
Trento,
23 ottobre 2007
IL PIANO DELLA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA
SIA COERENTE CON IL PROTOCOLLO TRASPORTI
DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI
Proposta di mozione presentata da Roberto Bombarda
consigliere provinciale dei Verdi e Democratici per L’Unione
Il Protocollo
attuativo "Trasporti" della Convenzione delle Alpi è stato approvato
nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre
2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti contraenti
si impegnano a perseguire è:
L'attuazione
di una politica sostenibile dei trasporti (art. 1), tesa a:
- ridurre gli
effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino
ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro
habitat (articolo 1, co. 1, let. a);
-
contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività
economiche (articolo 1, let. b);
- limitare per
quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse
del territorio alpino nonché la conservazione dei
suoi paesaggi naturali e culturali (articolo 1, let. c);
-
garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia
e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno
inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile
(articolo 1, let. d);
-
assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori (articolo
1, let. e);
- osservare i
principi di precauzione, prevenzione e causalità (articolo 1, co.
2).
Il Protocollo
inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione
di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono
essere divise in 3 differenti livelli:
1.
Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale
della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a:
- attuare una
gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata
e transfrontaliera (articolo 7, co. 1);
- realizzare verifiche
di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale
e analisi dei rischi (art. 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni
sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti
In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive
con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto
transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione
del Protocollo (articolo 8, co. 2);
2.
Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti
si impegnano a:
- promuovere l'istituzione
ed il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati
agli utenti (art. 9);
- sfruttare la
particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto
a lunga distanza ed al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria
(per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino
(art. 10);
- potenziare la
navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del
trasporto merci (articolo 10, co. 2);
- astenersi dalla
costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo
11, co. 1);
- realizzare progetti
stradali di grandi comunicazione per il trasporto
intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo
11, co. 2;
- ridurre per
quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico
aereo (art. 12);
- limitare e all'occorrenza
vietare il lancio da aeromobili all'esterno di aerodromi
(art. 12);
- migliorare il
sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze
delle alpi con le diverse regioni alpine, per poter far fronte alla domanda
di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo
12, co. 2);
- valutare gli
effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi
impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza,
provvedimenti di precauzione e di compensazione (art. 13);
- creare e conservare
zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché
l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure
atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza automobile (articolo
13, co. 2);
- applicare il
principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo
capace di individuare i costi d'infrastruttura
e quelli esterni, al fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi
di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (art.
14).
3.
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio
ed il controllo, le Parti contraenti si impegnano
a:
- adottare
obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità
dei trasporti e predisporre standard e di indicatori adeguati alle specifiche
condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto
sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (art. 16).
Il Protocollo
Trasporti è già assunto nella normativa di Francia, Svizzera, Austria, Germania,
Liechtenstein, Austria e Slovenia. Per quanto riguarda l’Italia è in corso
a livello parlamentare l’iter per l’approvazione, che ha già superato l’esame
a livello di commissione.
Vista dunque la
rilevanza del documento, sarebbe importante se lo stesso fosse ispirato,
nei principi e nei contenuti, al Protocollo Trasporti della Convenzione
delle Alpi, testo già recepito nelle normative
dei Paesi alpini, al momento Italia esclusa (si presume ancora per poco).
Ciò
premesso
il
Consiglio impegna la Giunta provinciale
1.
ad ispirare il Piano provinciale della Mobilità ai principi
ed ai contenuti del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi;
2.
ad incentivare e favorire tutte le iniziative per attuare gli
stessi principi ed in particolare ad incentivare e favorire il trasferimento
delle merci da gomma a rotaia ed il trasporto intermodale.
Cons.
prov. dott. Roberto Bombarda