
Trento,
10 settembre 2007
DISEGNO DI LEGGE
«Modificazioni della legge provinciale
23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida
alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro
di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile
1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle
piste da sci)”
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO»
Dedicato
alla Montagna ed a tutti i Montanari,
RELAZIONE
Indagini
svolte da Club alpini, università, centri di ricerca hanno dimostrato come
negli ultimi anni il rifugio sia cambiato anche in funzione della domanda,
ovvero di uno stile di vita della clientela che
ormai non accetta più – ovvero non abbastanza o non di buon grado come un
tempo – una sistemazione approssimativa per la notte ed un minestrone, ma
chiede di poter mangiare, riposare, pulirsi in una struttura di tipo alberghiero.
Inoltre, il rifugio che un tempo forniva il luogo per la sosta doverosa
prima della “conquista” di una cima – che restava la “meta” fondamentale
dell’escursione – sta sempre di più diventando meta in sé, nel senso che
la gran parte degli escursionisti ormai non vanno
più oltre, più in alto, dello stesso rifugio. E questo non può che preoccupare
chi ha la promozione dell’alpinismo tra le finalità
del proprio statuto sociale. Perché i club alpini, tutti, ad iniziare dal prestigioso Alpine Club fondato a Londra nel 1857, sono
nati per “motivare e convincere” a salire sui monti, prima d’allora evitati
con cura dalle popolazioni locali perché luoghi orribili, privi di valore
economico e rischiosi per la pelle. La stessa salita alla cima è diventata,
complice la tendenza in atto in tutti i campi della vita sociale e lavorativa,
una “corsa”; da sbrigare in giornata, così da ritornare
a valle prima possibile per potersi occupare d’altro.
La montagna,
dunque, sta perdendo l’insostituibile funzione che ha avuto per anni di
“altro mondo possibile in questo mondo”, di spazio
diverso, con tempi diversi, con ritmi più consoni alla vita dell’uomo, al
suo essere parte dell’universo. Senza tenere in debito conto che per la
sua collocazione spaziale, spesso lontana dalle
fonti di approvvigionamento, spesso non raggiungibile da automezzi, spesso
soggetta a fenomeni meteorologici estremi anche nel pieno della stagione
estiva, il rifugio non può – “per definizione” – fornire la stessa qualità
di servizi offerta da un albergo o da un ristorante. Rimane però il fatto
che, come ricordava Luigi Zobele, presidente della SAT a cavallo degli anni
ottanta e novanta, anche gli alpinisti non sopportano più la “puzza dei
piedi”.
Il rifugio
è stato ed in diversi casi rimane ancora oggi – in estate ed in inverno
- un modo diverso di affrontare la montagna, ma in senso più generale di
affrontare la vita quotidiana: con meno pretese, con un minore impatto,
con uno stile più sobrio e confacente con lo spazio circostante, che da
sempre incute paure e sensi di inferiorità. Il rifugio alpino è rimasto
ormai l’unico luogo (ma non ovunque) dove non si guarda la tv, dove si va
a dormire alle dieci di sera, dove ci si alza all’alba senza protestare,
dove ci si lava con l’acqua fredda… ma anche dove si imparano regole di comportamento e si riesce a far tardi
in amicizia e sincerità, imparando che il rispetto per la natura e per la
montagna è prima di tutto rispetto per sé e per gli altri. Magari fosse
possibile “prescrivere” ai nostri giovani qualche giorno di permanenza in
un rifugio alpino vecchio stampo: tornerebbero a casa
sicuramente più umili e rispettosi, più attenti al senso del limite,
depurati dalla droga informativa-tecnologica che li obnubila…
Da quando
il Trentino ha avviato la sua crescita sui mercati turistici nazionali ed
internazionali il ruolo dei rifugi e dei sentieri è stato fondamentale: difficilmente si può incontrare un’altra
regione montuosa con lo stesso livello qualitativo di rifugi, sentieri e
vie ferrate e con un’analoga elevata preparazione professionale degli operatori
della montagna, in primis guide alpine, gestori di rifugio alpino, soccorritori.
Se il Trentino è stato e sicuramente è ancora oggi una delle più qualificate
mete alpinistiche/scialpinistiche ed escursionistiche lo si deve anzitutto
alla Natura, che ci ha donato montagne e valli ineguagliabili, ma anche
a generazioni di alpinisti locali che hanno saputo creare sulle nostre montagne
strutture ad un tempo accoglienti e molto spesso autenticamente vicine alle
radici della cultura montanara ed alpinistica della regione.
La situazione
attuale presenta oltre cento rifugi definiti “alpini”, ai quali vanno aggiunti
una quarantina di rifugi definiti “escursionistici” che, per molte caratteristiche,
si avvicinano più all’alberghetto di montagna che non all’isolato e spesso
distante dai centri urbani e dalle strade “rifugio alpino”. Ben trentacinque
rifugi sono di proprietà della SAT e numerosi altri di diverse sezioni del
Club Alpino Italiano. Ciò che fece dichiarare al past
president del sodalizio alpino nazionale, Roberto De Martin, che “il CAI
è il primo tour operator della montagna italiana”. La
storia dei rifugi trentini è molto bella ed interessante e si intreccia
con la storia della nostra provincia autonoma, terra a cavallo del mondo
germanico e latino. Mondo alpino baciato dal sole del Mediterraneo,
come amava sottolineare il grande alpinista e geografo
inglese Douglas William Freshfield, primo salitore della Presanella e “suggeritore”
della costruzione del rifugio Rosetta nelle Pale di San Martino. Un alpinista
che al fianco di altri esploratori ha scritto pagine
fondamentali nella storia del Trentino: come si può dimenticare l’articolo
“Riva to Pinzolo by the Bocca di Brenta” con il quale John Ball descrisse
per la prima volta al mondo le Dolomiti di Brenta? (sulla straordinaria importanza dell’alpinismo inglese e tedesco
per la nascita dell’alpinismo e del turismo in Trentino si è indagato fino
ad ora troppo poco e modesto è stato il riconoscimento di questo ruolo).
Sta di fatto che è universalmente accettato che il primo rifugio della nostra
provincia sia stata la Baita Bedole, in Val Genova
(Adamello), acquisita e ristrutturata allo scopo dalla neonata SAT nel 1874
(Società alpina del Trentino nata a Madonna di Campiglio il 2 settembre
1872). Immediatamente successiva, ad opera degli
alpinisti del Deutscher Alpenverein, fu l’edificazione della Mandron Huette,
ospitata nella soprastante conca del Mandron, al cospetto della fronte,
all’epoca molto più imponente e intensamente screpacciata di oggi, del più
grande ghiacciaio italiano. Primo rifugio in quota
della SAT fu il Tosa, nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta, progettato da
Annibale Apollonio, costruito in meno di 50 giorni dall’imprenditore Rigotti
ed inaugurato il 23 agosto 1881 sotto la prima presidenza del barone Malfatti.
Non è certo questa la sede per ripercorrere l’affascinante storia dei rifugi
alpini del Trentino, salvo ricordare la competizione tra gli irredentisti
della SAT ed i club alpinistici d’Oltralpe per la costruzione di strutture
in luoghi strategici, che vide uno degli esempi più eclatanti in alta Vallesinella
(Brenta) con la contigua costruzione dei due edifici dedicati rispettivamente
all’alpinista inglese Tuckett ed al fondatore del CAI, Sella. Così
come la sequela dei rifugi “a cubo” – dal Lares al Taramelli, dal Larcher
al Garbari ai XII Apostoli – che caratterizzò una parte rilevante dell’antropizzazione
dell’alta montagna. Altra nota da segnalare, il consistente impegno
– tecnico ed economico, ma soprattutto umano e professionale - che negli
ultimi due decenni ha portato a progettare, a ristrutturate ed a “mettere
a norma”, soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario oltreché strutturale,
nonché a fornire di dispositivi per la depurazione delle acque
e per l’autosufficienza energetica diversi rifugi storici, tra i quali gli
altissimi Vioz e Boè. In occasione delle celebrazioni per i 130 anni della
SAT, il presidente della commissione rifugi, Benassi,
scrisse che “anche i rifugi alpini hanno subito nel corso di un secolo,
ed in modo più vistoso negli ultimi decenni, una grande evoluzione come
avvenuto per qualsiasi altra costruzione abitativa delle valli e delle città.
Ne è stata intaccata quella atmosfera di tranquillità e distacco
dal mondo civile che originariamente di certo possedevano e tanto rimpianto
suscita nei romantici dei monti che forse sperano sempre in un, quanto mai
improbabile, ritorno al passato”. Certamente la storia dei rifugi alpini
del Trentino è intrinseca alla storia della SAT, ma non solo. Negli ultimi
anni è emerso con decisione e rilevanza il ruolo di una nuova associazione,
denominata appunto “gestori di rifugi del Trentino”, attraverso la quale la categoria sta cercando di imprimere un contributo
alla crescita del settore, anche attraverso interessanti collaborazioni
con enti pubblici e privati – turistici e non - e con le strutture formative
della Camera di Commercio di Trento.
Tra
i cambiamenti più rilevanti che hanno in parte stravolto la vita dei rifugi
vi sono stati quelli derivanti dall’adeguamento a norme chiaramente formulate
per le strutture turistiche di fondovalle, che in montagna hanno assunto
la dimensione di una contraddizione in termini. I gestori si sono trovati
di fronte a situazioni veramente paradossali, nelle quali la burocrazia
ha potuto dare “il meglio di se” (ovviamente lo si
afferma con l’ironia degna del caso…), che spesso sono state risolte solo
grazie al vecchio, sano, buon senso del montanaro padre di famiglia…. Figura
centrale nella vita del rifugio è senz’altro quella del gestore. Una figura al tempo romantica
quanto concreta, che deve riassumere su di sé e sui propri collaboratori
competenze per così dire infinite…. Da un lato egli deve saper essere un
valido “albergatore”, capace di praticare o coordinare le tipiche mansioni
di chi gestisce una struttura d’accoglienza turistica. Da un altro lato
deve avere le competenze, quantomeno minimali, dell’idraulico e del lattoniere,
del muratore e dell’elettricista,. Da un altro
lato ancora deve conoscere bene il territorio montuoso circostante, per
poter dare informazioni precise sui luoghi e sugli itinerari; un consiglio,
anche tecnico, indicazioni di tipo meteorologico
ovvero sull’abbigliamento e l’attrezzatura migliori e proprio per questo
in diversi casi egli è pure guida alpina. Chiunque può capire che una persona
così si avvicina molto ad un “Fenomeno”: e prima di criticare il gestore
burbero che magari non si è intrattenuto amabilmente con la propria compagnia,
qualche escursionista dovrebbe chiedersi se il gestore non abbia
per la testa il problema della mancanza d’acqua corrente o la nottata persa
per qualche soccorso in parete… Una cosa è senz’altro certa: che il gestore
ama la montagna in maniera spesso esagerata e che, nella stragrande maggioranza
dei casi, non vede remunerati dal punto di vista economico i propri sacrifici,
ai quali si dovrebbero spesso aggiungere anche quelli dei familiari che
condividono questa esperienza, di vita e di lavoro. Non a caso il “mestiere”
di gestore – quasi una “missione” – viene trasmessa
a volte di padre in figlio ed alcuni rifugi sono gestiti da molti anni da
membri della stessa famiglia, pur restando la proprietà in capo ad altri
soggetti, come nel caso di alcuni rifugi della SAT.
Evidentemente
i rifugi non si valorizzano e rilanciano con la bacchetta magica. Per certi
versi si potrebbe affermare che la loro battaglia è persa in partenza, a
fronte delle forze incommensurabilmente superiori messe in campo da coloro
che propongono modelli culturali opposti. Però come per Davide di
fronte a Golia, anche per i rifugi non è da escludere una
importante opportunità per un futuro da protagonisti. Sempre
che la politica voglia e sappia riconoscere loro un ruolo guida non semplicemente
in ambito turistico, ma anche se non soprattutto sociale e culturale.
Per questo occorre intervenire su più livelli. Sicuramente
operando per un miglioramento e un inserimento sempre più compatibile delle
strutture con il territorio nel quale sono insediate, migliorando gli edifici,
rendendoli più ecologici e più efficienti nel campo dell’energia, dell’uso
dell’acqua, del recupero e riciclo dei rifiuti. Per altri versi puntando
sulla loro funzione di insostituibile “porta d’accesso”
alle meraviglie della natura e della montagna, valorizzandone la funzione
culturale, di punto di informazione e di educazione ambientale (in questo
senso è stata esemplare negli anni scorsi l’iniziativa della SAT che ha
dotato i propri rifugi di appositi pannelli informativi curati dalla Commissione
scientifica con il supporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto). Infine, adottando apposite
campagne di informazione e di promozione per farli conoscere e per favorire
la loro frequentazione, alcune delle quali negli ultimi anni hanno già dato
buoni risultati. Si dovrà in ogni caso promuovere, più di quanto non sia
già stato fatto fino ad ora, il “camminare in montagna” (che poi si articoli
nelle varie discipline dell’escursionismo o dell’alpinismo poco importa…)
arrivando ad un rifugio o sostando presso di esso, come la pratica sportiva più bella, utile, salubre e
… economica del Trentino e delle Alpi: il nostro vero “sport nazionale”.
Tutti i trentini, ad iniziare dai giovani, dovrebbero praticare il “camminare
in montagna” – in tutta sicurezza - come attività salutistica, sportiva
e formativa e frequentare i nostri rifugi, per imparare a conoscere e rispettare
l’ambiente e la montagna, segni identitari della nostra “terra tra i monti”.
Una proposta operativa potrebbe consistere, ad esempio, nella programmazione
di esperienze formative in rifugio per i giovani studenti trentini
o al termine delle lezioni di giugno, o prima dell’avvio delle lezioni di
settembre, quando la montagna è bellissima ed i rifugi sono quasi vuoti,
le guide alpine ed i soccorritori meno impegnati e dunque questi soggiorni
potrebbero essere utili, oltreché dal punto di vista socio-culturale per
i giovani, anche dal punto di vista economico per i professionisti della
montagna trentina. Montagna dunque come “compagna di vita”
dei trentini, ma anche come “maestra di vita”, che aiuta a riportare l’uomo
nella sua dimensione limitata nello spazio e nel tempo, di fronte alla grandiosità
ed all’eternità della Natura. Ma per conoscerne
ed apprezzarne qualità e segreti occorre essere introdotti nel suo mondo
da persone competenti ed appassionate, motivate ed aggiornate: i tanti volontari
della montagna per esempio, ad iniziare dalle persone impegnate nei club
alpini, ma anche i professionisti della montagna, guide alpine ed accompagnatori,
soccorritori e maestri di sci ed appunto gestori di rifugio.
Nessun
risultato sarà dunque possibile senza riconoscere un valore, un ruolo, una
competenza prioritaria a colui (o colei) che in quel luogo ha scelto di
vivere a tempo pieno per alcuni mesi all’anno,
cioè il gestore di rifugio, per il quale in questa sede si propone finalmente
un riconoscimento ufficiale rappresentato dall’inserimento nell’albo professionale,
curato direttamente da un apposito collegio con la supervisione della Provincia.
Occorre sostenere l’attività del gestore, favorendone la sicurezza economica,
ma anche assicurandone la crescita professionale, pure attraverso momenti
formativi, incontri con persone competenti nei loro campi di
attività, visite di studio ed esperienze in Italia ed all’estero.
Per lo stesso gestore ma anche per i suoi collaboratori
più stretti, ad iniziare da familiari. Molto spesso, infatti, il
gestore “ufficiale” è affiancato in questo suo duro lavoro da uno o più
familiari (il coniuge, un fratello od una sorella, uno o più figli): e per
questo motivo il presente disegno di legge, oltre che riconoscere “di diritto”
l’iscrizione all’albo professionale per coloro che sono già gestori da anni, prevede che il collegio
possa considerare le situazioni nelle quali procedere all’iscrizione “di
diritto” di un massimo di due familiari per ciascun gestore iscritto. La
proposta di legge riconosce inoltre la possibilità che la giunta provinciale
sovvenzioni non solo la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione
professionale dei gestori e dei loro collaboratori - e questa si ritiene
sia una importante novità nei 130 anni di storia dei rifugi trentini
- ma anche le attività di promozione della conoscenza dell’ambiente montano
e di diffusione dell’alpinismo tra i giovani. Si potrà affermare che da
sempre i gestori di rifugio svolgono queste funzioni, ma finalmente ciò
trova riconoscimento in una legge della Provincia e nell’impegno della stessa
a finanziare pure queste funzioni, sia nel caso esse siano svolte dal collegio
unitariamente, oppure da gestori singoli o associati (ad esempio nel caso
della SAT o di altre sezioni del CAI, oppure da
gestori di rifugi posizionati nella stessa valle o nello stesso gruppo montuoso:
sarebbe in questo modo possibile, tanto per fare due esempi, sovvenzionare
iniziative promozionali della Via Alpina promosse dai gestori i cui rifugi
si trovano lungo questo trekking, oppure iniziative promozionali della Via
delle Bocchette del Brenta da parte dei gestori di rifugi collocati in questo
gruppo montuoso).
Insomma,
se il passato dei rifugi alpini del Trentino è stato glorioso, il futuro
non è sgombro da ombre e minacce di temporale. Le frontiere sono numerose
e tutte complesse. Dalla gestione della struttura, con
i problemi energetici ed ambientali; le certificazioni di qualità che non
potranno mancare; i problemi dell’approvvigionamento delle forniture a costi
contenuti; il personale costretto ad operare in condizioni spesso difficili;
la necessità di interagire sempre di più e sempre meglio con l’intero comparto
turistico, con gli operatori del marketing e dell’accoglienza; l’opportunità
di riempire di contenuti culturali l’esperienza della vita in rifugio.
Oggi più che mai occorre evidenziare punti di forza e di debolezza, non
solo di categoria ma di ogni singolo rifugio (perché
esistono differenze enormi, pur nell’imprinting comune, tra un rifugio a
10 minuti dalla stazione della funivia ed un rifugio a tre ore di cammino
dal parcheggio…), sviluppare una strategia integrata che prioritariamente
dovrà caratterizzarsi per un pieno riconoscimento e per una valorizzazione
delle persone, cioè dei gestori e dei loro collaboratori, investendo senza
tentennamenti nella formazione e nell’aggiornamento, nelle esperienze in
Italia ed all’estero, nell’acquisizione di competenze linguistiche e commerciali.
Già 130 anni fa la SAT, intuendo le potenzialità di sviluppo del turismo
alpinistico, concedeva borse di studio ai figli degli albergatori affinché
potessero maturare delle esperienze all’estero al fine di riportare a casa
esempi virtuosi e modelli da imitare o da migliorare. Perché non immaginare possibile un simile investimento da parte
della Provincia di Trento nei confronti dei gestori di rifugio, dei loro
familiari e dei loro collaboratori?
Informare
con obiettività e correttezza su che cosa sia e che cosa possa offrire un
rifugio in termini di ospitalità ed accoglienza
non è una funzione che può essere lasciata solo al club alpino od alla buona
volontà dei gestori, singoli o associati. Occorre avviare una forte collaborazione
– per certi versi già in parte attiva in alcune località – con gli albergatori,
alcuni dei quali sono peraltro anche gestori di rifugio, e con le loro associazioni.
E’ recente, in questo senso, l’iniziativa dell’Associazione degli albergatori
del Trentino di costituire al fianco dei giovani albergatori anche un gruppo
di giovani gestori di rifugio, per affrontare insieme le problematiche comuni
e per avviare processi di integrazione nel rispetto delle diverse caratteristiche.
Per
una maggiore qualificazione della professione di gestore di rifugio ci si
potrebbe accontentare anche solo dell’istituzione dell’albo, gestito dal
servizio Turismo della Provincia, così come adottato dalla Regione Val d’Aosta
con una apposita legge del 2004, al cui precedente
ci si è agganciati per proporre il presente disegno di legge. Ma ci è apparsa particolarmente significativa la possibilità di
creare anche per i gestori di rifugio della nostra provincia un organo di
“autogoverno ed autodisciplina”, fattori di straordinaria importanza culturale
e specificità in un Trentino che fa della propria autonomia – estesa a tutte
le istituzioni locali ed a molte organizzazioni della società civile – il
proprio elemento di distinzione. Peraltro, la citata legge della Val d’Aosta
prevede l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale, pena l’esclusione
dall’elenco regionale dei gestori. La soluzione qui proposta per il Trentino
lascia invece ogni competenza su questo e su altri termini al collegio provinciale,
proprio per la volontà di riconoscere autonoma capacità decisionale di governo
e disciplina alla categoria organizzata. Inoltre, si vuole rifuggire totalmente
dall’idea che un collegio possa “cristallizzare” l’esistente, confermando
una sorta di lobby che agirebbe solo in tutela dei propri interessi e di
quelli dei propri iscritti: gli atti ed i regolamenti fondamentali che reggeranno
le attività del collegio saranno in ogni caso sottoposti
alla valutazione tecnica del Servizio turismo, che cura il coordinamento
di tutte le professioni della montagna, ed alla valutazione politica dell’assessore
di competenza e dell’intera Giunta provinciale.
L’istituzione
di un “collegio” proprio dei gestori creerebbe una similitudine con la situazione
esistente nelle altre due professioni tipiche della montagna, la guida alpina
ed il maestro di sci, completando così l’organizzazione delle rispettive
categorie. Senza nulla togliere all’autonomia, alle prerogative
ed alle attività proprie svolte con passione e qualità per anni prima dalla
SAT ed in seguito anche dall’Associazione gestori di rifugi del Trentino.
Il presente disegno di legge riconosce infatti
chiaramente il ruolo svolto dalla SAT e dall’Associazione dei gestori, prevedendo
in via transitoria l’iscrizione “agevolata” all’albo dei gestori per coloro
che lo sono già o lo sono stati negli ultimi anni, ma individuando nel contempo
un percorso per coloro che vorranno diventarlo, fissando in questo processo
un ruolo prioritario per il collegio provinciale. Si ritiene pertanto che
l’opzione individuata nel disegno di legge sia
molto probabilmente la più qualificante per una categoria che desidera e
può crescere in termini di competenze, capacità gestionali, responsabilità.
Ed in questo il Trentino potrebbe essere vero pilota
a livello nazionale ed alpino. L’eventuale adozione da parte del Consiglio
provinciale di Trento della proposta di legge n. 210/XIII (a firma Zorzi
e Bombarda), istitutiva dell’Accademia della montagna del Trentino, creerebbe
infine il naturale completamento del processo di aggregazione professionale degli operatori della montagna,
soprattutto per quanto riguarda la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione
professionale, con probabili effetti benefici sulla gestione e sulla promozione
di tutte le attività riguardanti il territorio montano.
Dal
punto di vista della tecnica legislativa si è inteso procedere con una modifica
della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20 (“Ordinamento della professione
di guida alpina, di accompagnatore di territorio
e di maestro di sci nella Provincia di Trento”) anziché con una legge ad
hoc proprio per marcare la “chiusura del cerchio” operando in analogia rispetto
alla regolamentazione delle tre professioni cardine della montagna, che
sono appunto quella di guida alpina, quella di maestro di sci e quella di
gestore di rifugio alpino (per inciso in diversi casi la stessa persona
incardina contemporaneamente le tre figure professionali). Un’altra legge
che si occupa di rifugi, ma più da un punto di vista degli aspetti strutturali
del cosiddetto “patrimonio alpinistico” connessi con l’attività
turistica è la 15 marzo 1993, n. 8 (“Ordinamento dei rifugi alpini, dei
bivacchi, sentieri e vie ferrate”).
Descrizione
del disegno di legge
L’articolo
1 è una modifica tecnica al titolo della legge provinciale 23 agosto 1993,
n. 20, con la quale si aggiunge la professione di gestore di rifugio alpino
tra quelle regolamentate dalla norma oltre alle professioni di guida alpina,
accompagnatore di territorio (il quale fa parte del collegio delle guide
alpine) e di maestro di sci. Anche l’articolo 2
ha funzione tecnica di correzione dell’articolo 1 della legge vigente.
Con
l’articolo 3 si inserisce nella legge un nuovo
Titolo, il II bis, appositamente dedicato ai gestori di rifugio alpino,
mentre con l’articolo 4 si viene a creare il Capo I “Ordinamento della professione”.
Seguendo
lo schema adottato dal Legislatore nella stesura della LP 20/93, con gli
articoli dal 5 al 9 del disegno di legge, che costituiscono la parte centrale ed il “cuore” della proposta,
si introducono una serie di articoli nella legge vigente al fine di definire
l’oggetto della professione di gestore di rifugio alpino (“colui che professionalmente
assicura l’esercizio e la custodia non occasionale di un rifugio alpino”);
l’istituzione del nuovo albo professionale di categoria; l’abilitazione
all’esercizio della professione (che si conseguirà mediante la frequenza
degli appositi corsi); l’organizzazione dei corsi e degli esami; l’istituzione
del Collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino, “organo di autodisciplina
e di autogoverno della professione”, i cui organi e le cui funzioni ricalcano,
con le dovute differenze, l’attività dei Collegi delle guide alpine e dei
maestri di sci. L’articolo 9, in modo particolare, prevede che nel consiglio
direttivo del collegio siano presenti di diritto il presidente della SAT
ed il presidente dell’associazione dei gestori
di rifugi trentini più rappresentativa (o i loro delegati), dimostrando
dunque ancora una volta il riconoscimento per l’attività svolta da queste
due associazioni. Inoltre, riconosce al collegio
il compito di collaborare, oltreché con le autorità provinciali, anche con
gli enti della promozione turistica, con gli enti gestori dei parchi e delle
aree protette, con le associazioni degli albergatori.
L’articolo
10 costituisce norma tecnica di adeguamento alle
modifiche apportate in precedenza alla legge vigente, mentre con gli articoli
11, 12, 13 e 14 si integrano articoli della legge vigente affiancando alle
guide ed ai maestri di sci anche i gestori di rifugio.
Di fondamentale
importanza per la crescita della professione è senz’altro anche l’articolo
15, il quale prevede gli interventi della Giunta provinciale a favore del
Collegio (“per il miglioramento della qualificazione professionale dei gestori
e dei loro collaboratori”) ed a favore dello stesso o di gestori singoli
od associati per iniziative di “promozione dell’ambiente
montano” (art. 52, c. 1, lett. a) e di “diffusione dell’alpinismo tra i
giovani” (art. 52, c. 1, lett. b). Si tratta di attività da sempre centrali nella vita del rifugio, che
la legge vigente riconosce (ovviamente) alle scuole di alpinismo ed alle
guide alpine, ma che attraverso questo articolo viene riconosciuta come
compito sovvenzionabile dalla Provincia anche per i gestori di rifugio,
in forma singola od associata (collegio, associazioni di gestori, gruppi
di gestori).
Con
l’articolo 16 si procede ad integrare l’articolo
13 della legge sul patrimonio alpinistico, inserendo l’abilitazione alla
gestione di rifugio alpino.
Come
evidenziato in relazione, con l’articolo 17 si prevedono in prima
attuazione della legge le condizioni per riconoscere a coloro che sono già
o che sono stati gestori di rifugio alpino per alcune stagioni nell’arco
di una serie di anni l’iscrizione “di diritto” all’albo professionale. Si
è operata una piccola distinzione tra i rifugisti della SAT e gli altri,
potendo garantire la SAT un processo storico ed un coordinamento certo dell’attività
dei propri rifugi, con una selezione accurata dei gestori. Nel secondo comma,
come spiegato in relazione, si è inteso riconoscere al collegio la possibilità
di prevedere le condizioni per l’iscrizione “di diritto” fino a due familiari
per ogni singolo gestore iscritto. Il terza comma fa salve le autorizzazioni
già rilasciate ai sensi della legge provinciale
n. 8/1993.
L’articolo
18 detta infine la norma finanziaria, rinviando la copertura delle spese
da parte di una legge successiva o della legge di bilancio.
Cons.
prov. dott. Roberto Bombarda
DISEGNO
DI LEGGE
Modifiche al titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente
“Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore
di territorio e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche
alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”
Art.
2
Modifiche all’articolo 1 della legge provinciale
23 agosto 1993, n. 20
1. Al
comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le
parole: di territorio e di maestro” sono sostituite dalle seguenti: “di
territorio, di maestro di sci e di gestore di rifugio alpino”.
Art. 3
Inserimento del titolo II bis nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente titolo:
“Titolo II bis
Gestori di rifugio alpino
Art. 4
Inserimento del capo I nel titolo II bis della
legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40, nel titolo II bis della legge provinciale
23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente capo:
Ordinamento della professione”
Art. 5
Inserimento dell’articolo 40.1 nella legge provinciale 23 agosto 1993, n.
20
“Art. 40.1
Oggetto della professione di gestore di rifugio
alpino
1. È gestore di rifugio alpino colui che professionalmente
assicura l’esercizio e la custodia non occasionale di un rifugio alpino
di cui all’articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento
dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).”
Art. 6
Inserimento dell’articolo 40.2 nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40.1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente:
“Art. 40.2
Albo professionale dei gestori di rifugio alpino
1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio
alpino è subordinata all'iscrizione nell'apposito albo professionale
provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale
dei gestori di rifugio alpino di cui all'articolo 40.5.
2. Il collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino rilascia agli iscritti
la tessera e il distintivo.”
Art.
7
Inserimento dell’articolo 40.3 nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40.2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente:
“Art. 40.3
Abilitazione all’esercizio della professione
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di gestore di rifugio
alpino si consegue mediante la frequenza degli appositi
corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei
relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato
dal Presidente della Provincia.”
Art.
8
Inserimento dell’articolo 40.4 nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40.3 della 23 agosto 1993, n. 20, è inserito il seguente
“Art. 40.4
Organizzazione dei corsi e degli esami
1.
2.
3.
a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i
corsi e gli esami;
b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;
c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile
e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.”
Art. 9
Inserimento dell’articolo 40.5 nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40.4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente:
“Art. 40.5
Collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino
1. È istituito, come organo di autodisciplina e
di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei gestori di
rifugio alpino. Del collegio fanno parte tutti
i gestori iscritti all'albo della provincia, nonché i gestori residenti
nella provincia di Trento che abbiano cessato l'attività per anzianità o
per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i
membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti
di cui alla lettera c) del comma 3 nonché dal presidente della SAT
o suo delegato e dal presidente dell’associazione dei gestori di rifugio
trentini più rappresentativa o suo delegato;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;
c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta
del consiglio direttivo;
d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio
direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da
almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo:
a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti
e le modalità della sua riscossione;
b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo
professionale;
c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con le competenti autorità provinciali, con gli enti provinciali
e locali di promozione turistica, con gli enti gestori dei parchi e delle
aree protette, con la SAT, con le associazioni
dei gestori di rifugio del Trentino e con le associazioni degli albergatori
del Trentino;
e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.
5. I regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono approvati dalla
Giunta provinciale.”
Art. 10
Modifiche all’articolo 40 bis della legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Al
comma 2 dell’articolo 40 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n.
20, le parole: “16 bis e
Art.
11
Modifiche all’articolo 41 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Nel
comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
dopo le parole :“collegio provinciale dei maestri
di sci” sono aggiunte le seguenti: “o del collegio provinciale dei gestori
di rifugio alpino”.
Art.
12
Modifiche all’articolo 42 della legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
Nel
comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
le parole: “guide alpine e del collegio provinciale
dei maestri di sci” sono sostituite dalle seguenti: “guide alpine, del collegio
provinciale dei maestri di sci e del collegio provinciale dei gestori di
rifugio alpino”.
Art.
13
Modifiche all’articolo 44 della legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Nel comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: “guide alpine e del collegio” sono sostituite dalle seguenti “guide alpine, del collegio”.
2. Nel
comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
dopo le parole: “collegio provinciale dei maestri
di sci” sono aggiunte le seguenti:
“e
del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino”.
Art.
14
Modifiche all’articolo 47 della legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Nel
comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
le parole: “di territorio e di maestro di sci”
sono sostituite dalle seguenti: “ di territorio, di maestro di sci e di
gestore di rifugio alpino”.
2. Nel
comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
dopo le parole: “maestro di sci” sono aggiunte
le seguenti: “, di gestore di rifugio alpino”.
Nel
comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20,
le parole: “4 e
Art. 15
Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 55 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente:
“Art. 55 bis
Interventi a favore del collegio provinciale dei gestori di rifugio alpino
1.
Art. 16
Modificazione dell’articolo 13 della legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Nel
comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, sono
aggiunte le seguenti parole: “, possedere l’abilitazione all’esercizio della
professione ed essere iscritto nell’albo professionale dei gestori di rifugio
alpino di cui al provvedimento legislativo ‘Modificazioni alla legge provinciale
23 agosto 1993, n. 20, concernente ‘Ordinamento della professione di guida
alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro
di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile
1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie
in servizio pubblico e delle piste da sci) in materia di ordinamento della
professione di gestore di rifugio alpino.’”
Art. 17
Inserimento dell’articolo 40.6 nella legge
provinciale 23 agosto 1993, n. 20
1. Dopo
l’articolo 40.5 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è inserito
il seguente:
“Art. 40.6
Norma transitoria in materia di iscrizione all’albo
professionale e di autorizzazione all’esercizio di rifugio alpino
In prima
attuazione di questa legge, sono iscritti di diritto nell’albo professionale
di cui all’articolo 40 ter tutti coloro che abbiano gestito professionalmente
un rifugio alpino per almeno tre volte in una stagione all’anno nell’arco
degli ultimi dieci anni e tutti coloro che hanno gestito un rifugio alpino
di proprietà della SAT per almeno una stagione
nell’arco degli ultimi tre anni.
I regolamenti
relativi al funzionamento del collegio prevedono
i casi nei quali possono essere iscritti di diritto nell’albo professionale
fino al massimo di due familiari per ciascun gestore avente diritto ai sensi
del comma 1.
In prima
attuazione di questa legge, sono fatte salve le autorizzazioni all’esercizio
di rifugio alpino già rilasciate ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale
15 marzo 1993, n.
Art.
18
Disposizione finanziaria
1. Alla
copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge
successiva.