
Questo
disegno di legge introduce misure volte a rendere possibile l'equilibrio
della rappresentanza fra i sessi e condizioni di pari opportunità per l'accesso
alle consultazioni elettorali.
L'art.
47 dello Statuto, innovando radicalmente le previgenti disposizioni in materia di elezione
del Consiglio regionale/provinciale prevede al secondo periodo del comma
2 l'obbligo di riequilibrio della rappresentanza dei sessi attraverso la
parità di opportunità nell'accesso alle consultazioni elettorali. Dispone infatti testualmente lo Statuto: “Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza
dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso
alle consultazioni elettorali”. Tale disposizione statutaria è, del resto,
pienamente coerente con la Costituzione, la quale, all'art. 117, comma 7,
dispone: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive”.
La disposizione
statutaria è stata introdotta con l'art. 4 della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, mentre il nuovo dettato costituzionale è stato introdotto
con la riforma del titolo V, confermata anche dal referendum popolare dell'ottobre
2001, ed è entrata in vigore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Tale
principio, oltre che nella citata disposizione statutaria e nel nuovo titolo
V della parte seconda della Costituzione, con le richiamate leggi costituzionali
entrate in vigore nel 2001, è stato ulteriormente rafforzato con la riforma
dell'art. 51 della prima parte della Costituzione stessa, introdotta con
la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con la quale
è stato aggiunto un secondo periodo al primo comma del citato art. 51, che
così ora recita: ”Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini”.
La questione
è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale con due importanti sentenze.
Nel 1995 (sentenza n. 422) la Corte ha espresso
una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare "l'effettiva
presenza paritaria delle donne nelle cariche rappresentative" - "liberamente
adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle
elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti
concernenti la presentazione delle candidature", sul modello di iniziative
diffuse in altri paesi europei. Nel 2003 ha riconosciuto la piena compatibilità
con le norme statutarie e costituzionali della legge regionale della Valle
d'Aosta che adeguava, sia pure timidamente, sul punto in argomento, la propria
legislazione elettorale ai principi introdotti con la riforma degli statuti
delle regioni a Statuto speciale del 2001.
L'art.
1 di questo disegno di legge introduce nelle norme per l'elezione del Consiglio
provinciale l'obbligo di comporre le liste rispettando
la parità fra i sessi e prevedendo l'elencazione dei candidati alternando
candidati di genere diverso. L'art. 2 coordina tale previsione con
le norme sul procedimento per la presentazione delle candidature. L'art.
3 rafforza l'azione di riequilibrio prevista nella composizione della lista
da parte delle forze politiche, agendo sul meccanismo di
espressione del voto di preferenza. E' previsto che l'elettore possa
esprimere un'unica preferenza. E' ammessa una seconda preferenza purché
espressa per una candidatura di genere diverso: se il primo voto di preferenza
è stato espresso a favore di un candidato, il secondo può essere espresso
solo a favore di una candidata e viceversa. In questo modo si pongono tutti
i candidati e le candidate sullo stesso piano, ma si rispetta il diritto
di scelta dell'elettore. I successivi articoli 4 e 5 coordinano questa disposizione
sull'espressione del voto di preferenza con le norme procedurali di spoglio.
Cons.
Roberto Bombarda
DISEGNO DI LEGGE
“5.
Il candidato o la candidata alla carica di Presidente
è indicato con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente
soprannome e nome volgare. Le candidate alla carica di Presidente possono
aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio. I candidati
e le candidate alla carica di Consigliere provinciale, contrassegnati da
numeri arabi progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare,
alternando candidature di genere diverso. Le candidate possono aggiungere
al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio.”
2.
L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della
legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio
provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal
seguente:
Art.
2
1.
All'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione
diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia)
è aggiunta la lettera j bis):
Art.
3
Art.
4
“2. Uno degli
scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna
ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente,
il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; annulla eventuali
voti di preferenza espressi oltre il primo che non rispettino il criterio
stabilito dal terzo comma dell'art. 63; passa quindi la scheda ad altro
scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.”
1.
Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 5 marzo 2003,
n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e
del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
Trento,
26 febbraio 2007
AZIONI PER L’EQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DEI
SESSI
E PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ PER L’ACCESSO
ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI:
MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2
(Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento
e del presidente della Provincia)