
ed a discapito di alcuni principi fondamentali quali la titolarità del diritto
di proprietà della fauna selvatica, il diritto a goderne della presenza
(ormai in molte valli, durante i sempre più estesi periodi di attività venatoria
concessi da un calendario esageratamente generoso è pressoché impossibile
vedere animali selvatici, non solo appartenenti alle specie cacciabili),
la necessità di mantenere distinto il ruolo del “controllore” da quello
del “controllato” affidando in toto il compito
di sorveglianza all’ente pubblico, l’opportunità di garantire nel comitato
faunistico un equilibrio tra la rappresentanza
del mondo venatorio e quella del mondo protezionista.
Premesso
dunque che sarebbe opportuna una revisione completa
della normativa, ma preso atto che non esistono i tempi materiali per portare
questa all’attenzione del Consiglio provinciale, ne’ appare esistere al
momento una sensibilità diffusa tra le forze politiche ivi rappresentate
per affrontare una tematica così complessa con serenità, si ritiene opportuno
quantomeno sottoporre all’attenzione dell’Aula alcune proposte di modifica
parziale su alcuni (pochi) punti che potrebbero contribuire a restituire
ai cittadini del Trentino una maggiore fiducia circa le modalità di gestione
della fauna selvatica, la quale è in ogni caso patrimonio dell’intera collettività.
Molti
sarebbero gli argomenti sui quali discutere, dal finanziamento al soggetto
gestore (da molte parti, anche all’interno del mondo venatorio, giudicato
eccessivo) al calendario venatorio che estendendo troppo a lungo i tempi
della caccia comporta una pressione esagerata sulle specie cacciabili ma
in genere su tutto l’ecosistema montano; dalla necessità di escludere alcune
specie (ad esempio la pernice bianca, oggetto di
una ingiustificata persecuzione visto l’esiguo numero degli esemplari rimasti)
o di proteggerne pro tempore altre viste la drammatica
evoluzione dell’ultimo quinquennio (esempio il capriolo) alla necessità
di introdurre regole più trasparenti e democratiche nella gestione delle
riserve, anche a garanzia e tutela dei diritti degli associati delle diverse
organizzazioni venatorie operanti in provincia. Per non parlare della necessità di incrementare e rendere maggiormente
sanzionatoria nei confronti dei contravventori
(anche con il potenziamento ed un maggiore coordinamento degli organi di
controllo e vigilanza) la piaga del bracconaggio che danneggia sia gli interessi
collettivi, sia quelli dell’ente gestore e dei singoli cacciatori.
Oppure della necessità di operare ripristini ambientali e forestali in grado
di restituire al territorio originarie potenzialità anche nell’ambito faunistico – e dunque di conseguenza anche venatorio – perdute
negli ultimi decenni per diverse cause (abbandoni, cambiamento di pratiche,
sostituzione di attività tradizionali con attività
moderne e più inquinanti, eccetera). Non va poi dimenticato che i cambiamenti
climatici intensificatisi nell’arco degli ultimi decenni stanno mutando
le condizioni ambientali e di conseguenza gli habitat ed è necessario attivare
un intenso monitoraggio per capire quali sono le conseguenze sulle specie
animali e vegetali, in particolare relativamente alle
numerose specie a rischio di estinzione. Infine, rispetto alla data di approvazione della vigente legge sono intercorse importanti
novità anche sul versante della presenza in Trentino dei grandi predatori.
Il successo biologico del progetto LIFE-Ursus,
l’arrivo del lupo e della lince sono indicatori di una
evoluzione del panorama faunistico che
deve essere oggettivamente tenuta in conto anche al fine di gestire al meglio
i rapporti tra le diverse specie nell’ambito dell’ecosistema.
E’ dunque
auspicabile che con il concorso di tutte le forze politiche e con il pieno
coinvolgimento di tutti i portatori di interessi
– particolari e collettivi – si possa aprire al più presto un ampio dibattito
su un tema che è rimasto spesso chiuso all’interno di piccoli circuiti,
ma che necessita invece di ampia partecipazione.
I punti
“minimali” sui quali si propone di intervenire con urgenza e rispetto ai
quali è responsabilità diretta della pubblica amministrazione introdurre
correttivi sono dunque i seguenti:
A) si
ritiene che nell’ambito del Comitato faunistico
i rappresentanti della Provincia non debbano esercitare l’attività venatoria
in Trentino durante il periodo del loro incarico (una limitazione “pro tempore”,
dunque e in ogni caso limitata al territorio trentino), ciò al fine di svolgere
la funzione di garanti della “proprietà pubblica” senza incorrere nel sia
pur minimo sospetto di svolgere contestualmente la funzione di soggetto
controllore e controllato e di presentare un sia pur piccolo conflitto di
interessi. Evidentemente non viene messa in dubbio
la buona fede e la qualità del lavoro sin qui svolto dai singoli rappresentanti
della Provincia, ma dovendo necessariamente la legge avere caratteri di
trasparenza, generalità ed astrattezza è quantomai
opportuno il rispetto del principio per il quale la funzione di garanzia
non può mai essere sottoposta al sospetto od al giudizio di dubbia legittimità.
Non è dunque ammissibile il sospetto che il funzionario pubblico possa,
nell’ambito delle sue alte funzioni di controllo e garanzia, godere di qualche
beneficio diretto od indiretto per l’esercizio di una pratica sportiva.
E’ chiaro che così formulata, la norma non impedisce al funzionario dell’ente
pubblico di praticare l’attività venatoria tout court, limitazione che assumerebbe
caratteri di illegittimità ed incostituzionalità;
ne sospende solo temporalmente e geograficamente
la libertà secondo il principio per il quale l’interesse collettivo prevale
su quello del singolo cittadino. Tra l’altro questo “limite” non viene
proposto per i rappresentanti di altre categorie/associazioni, pur dovendo
constatare che normalmente nel Comitato faunistico – soggetto di garanzia e tutela – vengono quasi
esclusivamente nominati cacciatori, così da generare un pesante squilibrio
nella composizione dello stesso Comitato ed a portare molto spesso all’assunzione
di decisioni “di parte” a favore di questa categoria, con il solo voto contrario
della ristretta minoranza di protezionisti il cui ruolo di rappresentanza
di interessi collettivi (in Trentino i “non cacciatori”, con gli interessi
di salvaguardia di cui sono portatori, sono enormemente superiori in termini
numerici ai “cacciatori”) sarebbe molto più ampio e necessiterebbe di maggiore
considerazione. In questa sede non possiamo che auspicare una profonda riflessione
da parte di tutti i soggetti chiamati a nominare i propri rappresentanti
all’interno del Comitato faunistico, affinché
valutino l’opportunità di individuare persone che uniscano alla competenza
ed alla passione per la fauna selvatica anche la capacità di distaccarsi
– per il tempo limitato del loro incarico e per il solo territorio trentino
– dallo svolgere qui ed ora un’attività sulla quale sono chiamati a lavorare
nell’interesse generale e non solo nell’interesse
dell’associazione di cui sono parte. In sostanza, quindi, la Provincia dovrebbe
vietare ai propri dipendenti di esercitare l’attività venatoria in Trentino
nel periodo della loro partecipazione ai lavori del Comitato faunistico
e suggerire agli altri soggetti di astenersi da questa pratica, per rispetto
dei dipendenti provinciali ma soprattutto della comunità trentina nel suo
complesso, la quale dal Comitato faunistico si
attende giudizi qualificati e competenti e mai “di parte”.
B) sia
giunto finalmente il tempo in cui, pur riconoscendo compiti e ruoli importanti
alla categoria dei cacciatori ed alle loro associazioni, la funzione di
controllo sia ricondotta totalmente sotto l’ala dell’Ente pubblico provinciale.
Con una serie di modifiche puntuali si intende quindi escludere la possibilità che la funzione
di agente di controllo possa essere esercitata dal personale dell’ente gestore
o delle associazioni venatorie. Non si vuole però
penalizzare queste figure, ne’ l’attuale datore di lavoro, prevedendo pertanto
il loro passaggio alla Provincia con una forma di contratto che ne salvaguardi
la professionalità acquisita e le prospettive future.
Descrizione
del disegno di legge
Con
l’articolo 1 si propone di escludere la possibilità, per i dipendenti della
Provincia membri di diritto del Comitato faunistico,
di esercitare l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico.
Con
gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 si propongono modifiche puntuali ad articoli
della LP 24/91 al fine di escludere la possibilità per l’ente gestore (e
per i suoi dipendenti) di svolgere la funzione di controllo sull’attività
venatoria, che in questo modo viene ricondotta
totalmente nell’ambito delle attività dell’Ente pubblico.
L’articolo
7 prevede l’assunzione in Provincia degli agenti venatori dell’ente gestore,
a decorrere dal primo gennaio 2008.
L’articolo
8 prevede che alla copertura dei costi conseguenti si provveda con la legge
finanziaria 2009.
L’articolo
9 riguarda infine l’entrata in vigore della legge.
Cons.
prov. dott. Roberto Bombarda
DISEGNO
DI LEGGE
Integrazione all’Articolo 11 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1. All’articolo
11, comma 4., è aggiunta la seguente frase:
“I membri
titolari ed il loro supplenti non possono esercitare
l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico nel Comitato”.
Art.
2
Modifiche all’articolo 15 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1. All’articolo
15, comma 2., la lettera g) è abrogata.
Art.
3
Modifiche all’articolo 16 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1. All’articolo
16, comma 2, le lettere f), g) ed m) sono abrogate.
Art.
4
Modifiche all’articolo 20 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1. All’articolo
20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Il regolamento di esecuzione della presente legge
disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve.”
Art.
5
Modifiche all’articolo 21 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1. All’articolo 21, comma 1., la lettera
a) è abrogata.
Art.
6
Modifiche all’articolo 41 della L.P.
9 dicembre 1991, n. 24
1.
All’articolo 41, comma 2., le parole “agli agenti venatori dipendenti
dall’ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso” sono abrogate.
2.
All’articolo 41, comma 4., le parole “salvo che siano autorizzati
dall’ente da cui dipendono” sono abrogate.
Art.
7
Assunzione in Provincia degli agenti venatori dell’ente gestore
1. Gli
agenti venatori dipendenti dall’ente gestore alla data del primo gennaio
2008 sono assunti in carico
dalla Provincia autonoma di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art.
8
Norma finanziaria
1. Per
la copertura dei costi derivanti dalla presente legge si provvede con legge
finanziaria 2009.
Art.
9
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione.